Nel confronto sulla Manovra 2027, l’uscita dal mondo del lavoro a 64 anni viene presentata come una novità da introdurre. Per una parte consistente dei lavoratori autonomi, però, quella possibilità è già realttà: si chiama pensione anticipata contributiva ed è disciplinata dall’art. 24 del decreto n.201/2011.
Il problema, tuttavia, non è l’età e nemmeno gli anni di contributi. È un terzo requisito, di natura economica, che per chi versa alla Gestione separata è quasi sempre fuori portata. E la via che fino all’anno scorso consentiva di aggirarlo è stata eliminata dall’ultima legge di Bilancio.
Pensione anticipata: chi può accedervi
La norma riguarda i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996: i cosiddetti contributivi puri.
È una platea che coincide in larga misura con il lavoro autonomo più recente. Chi ha aperto partita IVA dagli anni 2000, chi si è iscritto alla Gestione separata dopo la sua istituzione, chi ha iniziato a versare negli ultimi venticinque anni rientra quasi sempre in questa categoria. Basta però un solo mese di contribuzione anteriore al 1996 per restarne fuori.
Il testo della norma fissa il requisito anagrafico a 63 anni e quello contributivo a venti anni di contribuzione effettiva. Quei valori sono però soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita previsti dal comma 12 dello stesso articolo, che li hanno progressivamente innalzati: per il 2027 servono 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contributi. Tuttavia, c’è un dettaglio che taglia fuori molti lavoratori: deve trattarsi di contribuzione effettiva, perché i contributi figurativi, come quelli accreditati per disoccupazione o malattia, non concorrono.
Il comma 11 richiede pure che l’ammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a un importo soglia, pari a tre volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
La soglia si rivaluta annualmente sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall’ISTAT e, in ogni caso, non può scendere sotto quei multipli dell’assegno sociale stabilito per l’anno di riferimento. Dal 1° gennaio 2030 il valore di tre volte sale a 3,2.
Tradotto in cifre, l’assegno sociale per il 2026 è pari a 7.101,12 euro annui, cioè 546,24 euro mensili su tredici mensilità. Ne deriva una soglia di 1.638,72 euro lordi mensili per uomini e donne senza figli, che scende a 1.529,47 euro per le donne con un figlio e a 1.420,22 euro per quelle con due o più figli.
Il problema dei lavoratori autonomi
Qui sta proprio il principale problema per i lavoratori autonomi. L’assegno contributivo dipende dal montante accumulato che, a sua volta, dipende dall’aliquota versata. Un iscritto alla Gestione separata privo di altra copertura versa il 26,07%, mentre un lavoratore dipendente ha un’aliquota complessiva di diversi punti superiore. A parità di reddito e di anni di versamento, il montante di un autonomo è più basso e, con esso, si abbassa pure l’assegno.
1.638 euro lordi al mese sono una cifra che un freelance con una carriera media nella Gestione separata difficilmente matura. Il risultato è che il requisito anagrafico e quello contributivo si raggiungono, ma l’importo no.
Va aggiunto che quei valori sono destinati a salire: la soglia segue l’assegno sociale, che a sua volta si rivaluta. L’INPS, nella circolare di rinnovo, ha fissato per il 2026 una perequazione dell’1,4%, in attuazione del decreto interministeriale 19 novembre 2025, precisando che si tratta di valori provvisori, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo. Il valore applicabile al 2027 sarà noto soltanto a fine anno.
Legge di Bilancio 2026: la rendita della previdenza complementare non conta più
Fino allo scorso anno esisteva una via d’uscita: integrare l’assegno INPS con la rendita della previdenza complementare, per arrivare alla soglia richiesta.
Quella possibilità non è più nel testo. La legge n. 199/2025 ha soppresso l’ultimo periodo del comma 11 e ha abrogato il comma 7-bis dell’articolo 24, che operava allo stesso modo per la pensione di vecchiaia. Nel testo oggi vigente non compare quindi alcuna disposizione che consenta di computare la rendita della previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell’importo soglia.
È una modifica che pesa soprattutto su chi ha montanti bassi, cioè proprio i lavoratori autonomi e le carriere discontinue, che rappresentano paradossalmente anche la platea per cui la previdenza integrativa era stata pensata.
Vale la pena segnalare che fra le proposte in discussione per la prossima manovra compare l’utilizzo del TFR o del capitale accumulato nei fondi pensione per raggiungere la soglia d’accesso. Si tratterebbe, di fatto, della reintroduzione della misura precedentemente rimossa.
La pensione a 70 anni come unica via d’uscita
Il requisito di importo minimo, tuttavia, salta in presenza di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.
Chi non raggiunge alcuna soglia, quindi, non resta senza pensione: esce dal mondo del lavoro a 70 anni, con soli 5 anni di contributi effettivi. Per molti autonomi con carriere frammentate è lo scenario più realistico.
Pensione anticipata: quanto vale il trattamento minimo
Chi accede alla pensione anticipata contributiva deve tenere presente che il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo vigente, limitatamente alle mensilità di anticipo rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe con la pensione di vecchiaia. Con un trattamento minimo fissato per il 2026 in 7.954,05 euro annui, pari a 611,85 euro mensili, quel tetto corrisponde a 3.059,25 euro lordi al mese. Superata l’età della vecchiaia, il limite cade.
Il trattamento decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti. Chi matura tutto a gennaio percepisce la prima rata ad aprile.
Cosa cambia per chi ha contributi anteriori al 1996
Per chi ha versato anche un solo mese di contributi prima di gennaio 1996, il canale è in linea di principio precluso, ma esiste un istituto che consente di rientrarvi: il computo nella Gestione separata, che accentra i contributi di tutte le gestioni e comporta la liquidazione della pensione con il metodo contributivo integrale.
Le condizioni di accesso richiedono un’anzianità contributiva limitata al 31 dicembre 1995, un minimo complessivo di anni di contribuzione e almeno un mese effettivo in Gestione separata. Chi si trova in questa situazione, può verificare i requisiti con un patronato, perché il calcolo di convenienza è individuale: il ricalcolo contributivo integrale può ridurre sensibilmente l’assegno rispetto al sistema misto. La soglia di importo, tuttavia, resta la stessa.
Come migliorare la propria posizione: il simulatore della pensione INPS
Il simulatore PensAMi dell’INPS consente di confrontare gli scenari di accesso secondo la normativa vigente. È il modo per capire, con anni di anticipo, se l’assegno maturato si avvicina alla soglia oppure no, e quindi se quel canale sia realisticamente percorribile.
Chi scopre di esserne lontano ha pochi strumenti per colmare il divario, ora che l’integrazione con la previdenza complementare non è più computabile: restano i versamenti volontari, il riscatto di periodi scoperti e l’incremento della base contributiva. Tutte scelte che hanno senso se fatte in anticipo, non a ridosso dei 64 anni. Qualora la Manovra 2027 dovesse reintrodurre il computo della rendita della previdenza complementare, varrebbe la pena, soprattutto per gli autonomi più giovani, considerare l’apertura di una posizione.
Domande frequenti
Sì, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996. Nel 2027 servono 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva.
Tre volte l’assegno sociale, pari a 1.638,72 euro lordi mensili nel 2026. Scende a 1.529,47 euro per le donne con un figlio e a 1.420,22 euro per quelle con due o più figli. Dal 2030 il moltiplicatore sale a 3,2.
No. Le disposizioni che lo consentivano sono state soppresse dalla legge di Bilancio 2026.
Resta la pensione di vecchiaia. A settant’anni si prescinde dal requisito di importo minimo, con un’anzianità contributiva effettiva di almeno cinque anni.
No. Il requisito dei vent’anni richiede contribuzione effettiva.
Tre mesi dopo la maturazione dei requisiti.
In linea di principio sì, salvo la possibilità del computo nella Gestione separata, che comporta però la liquidazione della pensione con il metodo contributivo integrale.













Ivana Zimbone
Direttrice responsabile