Il termine per la trasmissione telematica del modello Redditi 2026 è scaduto il 2 novembre, slittato dal 31 ottobre perché caduto di sabato. Chi non ha inviato la dichiarazione non ha però perso tutto: esiste una finestra di 90 giorni entro cui la posizione si può regolarizzare con una sanzione contenuta. Superata quella finestra, la dichiarazione si considera omessa e il ravvedimento operoso non è più utilizzabile.
Dichiarazione redditi omessa o tardiva: la regola dei 90 giorni
La disciplina è nell’articolo 2, comma 7 del DPR 322 del 1998, e distingue due situazioni in modo netto. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. Nel primo caso la dichiarazione esiste e produce i suoi effetti; nel secondo non esiste, invece, pur restando utilizzabile dall’amministrazione per riscuotere quanto vi è indicato.
Il termine cade il 31 gennaio 2027, che è una domenica: il termine si sposta quindi al primo giorno lavorativo successivo, ovvero l’1 febbraio 2027.
Quanto costa rimediare entro i 90 giorni
La dichiarazione presentata entro 90 giorni è valida, quindi non si applica la sanzione per omessa presentazione. Resta dovuta la sanzione per il ritardo, che quando non sono dovute imposte va da 250 a 1.000 euro, e che per i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili può essere aumentata fino al doppio.
Su quell’importo interviene però il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. La lettera c del comma 1 prevede la riduzione a un decimo del minimo della sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Se oltre alla dichiarazione risultano non versate anche le imposte, alla sanzione per il ritardo si aggiunge quella per l’omesso versamento, anch’essa riducibile con il ravvedimento in misura proporzionale al tempo trascorso.
Il ravvedimento, in ogni caso, si perfeziona con il pagamento: il comma 2 stabilisce che il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Dopo i 90 giorni il ravvedimento non è più possibile
Oltre il termine, la dichiarazione si considera omessa e il regime cambia su due fronti. Sul piano della sanzione, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP si applica la sanzione amministrativa del 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da 250 a 1.000 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Sul piano del rimedio, la strada del ravvedimento si chiude. Il comma 2-ter dell’articolo 13 stabilisce che la riduzione della sanzione è in ogni caso esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
Tuttavia, il comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 471 del 1997 prevede che, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di accertamento stabiliti dall’articolo 43 del DPR 600 del 1973, e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applichi sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per i ritardati od omessi versamenti, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, torna la sanzione in misura fissa.
Perché la tempestività conta anche oltre le sanzioni
La tempestività d’intervento importante anche per altre due questioni. La prima è la preclusione del ravvedimento: la riduzione opera se la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate quella preclusione non opera, come precisa il comma 1-ter, salva però la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali.
Chi riceve una di quelle comunicazioni, in altre parole, perde la possibilità di ravvedersi su ciò che vi è contestato.
Va inoltre ricordato che, ai sensi del comma 1-quater, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
La seconda questione riguarda i crediti e le perdite. La dichiarazione omessa non consente di far valere, nei modi ordinari, le eccedenze a credito e le perdite che vi sarebbero state indicate: l’amministrazione utilizza il documento per riscuotere le imposte, non per riconoscere le posizioni favorevoli al contribuente.
Cosa fare adesso
I contribuenti che avessero dimenticato di consegnare la dichiarazione dei redditi, conviene adesso:
- verificare la data effettiva di scadenza applicabile alla propria posizione, perché i termini variano per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
- trasmettere la dichiarazione il prima possibile, senza attendere il 90esimo giorno, perché la riduzione a un decimo è la stessa per tutto il periodo, ma il rischio che nel frattempo arrivi una comunicazione dell’Agenzia aumenta con il passare del tempo;
- versare contestualmente sanzione ridotta e interessi, perché il ravvedimento si perfeziona con il pagamento e non con la sola presentazione.
Domande frequenti
Entro 90 giorni dalla scadenza. Per il modello Redditi 2026, scaduto il 2 novembre, il termine cade alla fine di gennaio 2027.
Sì. L’articolo 2, comma 7 del DPR 322 del 1998 considera valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni, salva l’applicazione delle sanzioni per il ritardo.
La sanzione minima di 250 euro ridotta a un decimo con il ravvedimento, quindi 25 euro, oltre alle eventuali sanzioni per omesso versamento delle imposte.
La dichiarazione si considera omessa, con sanzione del centoventi per cento delle imposte dovute e un minimo di 250 euro.
No. Il comma 2-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997 esclude in ogni caso la riduzione della sanzione quando il ritardo supera i 90 giorni.
Costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati, ma non produce gli effetti favorevoli di una dichiarazione valida.
È precluso dalla notifica di atti di liquidazione e accertamento, comprese le comunicazioni che recano le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali.
Sì. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale, oltre che del tributo eventualmente non versato.
No. Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo e accertamento.














Ivana Zimbone
Direttrice responsabile