Commercialisti e avvocati possono ottenere la cancellazione dall’albo anche se sottoposti a procedimenti disciplinari. Tradizionalmente, la pendenza di tali procedimenti costituiva un ostacolo alla cancellazione volontaria, ma ora, dopo la questione sollevata da un iscritto, lo scenario giuridico è mutato.
Cancellazione albo commercialisti e avvocati: cosa cambia
Secondo i giudici della Corte Costituzionale, impedire la cancellazione dall’albo a un professionista che ha perso l’interesse o la possibilità di esercitare la professione rappresenta un “vulnus alla libertà di autodeterminazione“. Come stabilito dalla sentenza n. 70/2025, quindi, l’appartenenza a un ordine professionale non può essere imposta se viene meno il consenso originario dell’iscritto. Per questo motivo, con la sentenza n. 132/2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 della Legge n. 247/2012, recante la “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che stabiliva invece il contrario.
Sebbene la sentenza riguardasse inizialmente gli avvocati, il ministero della Giustizia, con un parere del 24 luglio 2025, ne ha confermato l’applicabilità anche ai commercialisti. E proprio in linea con tale orientamento, il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha fornito ulteriori chiarimenti.
Chiarimenti per i commercialisti
Attraverso il pronto ordini n. 2 del 18 febbraio 2026, il CNDCEC ha specificato che, qualora il professionista presenti una richiesta espressa di cancellazione, l’accoglimento dell’istanza comporta l’immediata estinzione del procedimento disciplinare pendente. Tuttavia, l’estinzione non equivale a una cancellazione definitiva delle responsabilità : il potere disciplinare del Consiglio territoriale non si consuma. Infatti, in caso di una futura nuova iscrizione all’albo, l’azione disciplinare dovrà essere riattivata in relazione ai medesimi fatti, a meno che nel frattempo non siano maturati i termini di prescrizione.
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Redazione
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