Le e-bike entrano nel welfare aziendale. Con la risposta all’interpello n. 41 del 2026, l’Agenzia delle Entrate offre alle aziende la possibilità di concedere biciclette elettriche ai dipendenti senza che queste pesino sul reddito da lavoro, purché siano inserite in un piano che ne preveda un uso minimo per andare e tornare dal lavoro. Per le imprese, il trattamento fiscale cambia a seconda dei casi. Se l’e-bike è destinata a spostamenti aziendali, come quelli per appuntamenti di lavoro, l’IVA sull’acquisto è completamente detraibile, poiché l’uso è considerato inerente all’attività aziendale. Viceversa, quando l’e-bike viene concessa come benefit ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare, l’Agenzia delle Entrate (AdE) non la considera come strumento direttamente legato all’attività aziendale.
Indice
- B-bike per dipendenti: quando è uno strumento di lavoro o un benefit di welfare?
- La rilevanza dell’AdE sulla detraibilità dell’IVA e la distinzione tra e-bike e veicoli a motore
- Come evitare la tassazione sui benefit: requisiti per la non tassabilità delle e-bike
- Come integrare correttamente le e-bike nel welfare aziendale
- I limiti della norma, Paolo Gardenghi: “Attenzione a non personalizzare i veicoli”
B-bike per dipendenti: quando è uno strumento di lavoro o un benefit di welfare?
L’IVA pagata per l’acquisto dell’e-bike o sui canoni di leasing diventa indetraibile se si tratta di un benefit. Sul piano fiscale, se le e-bike sono acquistate per l’uso aziendale, il costo è completamente deducibile ai fini IRES. Quando invece sono incluse in un piano di welfare, la deducibilità dipende dalla natura dell’iniziativa. Se il piano di welfare è un’iniziativa unilaterale e volontaria, il costo dell’e-bike è deducibile solo nel limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente dell’anno precedente. Se il piano è frutto di un accordo o regolamento aziendale, il costo è integralmente deducibile.
La rilevanza dell’AdE sulla detraibilità dell’IVA e la distinzione tra e-bike e veicoli a motore
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha equiparato le e-bike ai “velocipedi”, differenziandole dai veicoli a motore. Questa classificazione ha rilevanti implicazioni fiscali, in particolare sulla detraibilità dell’IVA. Se per i veicoli a motore esistono regolamenti complessi che disciplinano la detrazione parziale dell’IVA (ad esempio, con una deducibilità del 40%), le e-bike, essendo classificate come velocipedi, non sono soggette a tali vincoli e non beneficiano di detrazioni parziali.
In termini di deducibilità per l’IRES, non esistono limiti di indeducibilità come quelli previsti per i veicoli a motore, dato che le e-bike non sono considerate alla stregua di automobili o motocicli. Questa differenza semplifica notevolmente la gestione fiscale delle e-bike nell’ambito del welfare aziendale.
Come evitare la tassazione sui benefit: requisiti per la non tassabilità delle e-bike
Uno degli aspetti più delicati nella gestione delle e-bike come benefit aziendali è evitare che esse vengano considerate come reddito imponibile per i dipendenti. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 41 del 2026, ha confermato che le e-bike rientrano tra gli oneri di “utilità sociale” previsti dal TUIR, ma affinché il benefit non venga tassato come reddito da lavoro dipendente, devono essere rispettati precisi requisiti.
Per prima cosa, il benefit deve essere messo a disposizione di tutti i dipendenti o di categorie di dipendenti in modo omogeneo e non personalizzato. Non è possibile, ad esempio, che l’assegnazione dell’e-bike sia “ad personam“, né che il dipendente possa monetizzare il beneficio. Inoltre, la finalità dell’uso deve rientrare tra quelle previste dalla normativa sul welfare, come la promozione della salute o il miglioramento delle condizioni di vita. E deve essere anche documentata. Per esempio, l’Agenzia delle Entrate ha accettato che il 30% dell’utilizzo dell’e-bike sia destinato al tragitto casa-lavoro per qualificare il beneficio come socialmente utile.
L’importante, dunque, è che l’azienda documenti correttamente l’utilizzo delle e-bike per tale finalità, in modo da evitare che l’Agenzia delle Entrate possa considerarle come una forma di reddito per il dipendente, con tutte le conseguenze fiscali del caso.
Personalizzazione del benefit e impatti fiscali
La personalizzazione del benefit può avere implicazioni importanti sulla tassazione. L’AdE, infatti, esclude la possibilità di personalizzare l’e-bike in base alle esigenze individuali del lavoratore, come la scelta del modello, l’upgrade del veicolo o l’acquisto di accessori come borse o caschi. Qualora il lavoratore avesse la possibilità di scegliere le caratteristiche del proprio veicolo, l’AdE considererebbe il benefit come una forma di pagamento in natura, tassabile come parte del reddito da lavoro dipendente.
Come integrare correttamente le e-bike nel welfare aziendale
Le aziende che desiderano integrare le e-bike nei propri piani di welfare aziendale devono prestare attenzione a come viene strutturato l’intero sistema. È infatti essenziale distinguere chiaramente tra uso aziendale e uso personale, per evitare che l’azienda possa incorrere in sanzioni fiscali o inefficienze. Inoltre, è fondamentale che il piano di welfare rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa, con particolare attenzione alla finalità sociale del benefit e alla documentazione dell’utilizzo.
L’introduzione delle e-bike come parte del welfare aziendale può risultare vantaggiosa sia per le imprese che per i dipendenti, ma solo se vengono rispettati correttamente gli obblighi fiscali e le normative in materia di welfare. Con una gestione attenta e documentata, le aziende possono ridurre i rischi interpretativi e ottimizzare i benefici fiscali legati alla mobilità sostenibile.

I limiti della norma, Paolo Gardenghi: “Attenzione a non personalizzare i veicoli”
“Sicuramente la distinzione tra uso aziendale e uso personale è cruciale – ha spiegato Paolo Gardenghi, esperto fiscale -. Quando l’e-bike è messa a disposizione per motivi di lavoro, come nel caso degli spostamenti interni all’azienda o verso appuntamenti esterni, l’IVA è completamente detraibile e non ci sono complicazioni sul piano fiscale. Invece, quando le e-bike vengono offerte come parte di un piano di welfare, l’IVA non è detraibile, e questo è uno degli aspetti più controversi della questione”.
“L’Agenzia delle Entrate è stata chiara su questo punto. L’uso aziendale è visto come strettamente inerente all’attività lavorativa, mentre il welfare aziendale è considerato separato. Eppure, bisogna fare attenzione a rispettare i limiti definiti dalla legge, come la non personalizzazione del benefit e la necessità di garantirne una finalità sociale”, ha aggiunto.
L’esperto ha infine sottolineato come la documentazione dell’uso delle e-bike sia essenziale per evitare problematiche fiscali in caso di controlli. “Se l’azienda non riesce a dimostrare che le e-bike sono utilizzate per scopi sociali, potrebbero esserci complicazioni – ha concluso -. È importante anche che i dipendenti non possano negoziare le caratteristiche dei veicoli, altrimenti l’AdE potrebbe considerarlo come una forma di retribuzione in natura”.














Cristina Siciliano
Giornalista e scrittrice