Regime CFC 2026, tassazione semplificata al 15% per le PMI: chi può aderire e calcolo importi

L'Agenzia delle Entrate recepisce le novità del Dl n. 84/2025: istruzioni operative su esercizio dell'opzione, requisiti di bilancio e monitoraggio per le controllate estere.

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Schema tassazione CFC 2026 PMI 15%

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole del gioco per le imprese italiane con interessi all’estero. Con il provvedimento firmato il 31 marzo 2026 dal direttore Vincenzo Carbone, vengono definiti i nuovi criteri per aderire al regime semplificato di tassazione delle società controllate estere (CFC). Questa riforma, figlia del Dl n. 84/2025, punta a ridurre drasticamente la complessità burocratica per le PMI e i professionisti, offrendo un’alternativa forfettaria alla laboriosa determinazione della tassazione estera effettiva.

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Che cos’è il regime opzionale CFC al 15%?

Il cuore della novità risiede nell’opzione prevista dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Invece di calcolare analiticamente la tassazione effettiva di ogni singola controllata estera (spesso un labirinto di norme locali), il soggetto controllante residente in Italia può scegliere di pagare un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto.

I requisiti di accesso: chi può aderire?

L’adesione non è universale, ma subordinata a due condizioni oggettive che devono coesistere:

  1. passive income. La controllata estera deve produrre più di un terzo dei propri proventi sotto forma di rendite passive (es. interessi, canoni, dividendi);
  2. bilancio certificato. I bilanci della controllata devono essere sottoposti a revisione e certificazione da parte di soggetti autorizzati nello Stato estero. Tali documenti devono poi essere validati anche dal revisore della società controllante italiana.

Se nel gruppo esiste anche una sola controllata che rispetta il criterio del passive income, ma non ha il bilancio certificato, l’intero regime agevolato decade o non può essere attivato.

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Modalità di esercizio e durata dell’opzione

L’adesione avviene tramite la dichiarazione dei redditi, compilando il quadro FC (“Redditi dei soggetti controllati non residenti”). L’efficacia riguarda il periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione, la durata è triennale ed è irrevocabile per tutto il triennio.

Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri tre anni, a meno di una revoca espressa (da effettuarsi nella dichiarazione del quarto anno). Se durante il triennio il gruppo acquisisce nuove controllate con i requisiti necessari, l’opzione si estende automaticamente anche a loro.

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Calcolo della tassazione CFC 2026: come si determina l’utile?

La base imponibile su cui applicare il 15% è l’utile contabile netto, derivante dal bilancio consolidato o, in sua mancanza, dal bilancio d’esercizio della controllata. Nel calcolo bisogna però prestare attenzione ad alcune esclusioni. Occorre escludere:

  • le rettifiche di consolidamento;
  • le svalutazioni di attività;
  • gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

L’importo deve essere versato dal controllante in proporzione alla sua quota di partecipazione. È importante ricordare che questo versamento non è deducibile ai fini IRPEF/IRES o IRAP.

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Il nodo del monitoraggio fiscale

Uno degli aspetti più tecnici per i professionisti riguarda il monitoraggio dei valori fiscali. Il provvedimento del 31 marzo 2026 chiarisce che:

  • se il controllante non effettua il monitoraggio continuo durante l’opzione, in caso di revoca o cessazione i valori fiscali ripartiranno da zero (senza poter recuperare perdite pregresse);
  • per mantenere il diritto a utilizzare eccedenze di interessi, Rol o perdite residue in futuro, è obbligatorio mantenere un monitoraggio costante dei redditi e delle perdite delle controllate, nonostante il regime semplificato.
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CFC 2026, da quando si applicano le nuove regole?

Le disposizioni sono già operative. Per i soggetti “solari” (con esercizio coincidente con l’anno solare), le nuove modalità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dlg n. 209/2023, ovvero dal 1° gennaio 2024. Le opzioni già esercitate secondo il precedente provvedimento del 2024 restano valide fino alla fine del loro triennio naturale.

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