Cripto attività, gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la bozza della circolare dell’Agenzia delle Entrate arrivano ulteriori chiarimenti sulle dichiarazioni delle cripto attività. L’Agenzia specifica che possono essere dichiarate anche dai sostituti d’imposta. Leggi l’articolo per saperne di più.

di Ilenia Albanese

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  • L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le tasse sulle cripto attività possono essere pagate anche attraverso un sostituto d’imposta.
  • Secondo l’Agenzia, il contribuente dovrà compilare il quadro RW per la detenzione di qualsiasi attività.
  • L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti hanno tempo fino al 30 giugno 2023 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti relativi alle cripto attività e ha specificato che queste possono essere dichiarate e pagate anche mediante sostituto d’imposta.

Tutte le novità e le specifiche sono contenute all’interno della bozza di circolare del 15 giugno 2023. All’interno del documento, l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività introdotto con la Legge di Bilancio 2023.

Per dichiarare le cripto attività, i contribuenti devono compilare il quadro RW della Dichiarazione dei redditi per la detenzione di qualsiasi attività. Ma vediamo quali sono tutte le novità e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla disciplina di tassazione delle cripto attività.

Cripto attività: le novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate

Con la Legge di Bilancio 2023, il nuovo esecutivo ha stabilito una disciplina per tassare le cripto attività e la detenzione di cripto asset. Tuttavia, ancora oggi vi sono alcune lacune alla normativa, che l’Agenzia delle Entrate sta colmando mediante le sue circolari.

Molte novità sono contenute all’interno della circolare del 15 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Le prime novità riguardo il regime di tassazione e dei controlli sulle cripto attività sono arrivate nei mesi scorsi.

Infatti, di recente l’Unione Europea ha approvato la Dac8 sull’anagrafe patrimoniale, vale a dire le regole di trasparenza fiscale per le transazioni di cripto-asset.

Attraverso questo provvedimento, l’UE ha allargato l’anagrafe patrimoniale europea introducendo, così, lo scambio automatico di informazioni relative alle criptovalute e ai ruling, o accordi fiscali, per tutti i contribuenti che presentano un elevato patrimonio netto.

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Ma altre importanti novità riguardano:

  • l’obbligo di compilazione del quadro RW;
  • la possibilità di dichiarare le cripto attività e pagare le relative imposte mediante i sostituti d’imposta.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, quali sono le regole di tassazione applicabili fino al 31 dicembre 2022. Queste stabiliscono che:

  • le operazioni a “pronti” relative ad acquisti e vendite di valute virtuali non generano redditi imponibili;
  • le operazioni a “termine” relative all’acquisto e alla vendita di valute virtuali, oltre ai prelievi da wallet, generano reddito.

I soggetti che vogliono inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione, possono farlo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro il 30 giugno 2023. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate.

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La definizione di cripto attività

Recentemente il fisco ha stabilito con precisione una definizione di cripto attività, collocandole in una categoria precisa:

“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.”

Di fatto rientrano in “redditi diversi” tutti i proventi che derivano da: cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività, cessione a titolo oneroso di utility token, attività di staking delle criptovalute, cessione a termine di cripto-valute che non costituiscono strumenti finanziari digitali, cessione di NFT già emessi.

Questi nuovi redditi possono collocarsi intorno a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e equiparate, ma anche soggetti non residenti. A livello fiscale sono rilevanti tutti i proventi o le plusvalenze che superano 2.000 euro annui.

Cripto attività: la compilazione del quadro RW

La circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti relativi alla tassazione applicabile ai redditi derivanti da contract for difference (CFD) e da quelli derivanti da token. Inoltre, chiarisce le modalità di applicazione dell’obbligo di compilazione del quadro RW, dell’Ivafe e del bollo.

A partire dal 1° gennaio 2023, ossia a seguito della Legge di Bilancio 2023, la nuova disciplina,  contenuta nelle cinquanta pagine del paragrafo 3 della circolare, stabilisce l’obbligo di dichiarazione di tutte le cripto attività all’interno del quadro RW, Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio, IVIE/IVAFE.  

Nella medesima sezione della circolare, l’Agenzia delle Entrate specifica le norme riguardanti gli obblighi a carico degli intermediari oltre alla nuova disciplina in materia di compilazione del quadro RW, oggi esteso a tutte le cripto-attività.

Ricordiamo, tuttavia, che l’obbligo di dichiarazione delle cripto attività nel quadro RW è previsto se il valore del loro acquisto è pari o superiore ai 15.000€.

Regolarizzazione dell’omessa dichiarazione

La circolare, inoltre, chiarisce che la Legge di Bilancio introduce la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, omettendo di indicare nel quadro RW e la detenzione delle cripto-attività o che non hanno dichiarato i redditi che ne sono derivati.

In tal caso, infatti, è consentito regolarizzare la propria posizione presentando apposita istanza di emersione e versando:

  • la sanzione per l’omessa indicazione;
  • un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine dell’anno se le cripto-attività hanno prodotto reddito;
  • sanzione e interessi pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore.
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Cripto attività: il ruolo dei sostituti d’imposta

All’interno della circolare vi sono anche le disposizioni relative al regime fiscale applicabile ai titolari di cripto-attività e alla deducibilità delle minusvalenze realizzate al 31 dicembre 2022.

Sono, inoltre, specificate le modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. In base a tali modifiche, infatti, sono annoverati tra i sostituti d’imposta (per il solo regime di risparmio amministrato):

  • i cripto asset service provider, iscritti al registro tenuto presso l’Oam;
  • le banche;
  • gli intermediari finanziari;
  • le società fiduciarie.

Gli obblighi dei sostituti d’imposta

In base a quanto stabilito dalla normativa, gli intermediari finanziari e gli operatori che gestiscono rapporti e i wallet per i quali si esercita l’opzione per il regime del risparmio amministrato, devono rispettare i seguenti obblighi:

  • provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 26% dovuta dal contribuente, entro il sedici del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l’importo su ciascun reddito realizzato o ricevendolo direttamente dal contribuente;
  • comunicare all’amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti d’imposta (Modello 770) l’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell’anno solare precedente.

Invece, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono tenuti al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Infatti, questa disposizione prevede che l’acconto deve essere versato dai soggetti applicano l’imposta.

La circolare, inoltre, chiarisce che l’adozione dei regimi opzionali del risparmio amministrato e del risparmio gestito garantisce al contribuente l’intervento degli intermediari per la determinazione dei redditi e per il versamento dell’imposta dovuta, oltre all’esclusione dall’obbligo di monitoraggio fiscale relativamente ai redditi prodotti all’estero.

Cripto attività: la disciplina attuale

Le cripto-attività sono definite come rappresentazioni digitali di valore e di diritti. Negli anni abbiamo assistito ad una crescente diffusione delle cripto attività e, di conseguenza, all’utilizzo di una nuova tecnologia, nota con il nome di “registro distribuito” di informazioni digitali (DLT). La principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.

Il registro è detto “distribuito” poiché è composto da unità indipendenti, detti “nodi”, piuttosto che essere centralizzato e dipendere da un’unica unità centrale.

La blockchain è una specifica tipologia di registro distribuito, ed è caratterizzato dall’archiviazione delle informazioni in “blocchi” condivisi dai nodi del sistema e diventando, così, immutabili. Secondo la normativa vigente, le cripto-attività possono essere suddivise in due categorie:

  1. le “unbacked crypto-assets”, ossia cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ancora il valore a un’attività di riferimento;
  2. l’“asset linked stablecoins”, ossia cripto-attività garantite da attività che puntano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat12, un bene specifico o un pool o paniere di attività.

Con l’ultima Legge di Bilancio sono arrivate importanti novità relative al regime fiscale da applicare alle cripto attività. Infatti, la normativa stabilisce che per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze è possibile determinare il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023.

Questo è possibile assoggettando l’importo ad una imposta sostitutiva del 14%, mentre in linea generale l’imposta applicata è del 26%.

Essendoci ancora alcune lacune nella disciplina, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza della circolare che punta a chiarire alcuni aspetti della normativa e stabilisce le modalità di dichiarazione delle cripto attività e le modalità con cui i contribuenti possono versare le imposte dovute.

Cripto attività – Domande frequenti

Chi deve dichiarare le cripto attività?

Le cripto attività devono essere dichiarate dai contribuenti che guadagnano una plusvalenza superiore a 2.000 euro annui. L’Agenzia delle Entrate specifica che la dichiarazione può essere fatta anche dai sostituti d’imposta.

Qual è la scadenza del versamento delle imposte per le cripto attività?

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato la scadenza per il versamento delle imposte relative alle cripto attività dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Scopri di più qui.

Cosa succede se non si dichiarano le cripto attività nel quadro RW?

In caso di omessa dichiarazione delle cripto attività è prevista una sanzione che va dal 3% al 15% del valore dei possedimenti non dichiarati. Il contribuente può regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta e i dovuti interessi.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.

2 commenti su “Cripto attività, gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate”

  1. Salve volevo porre un quesito… Se detengo sul mio wallet di binance USDT con versamenti regolari di circa 800 usdt al mese con una giacenza media annua non superiore mai a 5000 USDT mantenendola tale pagando con carta di credito binance vari esercenti. Detto questo devo dichiarare qualcosa al fisco? Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,
      sulle cripto la casistica è variegata e le variabili esistenti rendono necessario un eventuale approfondimento con una attività di consulenza.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi

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