C’รจ una nuova scadenza, dopo la quale scatta lo stop alle agevolazioni per la prima casa, per chi acquista un immobile ancora in costruzione. Il chiarimento รจ arrivato dalla Corte di Cassazione. Con una recente sentenza, infatti, รจ stato stabilito dai giudici che chi non completa i lavori entro tre anni dalla data dellโatto di acquisto perde il diritto alle agevolazioni fiscali, anche se nel frattempo ha trasferito la residenza e attivato le utenze. La buona notizia รจ che non riguarda indistintamente tutti i bonus prima casa, ma si riferisce a delle specifiche agevolazioni fiscali.
Quando scatta lo stop alle agevolazioni per la prima casa
La sentenza n. 25790/2025, con la quale la Cassazione a chiarito quando scatta la stop delle agevolazioni prima casa, riguarda la decadenza dell’aliquota IVA ridotta al 4%. La pronuncia riguarda il caso di due contribuenti che avevano comprato un immobile classificato come F/3, cioรจ “unitร in corso di costruzione”, beneficiando dellโaliquota IVA ridotta al 4% prevista per lโacquisto della prima casa. Tuttavia, al termine dei tre anni previsti per completare i lavori, lโedificio risultava ancora non ultimato e privo di una destinazione catastale definitiva.
La categoria F/3 รจ una classificazione “fittizia” del catasto. Viene attribuita alle unitร immobiliari ancora in corso di costruzione o non utilizzabili come abitazioni o locali produttivi. Finchรฉ un immobile resta in questa categoria, non puรฒ essere considerato unโabitazione a tutti gli effetti e, di conseguenza, non puรฒ beneficiare delle agevolazioni prima casa. Pertanto, secondo i giudici, la permanenza nella categoria F/3 anche dopo tre anni dallโacquisto รจ una prova sufficiente a dimostrare la mancata ultimazione dei lavori. Gli elementi addotti dai contribuenti (come la residenza e l’attivazione delle utenze) non bastano a superare questo dato oggettivo.
Cosa cambia con la pronuncia della Cassazione
Lโordinanza, in realtร , conferma un principio giร affermato in precedenti sentenze. Chi acquista un immobile ancora da costruire e usufruisce delle agevolazioni fiscali prima casa ha lโobbligo di completare i lavori e regolarizzare catastalmente lโimmobile entro tre anni dalla data dellโatto.
In caso contrario, scatta la decadenza dai benefici e lโAgenzia delle Entrate puรฒ revocare non solo lโaliquota IVA agevolata al 4%. Infatti, se l’acquirente decade dall’agevolazione principale (la riduzione di IVA/imposta registro sull’immobile) per non aver rispettato le condizioni (es. non aver ultimato i lavori in tre anni), decade automaticamente anche dal beneficio accessorio del mutuo, ovvero dall’applicazione dell’imposta sostitutiva ridotta. Il Fisco, a questo punto, puรฒ recuperare lโimposta sostitutiva anche sulle operazioni di credito e prevedere l’applicazione di sanzioni e interessi.











Redazione
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