Naspi, stretta sulla domanda di disoccupazione: le nuove regole e il caso delle dimissioni

Arriva una nuova circolare dell'Inps che spiega le novità per accedere all'indennità di disoccupazione: ecco i casi

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Una nuova circolare dell’Inps chiarisce le nuove regole per accedere alla disoccupazione Naspi e le eccezioni che non rientrano nella stretta contro gli abusi

Naspi, i nuovi requisiti

Sono entrati in vigori i nuovi requisti relativi alla Naspi per evitare possibili abusi, in particolare per quei soggetti che dopo le dimissioni da un impiego fisso si facevano assumere da una impresa connivente per poi farsi licenziare solo per ottenere l’assegno. L’Inps ha chiarito che per ricevere l’indennità di disoccupazione il lavoratore che perde involontariamente il lavoro dopo le dimissioni deve aver maturato almeno 13 settimane di contributi nell’ultimo impiego.

Naspi, la spiegazione dell’Inps


Gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, spiega l’Inps, il richiedente della prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione Naspi.

Naspi, le eccezioni alle nuove regole

Le nuove regole per la Naspi escludono quindi la possibilità di ottenere l’indennità con le dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo di maternità o paternità. Nel primo caso non rientra nella stretta sulla Naspi il caso in cui il trasferimento non sia motivato da comprovate ragione tecniche, amministrative e produttive indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Quando è possibile accedere alla Naspi

Adesso è possibile accedere alla Naspi nell’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Sono considerate utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, sia quelle finalizzate al perfezionamento del requisito contributivo come contributi previdenziali, comprensivi della quota Naspi, versati durante il rapporto di lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria, periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati, periodi di astensione del lavoro per malattia figli fino a 8 anni nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare

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