L’INPS ha diffuso il calendario dei pagamenti di dicembre 2025. Tra questi anche quello della NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata su domanda dell’interessato. Ecco tutte le regole per ottenere il sussidio, quando decade o viene sospeso e come richiederlo.
Indice
Quando sarà pagata la NASpI di dicembre 2025
La NASpI di dicembre 2025 sarà pagata entro la metà del mese per chi è già beneficiario. Chi ha presentato domanda di disoccupazione, invece, dovrà attendere fino a 30 giorni per l’evasione della pratica.
A chi spetta il sussidio
Come si può leggere sul sito dell’INPS, la NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Oltre alla disoccupazione involontaria, sono ammessi i lavoratori dimessi per giusta causa, dimessi durante il periodo tutelato di maternità , che abbiano seguito una procedura di conciliazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso una sede distante più di 50 km dalla precedente. E pure coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinati o con accettazione dell’offerta di conciliazione.
Il requisito contributivo
Per poter usufruire della NASpI bisogna contare almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Gli esclusi
Non possono accedere alla prestazione:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità , qualora non optino per la NASpI.
NASpI e bonus mamme
L’INPS ha chiarito – con la circolare n.139/2025 – che le madri lavoratrici che percepiscono la NASpI possono richiedere il bonus mamme 2025 esclusivamente per i mesi effettivamente lavorati dal 1° gennaio al 31° dicembre 2025. A patto che rispettino i requisiti previsti da quest’ultimo: almeno due figli e reddito fino a 40 mila euro.
Come funziona la NASpI
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità , malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
L’eventuale rioccupazione negli otto giorni successivi alla cessazione non sospende la prestazione. Dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria anche di quest’ultima.
Quanto spetta
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. Nel calcolo sono sono contemplati i periodi di contribuzione per i quali sono stati già erogati sussidi di disoccupazione. Valgono invece i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.
L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito.
Il sussudio si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Cosa succede se la retribuzione media è superiore al tetto massimo
Se la retribuzione media è superiore al tetto definito annualmente, la quota spettante è del 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito istituzionale.
L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Attività autonoma, quando viene ridotta la NASpI
L’importo dell’indennità  si riduce in caso di attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 5.500 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Quando viene mantenuta
La prestazione ridotta si mantiene solo se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.174 euro, e che il percettore comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero.
In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La comunicazione dell’attività all’INPS
Il richiedente la NASpI deve informare l’INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, flaggando l’apposita dichiarazione in domanda e completandola obbligatoriamente con l’indicazione del reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività . Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare il suddetto reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI-Com. La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – in domanda oppure entro il predetto termine comporta la decadenza dalla NASpI. La dichiarazione del reddito annuale deve essere rinnovata ogni anno.
Il lavoro intermittente
La prestazione ridotta si mantiene anche in caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.
In caso di prestazione di lavoro occasionale l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174).
Quando viene sospesa o decade la NASpI
La NASpI viene sospesa se il titolare viene rioccupato con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. Tranne che il reddito non sia inferiore a 8.174 euro. L’indennità viene sospesa anche nel caso di nuova occupazione in Paesi Ue con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale.
La decadenza è invece prevista se il lavoratore:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
- nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
Come fare domanda per la NASpI
La domanda può essere presentata all’INPS per via telematica, tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (da rete mobile) o, ancora, tramite enti di patronato. La richiesta deve essere trasmessa entro 68 giorni:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Una volta inviata la richiesta, il tempo di lavorazione previsto è di 30 giorni.
La sospensione dei termini
I termini sono sospesi in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, così come in caso di malattia indennizzabile dal parte dell’INPS o dell’INAIL insorta entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Come riscuotere la NASpI
La NASpI può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).
















Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it