- Tra le diverse misure di pace fiscale introdotte con la Legge di Bilancio 2023, rientra anche quella sulla definizione delle controversie tributarie.
- Al centro della misura ci sono le controversie tributarie dei contribuenti con l’Agenzia delle Entrate.
- Fino al 30 giugno 2023 è possibile richiedere questa agevolazione sulle liti pendenti.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto diverse misure di pace fiscale, ovvero agevolazioni che consentono a chi ha un debito con il fisco di risolverlo con strumenti agevolati. Si parla ad esempio dello stralcio delle cartelle di importo inferiore a 1.000 euro, ma anche della definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Tra gli interventi previsti dalla manovra 2023, rientra anche quello dedicato alle controversie tributarie, ovvero alle liti pendenti in corso tra contribuenti e fisco, in particolare con l’Agenzia delle Entrate. Sono coinvolte le situazioni pendenti di qualunque tipologia, al primo gennaio 2023.
Rientrano quindi in questa casistica le controversie tributarie di ogni grado di giudizio, anche in Cassazione. Vediamo come è possibile per i contribuenti risolvere tali liti pendenti con l’agevolazione.
Definizione controversie tributarie: l’agevolazione
L’agevolazione introdotta con la Legge di Bilancio 2023 punta a risolvere tutte quelle situazioni rimaste pendenti al primo gennaio 2023 che riguardano violazioni, debiti e imposte non saldate dai cittadini. Al centro di questa agevolazione ci sono quindi le liti pendenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente che accede a questa possibilità può provvedere al pagamento di una cifra uguale al valore della controversia, ovvero l’importo della tassa da versare, al netto di interessi e sanzioni. Questa agevolazione riguarda anche le sanzioni, per cui il valore da versare è costituito da queste cifre.
Come anticipato, sono coinvolte le liti pendenti di diversi gradi di giudizio, comprese quelle in Cassazione o rinviate. Per accedere all’agevolazione bisogna presentare una domanda apposita entro il 30 giugno 2023, e provvedere al pagamento secondo queste regole:
- 90% del valore della controversia, nel caso di ricorsi iscritti nel primo grado;
- 40% del valore della controversia, nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado;
- 15% del valore della controversia, nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado;
- 5% del valore della controversia, nel caso di lite pendente in Corte di Cassazione in cui l’Agenzia è soccombente nei precedenti gradi di giudizio.
Per poter accedere a questa misura è necessario che le liti pendenti siano in corso al primo gennaio 2023, e per cui la controversia non si sia già risolta con una pronuncia definitiva. Questo tipo di agevolazione può riguardare da vicino persone fisiche, imprese, società, Partite Iva.

Come chiedere la definizione delle controversie tributarie agevolata
Per poter accedere alla misura, è necessario rispettare i punti visti sopra, tuttavia il soggetto interessato deve inviare un’apposita richiesta, entro il 30 giugno 2023. Bisogna procedere presentando la domanda apposita telematicamente, e tramite il versamento specifico.
Si può presentare tale domanda anche utilizzando la PEC, Posta Elettronica Certificata, con una email inviata all’Ufficio di riferimento. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il modello da compilare per l’invio, con le relative istruzioni.
La compilazione del modello avviene tramite i seguenti campi:
- frontespizio: qui è contenuta l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- intestazione: qui è possibile scegliere “Domanda sostitutiva” nel caso di sostituzione di una domanda precedentemente inviata;
- quadro “Codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente”: qui si inserisce l’ufficio specifico coinvolto nel contenzioso;
- quadro “Dati identificativi del richiedente”: qui si inseriscono i dati anagrafici del soggetto richiedente;
- quadro “Riservato a chi ha presentato la domanda per altri”: qui vanno inseriti i dati di chi sta presentando la domanda per conto di altri, e da essi legittimato;
- quadro “Modalità di definizione”: va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia;
- quadro “Dati della controversia tributaria pendente”: qui vanno inserite le informazioni sulla controversia specifica, come l’atto impugnato, le somme dovute;
- quadro “Firma della domanda”: qui va apposta la firma di chi sta presentando la domanda;
- quadro “Impegno alla presentazione telematica”: deve essere compilato e firmato dall’incaricato che presenta la domanda.
Il pagamento a rate nella definizione delle controversie
Questa misura prevede comunque la possibilità per l’interessato di provvedere al pagamento in modo rateizzato. Questo è consentito nel caso in cui le somme da versare siano superiori a 1.000 euro, ed è possibile dilazionare questi importi fino a 20 rate.
Queste rate hanno una scadenza trimestrale, ovvero l’interessato paga la medesima cifra ogni tre mesi. La prima rata deve inoltre essere versata entro il 30 giugno 2023, e anche le altre rate hanno precise scadenze, ovvero:
- 30 settembre di ciascun anno;
- 20 dicembre di ciascun anno;
- 30 giugno di ciascun anno.
Gli interessi legali si applicano dopo la prima rata, e queste somme non possono essere portate in compensazione. Il pagamento a rate non è invece consentito per cifre inferiori a 1.000 euro.
Dalle somme totali dovute tuttavia vanno sottratte quelle già versate eventualmente in un momento precedente, tuttavia non è possibile la restituzione di somme già pagate.
Definizione controversie tributarie – Domande frequenti
Per le controversie tributarie la manovra 2023 ha introdotto delle agevolazioni per la risoluzione: ecco di cosa si tratta.
Il contribuente con una lite pendente al primo gennaio 2023 può presentare una apposita richiesta al fisco entro il 30 giugno 2023.
Si considera pendente una lite con il fisco quando l’atto del giudizio in primo grado sia stato notificato entro il primo gennaio 2023 dall’Agenzia competente, e se il processo non si sia ancora concluso in via definitiva.