L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla gestione del bonus fiscale previsto per il rientro di ricercatori e docenti in Italia (noto anche come “incentivo per il rientro dei cervelli”). In particolare, l’analisi di un caso specifico ha permesso all’ente di spiegare quando è possibile la proroga, quali sono le modalità di estensione dell’agevolazione e l’impatto che i cambiamenti nel nucleo familiare hanno sulla sua durata.
A chi spetta il bonus rientro ricercatori e docenti
Il bonus per il rientro di docenti e ricercatori spetta a chiunque torni in Italia per svolgere attività di ricerca o insegnamento, purché in possesso di un titolo di studio universitario, o di un titolo equiparato, che faccia da base alla successiva esperienza internazionale. Il professionista deve infatti aver risieduto stabilmente all’estero per un periodo non occasionale, dimostrando una reale continuità della propria permanenza fuori dai confini nazionali.
In questo arco di tempo, inoltre, deve aver svolto un’attività documentata di ricerca o di docenza per almeno due anni consecutivi, operando presso università o centri di ricerca, siano essi pubblici o privati.
Per essere considerato non occasionale, il soggiorno deve essere supportato da elementi che dimostrino il centro degli interessi del professionista. Non basta una semplice presenza fisica, ma serve un legame professionale e personale duraturo. Questo viene solitamente provato tramite i contratti di lavoro presso l’università o l’ente di ricerca estero, l’iscrizione all’AIRE (anche se non più obbligatoria per legge ai fini del bonus, resta una prova forte) o il pagamento delle imposte nel Paese ospitante.
In questi casi, se il ricercatore trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e prosegue all’interno del territorio nazionale l’attività di insegnamento o di ricerca, ha diritto all’esenzione IRAP e a uno sconto del 90% sulle tasse (solo il 10% dei compensi percepiti concorre a formare il reddito imponibile su cui si pagano l’IRPEF e le addizionali).
La durata del bonus standard è di 6 anni (l’anno del rientro più i 5 successivi), ma può essere estesa in base alla situazione familiare o all’acquisto di un immobile:
Proroga bonus rientro ricercatori, quando è possibile? I figli e la casa
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 80 del 18 marzo 2026, il periodo di fruizione del bonus può essere allungato progressivamente in base al numero di figli minori. La proroga viene riconosciuta anche per l’acquisto di una casa residenziale in Italia (da parte del titolare del bonus o dal coniuge, il convivente o i figli). L’acquisto deve avvenire dopo il rientro, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dall’esercizio dell’opzione.
Nel dettaglio, esenzione e detassazione vengono estese fino a 8 anni se il contribuente ha almeno un figlio minorenne o acquista un immobile. La presenza di almeno due figli minorenni, invece, estende la durata del beneficio fino a 11 anni. Mentre spetta fino a 13 anni se sono presenti almeno tre figli minorenni.
Decisiva la quota di opzione
Per attivare questi prolungamenti, decisivo è il momento del versamento della quota di opzione (pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati). Il pagamento della quota di opzione non è una sanzione, ma una sorta di contributo una tantum richiesto dallo Stato per permettere l’estensione del beneficio fiscale, che “cristallizza” i requisiti.
Il legislatore, nel tempo, ha infatti potenziato il bonus per ricercatori e docenti. In particolare, con l’entrata in vigore del decreto Crescita nel 2019, le agevolazioni sono diventate molto più robuste. Di conseguenza, per evitare che chi era già rientrato prima rimanesse escluso dalle nuove scadenze (8, 11 o 13 anni), il legislatore ha permesso di “acquistare” il diritto per questi anni supplementari versando una piccola parte del risparmio fiscale ottenuto.
Questo passaggio è importante perché, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, il pagamento coincide con la cristallizzazione dei requisiti. È il momento, cioè, in cui il Fisco fotografa la situazione familiare e immobiliare e la “congela”. Per fare un esempio pratico: un figlio nato anche solo pochi giorni dopo il versamento non estende subito la durata del bonus.
Tuttavia, questo limite temporale non chiude le porte a benefici futuri. Il sistema fiscale è flessibile e permette di adeguare la durata del bonus in un secondo momento. Se i requisiti (come la nascita di un altro figlio o l’acquisto di una casa) maturano dopo il primo pagamento, il ricercatore potrà esercitare una nuova opzione entro le scadenze successive. Ad esempio, potrà effettuare un nuovo versamento entro il 30 giugno dell’anno in cui scade la prima proroga, garantendosi così un ulteriore allungamento del regime di favore di pari passo con la crescita della propria famiglia.
Il pagamento si esegue tramite il modello F24, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) o l’home banking della propria banca.
Comunicazione obbligatoria al datore di lavoro
L’ultimo passaggio necessario per rendere operativa la proroga riguarda la comunicazione formale al proprio datore di lavoro, sia esso un’università o un centro di ricerca. Il semplice pagamento del modello F24, infatti, non garantisce l’applicazione automatica dell’agevolazione in busta paga.
Il ricercatore o il docente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero un’autocertificazione, per informare ufficialmente l’ente presso cui presta servizio. In questo documento occorre specificare l’avvenuto versamento della quota di opzione, allegando copia della ricevuta del modello F24, e il possesso dei nuovi requisiti, come la nascita di un ulteriore figlio minorenne o l’acquisto di un immobile residenziale, che giustificano l’allungamento del periodo agevolato.
Attraverso questa comunicazione, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, acquisisce la documentazione necessaria per continuare ad applicare lo sconto fiscale del 90% sui compensi del dipendente per il nuovo arco temporale ottenuto.











Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it