C’è ancora tempo per inviare la dichiarazione IVA tardiva

Ancora pochi giorni prima che scada la finestra di invio tardivo. Oltre 90 giorni non sarà più possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

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modello iva tardivo

C’è tempo fino al 29 luglio 2025 per presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2024, anche se fuori termine. La scadenza ordinaria, fissata al 30 aprile, resta formalmente valida, ma entro 90 giorni successivi l’invio è ancora accettato.

Scattano delle sanzioni, che però si possono mitigare ricorrendo al ravvedimento operoso.

Sanzioni e ravvedimento

La prassi amministrativa, confermata dalla circolare n. 23/1999 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2016, stabilisce che in caso di trasmissione tardiva si applicano due distinte sanzioni.

La prima è la sanzione per omessa dichiarazione, se non vi è debito d’imposta, pari a 250 euro, ma può essere ridotta a 25 euro grazie al ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, lettera c del DLgs. 472/97).

La seconda è la sanzione per tardivo o insufficiente pagamento del tributo, pari al 25% dell’imposta non versata, ridotta al 12,5% se il pagamento avviene entro 90 giorni (art. 13, comma 1 del DLgs. 471/97). Anche in questo caso, è possibile usufruire delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.

Oltre il 29 luglio, la dichiarazione omessa

Chi presenta la dichiarazione IVA oltre il 29 luglio 2025 si trova invece in una situazione di omessa dichiarazione. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può procedere con l’accertamento induttivo-extracontabile (art. 55 del DPR 633/72), e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa (art. 57, comma 2).

La sanzione in caso di omessa dichiarazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DLgs. 471/97, è più pesante: 120% dell’IVA dovuta, con un minimo di 250 euro. Se però il contribuente trasmette comunque la dichiarazione entro i termini di decadenza (art. 57 DPR 633/72) e prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento, si applica una sanzione pari al triplo di quella prevista per il mancato versamento (art. 13, comma 1 del DLgs. 471/97). Se non vi sono imposte dovute, la sanzione è di 250 euro (art. 5, comma 1-bis).

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato solo operazioni non soggette a IVA, le sanzioni sono comprese tra 250 e 2.000 euro. Se la dichiarazione è presentata entro i termini di decadenza e prima di accertamenti, l’importo va da 150 a 1.000 euro (art. 5, comma 3).

In presenza di dichiarazione omessa non è possibile accedere al ravvedimento operoso. Lo escludono l’art. 13, comma 1, lettera c del DLgs. 472/97 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2016.

La presentazione di una dichiarazione ultratardiva con richiesta di rimborso del credito esposto apre un tema interpretativo non ancora chiarito. Dottrina e giurisprudenza, infatti, non sono unanimi nel considerare se il credito in essa indicato obblighi o meno l’amministrazione al rimborso.

Come si invia la dichiarazione IVA tardiva

L’invio della dichiarazione IVA tardiva avviene unicamente tramite canali telematici. È necessario accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, oppure delegare un intermediario (commercialista, CAF o altro professionista iscritto a un albo) che si occupi della trasmissione telematica per conto del contribuente.

Chi sceglie di trasmettere autonomamente accede al portale riservato, compila il modello IVA digitale con il software dell’Agenzia (o compatibile), valida il file e trasmette (qui le istruzioni per compilare la dichiarazione IVA). Quando la dichiarazione è tardiva, il contribuente deve pagare la sanzione tramite modello F24, indicando il codice tributo 8911 nel campo “Erario” e inserendo l’anno della tardiva presentazione, mentre le eventuali imposte non versate vanno calcolate con le percentuali ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Dichiarazione integrativa fino al 31 dicembre 2030

Chi ha presentato nei termini, o entro i 90 giorni successivi, una dichiarazione IVA 2025 con errori o omissioni può ancora correggerla inviando un modello integrativo “a sfavore” o “a favore” fino al 31 dicembre 2030, termine di decadenza per l’attività di accertamento (art. 57 del DPR 633/72), secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 6-bis del DPR 322/98.

L’integrativa è ammessa anche per modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA (interpello Agenzia delle Entrate n. 231/2020), apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (interpelli nn. 289/2021 e 83/2025) oppure ancora esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA su fatture ricevute e registrate, se la mancata detrazione è dipesa da un errore (interpello n. 115/2025).

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