Arriva in Consiglio dei ministri la riforma dell’edilizia, un pacchetto normativo che riscrive le regole del settore. L’obiettivo è dare vita a un nuovo codice delle costruzioni che semplifichi la burocrazia e acceleri il rilascio dei permessi per costruire. Nel testo, le procedure digitali per richiedere titoli abilitativi e margini di tolleranza più ampi per le piccole difformità edilizie. Le nuove norme stabiliscono cioè quando, in caso di differenze tra il progetto approvato e l’immobile costruito, sia comunque possibile procedere con una regolare compravendita. Smentita dal MIT, invece, la possibilità di una sanatoria sugli abusi edilizi datati.
Riforma dell’edilizia, le nuove procedure per ottenere i permessi di costruzione
La riforma intende trasformare lo sportello unico per l’edilizia (SUE) in una piattaforma interamente digitale e standardizzata a livello nazionale. In questo modo si supera l’attuale sistema che prevede diversi modelli locali. Le nuove norme impongono l’uso di modulistica unificata su tutto il territorio per la richiesta di permessi di costruire (PDC), segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e comunicazioni di inizio lavori Asseverate (CILA).
Ogni immobile avrà un proprio fascicolo digitale centralizzato, accessibile dalle autorità competenti, dai professionisti e, con le dovute cautele sulla privacy, anche dai proprietari. Questo fascicolo conterrà tutti i titoli abilitativi, le varianti e gli atti di assenso, rendendo immediata la verifica dello stato legittimo.
Il silenzio assenso
Inoltre, per velocizzare le procedure, viene rafforzato l’istituto del silenzio assenso. Cioè, in caso di inerzia da parte degli enti, decorsi i termini che verranno stabiliti dal legislatore, il permesso edilizio richiesto si considera concesso. Quindi il cantiere può essere avviato e proseguire senza commettere illeciti.
Abusi edilizi, quando è possibile vendere l’immobile
Il provvedimento riconosce poi più tolleranza riguardo le piccole difformità edilizie. In caso di abusi lievi, non verrà considerato irregolare l’intero immobile, che potrà essere comunque venduto.
A questo proposito, vengono esplicitamente definite “non rilevanti” le variazioni che non incidono sui parametri urbanistici (volumetrie, sagome, distanze, destinazioni d’uso) e sulla sicurezza strutturale. Rientrano in questo campo i classici errori di tracciamento o di esecuzione (come lo spostamento non strutturale di una tramezza interna, una leggera variazione delle quote o dell’altezza utile interna).











Redazione
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