Smart working, le nuove regole: informativa sulla sicurezza e sanzioni fino a 7.403 euro

Il legislatore vuole da un lato consolidare il lavoro agile come modalità strutturale basata su obiettivi e flessibilità, dall'altro inasprire le tutele per la salute dei lavoratori

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Martedì 7 aprile è entrata in vigore la nuova disciplina sullo smart working nelle PMI. Introdotta dalla legge annuale per le piccole e medie imprese, la normativa obbliga ora i datori di lavoro a consegnare ai dipendenti in modalità agile un’informativa dettagliata sui rischi connessi all’attività svolta. La mancata consegna del documento, quindi, non sarà più una semplice irregolarità formale, ma viene ricondotta alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di inadempienza, infatti, sono previste sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare anche all’arresto.

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Smart working, cosa cambia con la nuova legge per le PMI

Poiché nello smart working la prestazione viene svolta in luoghi che non sono sotto il controllo diretto del datore di lavoro, la nuova legge rende l’informativa scritta lo strumento cardine per la prevenzione dei rischi. All’interno di questo documento, infatti, devono essere analizzati i fattori di pericolo specifici legati alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali. Non basta un rinvio generico alle norme di legge, ma bisogna mappare sia i rischi generali che quelli particolari, oltre a specificare quali sono gli obblighi di cooperazione del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) l’informativa con cadenza almeno annuale.

Modelli semplificati

L’INAIL avrà 120 giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge per predisporre modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG), ponderati sulla dimensione aziendale. L’obiettivo è evidentemente quello della proporzionalità degli adempimenti: standard adeguati alla struttura dell’impresa, senza ridurre i livelli di tutela effettiva.

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Le sanzioni previste

Il nuovo quadro normativo modifica l’articolo 55 del testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), equiparando la mancata consegna dell’informativa sullo smart working a gravi violazioni della sicurezza sul lavoro. Per questo motivo, in caso di inadempienza, scattano sanzioni sia amministrative che penali. Le ammende partono da un minimo di 1.708,61 euro e possono arrivare fino a un massimo di 7.403,96 euro.

Tuttavia, se un organo di vigilanza (come l’ASL o l’Ispettorato del Lavoro) riscontra l’assenza dell’informativa, solitamente concede al datore di lavoro un tempo limitato per mettersi in regola e consegnare il documento.

In questi casi, solo se l’azienda adempie nei tempi e paga una sanzione ridotta (pari a un quarto del massimo stabilito, ovvero 1.850 euro), il reato si estingue per via amministrativa e il procedimento penale si chiude senza arrivare davanti a un giudice.

Al contrario, se dopo il controllo e la prescrizione dei tecnici, il datore di lavoro continua a non consegnare l’informativa ignorando l’ordine dell’autorità, il caso finisce in tribunale. Sarà poi il giudice penale a decidere se applicare la pena detentiva o limitarsi alla sanzione pecuniaria. L’arresto da due a quattro mesi, infatti, scatta solo in situazioni particolari o di estrema gravità.

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Definizione di lavoro agile

L’articolo 11 della nuova legge ribadisce inoltre che lo smart working va considerato come evoluzione del lavoro subordinato. Tuttavia, non va trattato come una semplice trasposizione del lavoro d’ufficio a casa, ma come una modalità organizzata per fasi, cicli e obiettivi. Il lavoro può essere svolto in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa. L’attività tuttavia deve comunque rientrare nei limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.

Infine, resta sempre necessario l’accordo tra le parti, pertanto la modalità di lavoro agile deve essere concordata tra dipendente e datore.

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