L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un’istanza di interpello sulla corretta tassazione dei bonus triennali corrisposti ai dipendenti, nel caso in cui il beneficiario sia un lavoratore di un’organizzazione italiana di società estera che abbia maturato il bonus per un lavoro svolto in uno Stato diverso. Ecco il verdetto.
Bonus dipendenti maturato all’estero: il caso
Il dipendente che ha presentato il quesito ha svolto il suo lavoro nel Regno Unito durante il periodo di valenza del bonus, salvo poi interrompere il rapporto di lavoro con la società inglese e iniziarne una per l’organizzazione italiana, con residenza fiscale nel Belpaese dal 2024.
L’Agenzia, con la risposta n.199 del 4 agosto 2025 chiarisce che i premi maturati nell’attività svolta in uno Stato diverso, devono essere sottoposti a doppia tassazione, dello Stato di residenza al momento dell’erogazione e dello Stato in cui è stato maturato. Il periodi d’imposta a cui assoggettare quanto ricevuto è l’anno di effettiva percezione.
La Convenzione e il credito d’imposta
Il verdetto riguarda l’applicazione dell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Regno Unito che, pur ammettendo la potestà impositiva dello Stato di residenza, concede la potestà concorrente dello Stato se li è stata svolta l’attività lavorativa che è stata la fonte dell’emolumento stesso.
La stabile organizzazione italiana deve applicare dunque sia la ritenuta sul bonus erogato dalla società estera, sia sui bonus corrisposti. Il dipendente, però, potrà usufruire del credito d’imposta sui redditi esteri come indicato dall’articolo 165 del TUIR per evitare la doppia imposizione. L’impresa dovrà applicare poi le ritenute sugli incentivi, senza sanzioni o interessi.
Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it