L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 6 ottobre la circolare 8/E, dedicata alla disciplina del Concordato preventivo biennale. Il documento riordina l’intero istituto e recepisce le modifiche introdotte dal decreto Omnibus, dai requisiti di accesso alle cause di decadenza. Arriva a meno di un mese dal termine di adesione, fissato al 30 settembre e differito per quest’anno, e contiene due elementi che incidono direttamente sulla valutazione dell’effettiva convenienza.
Il tetto all’imposta sostitutiva: con oltre 85 mila euro si torna alle aliquote ordinarie
Il regime opzionale consente di assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito derivante dall’adesione che eccede il reddito effettivo del periodo precedente, con aliquote agevolate graduate sul punteggio di affidabilità fiscale.
L’articolo 8 del decreto legislativo 81 del 2025 ha però modificato l’articolo 20-bis del decreto CPB introducendo un tetto. Sulla differenza fra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente che eccede l’importo di 85 mila euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.
Oltre quella soglia, in altri termini, l’agevolazione si ferma: la parte eccedente sconta l’aliquota marginale massima IRPEF o l’aliquota ordinaria IRES.
La circolare precisa, richiamando la relazione illustrativa, che per le società e le associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del TUIR il superamento del limite di 85 mila euro è verificato con criteri specifici. E chiarisce la decorrenza: la modifica si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto 81 del 2025.
Il calendario del ravvedimento per chi rinnova
La seconda novità presentata nella circolare riguarda chi ha aderito al biennio 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027. L’articolo 29 del decreto Omnibus consente a questi contribuenti di regolarizzare, anche singolarmente, le annualità d’imposta dal 2020 al 2023, mediante un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP, con aliquote determinate in funzione del livello di affidabilità fiscale risultante dagli ISA.
La circolare conferma la riduzione del 30% delle imposte sostitutive dovute per le annualità 2020 e 2021, interessate dal Covid. E fissa il calendario, che finora mancava: il versamento va effettuato in unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.
Il perfezionamento del ravvedimento esclude, per le annualità dal 2020 al 2023 ancora accertabili, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo previste dall’articolo 39 del DPR 600 del 1973 e quelle dell’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633 del 1972.
Cosa accade a chi aderisce senza requisiti
Il decreto Omnibus ha introdotto un nuovo comma 2-bis all’articolo 10 del decreto CPB: l’adesione in assenza dei requisiti previsti è priva di effetti. Contestualmente è stata soppressa la lettera d) del comma 1 dell’articolo 22, che prevedeva in quel caso la decadenza.
Prima, chi aderiva senza averne i requisiti decadeva dall’istituto, mentre adesso non si verifica alcuna decadenza, perché l’assenza dei requisiti non consente di ritenere avvenuta l’adesione fin dall’origine. La disposizione si applica dalle adesioni per il biennio 2026-2027.
La premialità per chi rinnova, con i numeri a confronto
La circolare quantifica il vantaggio del rinnovo mettendolo accanto al regime ordinario e il confronto rende l’idea del beneficio. In caso di rinnovo, in sostituzione dei benefici ordinari del regime premiale ISA, sono riconosciuti l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 100 mila euro annui per l’IVA e fino a 70 mila euro annui per imposte dirette e IRAP, in sostituzione delle soglie ordinarie di 70 mila e 50 mila euro; l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100 mila euro annui, anziché 70 mila ordinari; l’anticipazione di due anni, anziché di almeno un anno, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Si aggiunge una previsione che vale per il solo biennio 2026-2027: chi rinnova può rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte senza interessi, in deroga alla disciplina ordinaria dei pagamenti rateali.
Dove finiranno queste norme dal 2027
Accanto a ciascuna disposizione richiamata, l’Agenzia indica dove quella norma confluirà a decorrere dal 1° gennaio 2027 per effetto del riordino per testi unici: alcune nel testo unico in materia di adempimenti e accertamento, altre nel testo unico in materia di versamenti e riscossione approvato con il decreto legislativo 33 del 2025. È la mappa dei riferimenti che cambieranno, fornita dall’amministrazione stessa.
Cosa fare prima della scadenza
Chi sta valutando l’adesione e ha una proposta molto più alta del dichiarato deve rifare il conto tenendo presente il tetto degli 85 mila euro, perché la convenienza stimata con le sole aliquote agevolate è sovrastimata.
Chi rinnova dovrebbe valutare l’opzione del ravvedimento sulle annualità pregresse, ora che se ne conoscono tempi e modalità di versamento, e considerare che la premialità sulle compensazioni e sui rimborsi è sensibilmente più ampia di quella ordinaria. Chi teme di non avere tutti i requisiti, infine, sa adesso che un’adesione viziata non produce effetti anziché generare una decadenza.
Domande frequenti
Il documento con cui l’Agenzia delle Entrate riordina la disciplina del concordato preventivo biennale e recepisce le modifiche introdotte dal decreto Omnibus. È stata pubblicata il 6 ottobre 2026.
Sì. Sulla parte di differenza fra reddito concordato e reddito effettivo che eccede 85.000 euro si applica il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per i soggetti IRES, anziché le aliquote agevolate.
In unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027.
Dal 2020 al 2023, anche singolarmente, per chi ha aderito al biennio 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027. Per il 2020 e il 2021 è prevista una riduzione del 30%.
L’adesione è priva di effetti. Non si verifica più la decadenza: l’adesione si considera non avvenuta fin dall’origine.
Esonero dal visto per compensazioni fino a 100 mila euro per l’IVA e 70 mila per le dirette, esonero dal visto o dalla garanzia per rimborsi IVA fino a 100 mila euro, anticipazione di due anni dei termini di accertamento e, per il biennio 2026-2027, rateizzazione senza interessi di saldo e acconto.














Ivana Zimbone
Direttrice responsabile