Un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa, fino a 20.000 euro, per acquistare servizi cloud e soluzioni di sicurezza informatica. Si tratta del voucher MIMIT cloud & cybersecurity. La misura viene presentata quasi ovunque come riservata alle piccole e medie imprese, ma in realtà è destinata pure ai lavoratori autonomi. Ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.
Voucher cloud & cybersecurity: i beneficiari
Il voucher si rivolge alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi che operano sull’intero territorio nazionale. Tutte le PMI, indipendentemente dalla forma giuridica e organizzativa, e tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dal ruolo e dall’attività esercitata.
La definizione di lavoratore autonomo adottata dal decreto è ampia e non lascia margini di dubbio. Vi rientra la persona fisica esercente attività di arti o professioni ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge n.81/2017, compresi espressamente il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla legge n.4/2013.
Significa che possono accedere al contributo tanto l’avvocato, il commercialista o l’architetto iscritti al proprio albo, quanto il consulente, il formatore o il traduttore che esercitano una professione priva di ordine. A questa platea si aggiungono i soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, che possono presentare domanda a condizione di acquistare da fornitori diversi da sé stessi e comunque presenti nell’elenco.
Il requisito della connettività
Esiste un’unica condizione tecnica per l’accesso: alla data di presentazione della domanda occorre disporre di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
La copia del contratto va allegata alla richiesta di erogazione e il ministero verifica su un campione delle richieste la validità dei presupposti tecnici posti a base della concessione, controllando l’effettiva disponibilità di quel servizio.
Come presentare domanda e scadenze
La procedura si svolge esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma resa disponibile sul sito istituzionale del ministero, a pena di invalidità e irricevibilità. E si articola in due fasi distinte:
- la compilazione. Dalle ore 12 del 20 ottobre 2026 si può accedere alla procedura con SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica e iniziare a costruire la domanda. In questa fase si inseriscono i dati richiesti e si caricano gli allegati, indicando una casella PEC attiva il cui possesso è obbligatorio. Il sistema genera quindi il modulo in formato PDF immodificabile, che va firmato digitalmente e ricaricato;
- la presentazione. Dalle ore 12 del 10 novembre 2026 e fino alle ore 12 del 20 gennaio 2027 si rientra nella procedura e si inserisce quel codice. Senza, la domanda non si può presentare.
A conclusione, la piattaforma rilascia l’attestazione di avvenuta presentazione e il codice unico di progetto, che dovrà essere riportato su ogni fattura collegata al piano agevolato.
Cosa fare nell’intervallo
Nell’intervallo fra le due date In quelle settimane vanno richieste ai fornitori abilitati le offerte con le voci di costo e i codici identificativi, va redatta la descrizione dello stato di partenza e del miglioramento previsto, va scelta in via definitiva la modalità di acquisizione, va reperita la firma digitale e va completato il caricamento.
Il ministero esamina le domande nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Chi arriva al 10 novembre senza codice non si limita a partire più tardi, parte dopo tutti gli altri.
Il rischio esaurimento risorse
Lo sportello ha una data di chiusura, ma potrebbe essere anticipata. Il decreto prevede che, se le domande presentate esauriscono le risorse disponibili prima del termine finale, il ministero comunichi tempestivamente l’intervenuto esaurimento e chiuda lo sportello.
Voucher MIMIT cloud & cybersecurity: quanto vale
Il contributo assume la forma del fondo perduto ed è pari al 50% delle spese ammissibili, entro un tetto di 20.000 euro. Il piano di spesa, per essere ammissibile, non può essere inferiore a 4.000 euro.
Dunque, il contributo minimo è di 2.000 euro, quello massimo di 20.000. Il tetto si raggiunge con un piano da 40.000 euro, oltre quella soglia la spesa resta interamente a carico del beneficiario.
| Piano di spesa ammesso | Contributo |
|---|---|
| 4.000 euro, il minimo | 2.000 euro |
| 10.000 euro | 5.000 euro |
| 20.000 euro | 10.000 euro |
| 40.000 euro | 20.000 euro, il massimo |
| 60.000 euro | 20.000 euro, con 40.000 a carico del beneficiario |
Va ricordato che i servizi di configurazione, monitoraggio e supporto non possono superare il 30% del piano: su un piano da 40.000 euro, quindi, al massimo 12.000 euro possono riguardare quelle voci.
La riserva per il Mezzogiorno
La dotazione complessiva dello sportello è di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
Di questi, una quota pari a 71.065.813,34 euro è riservata ai piani di spesa realizzati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La riserva serve ad assicurare il rispetto della chiave di riparto del Fondo, che destina l’ottanta per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno.
Per accedervi rileva l’ubicazione dell’unità locale in cui il piano di spesa esplica in via prevalente i propri effetti, dato che va dichiarato in domanda. Il piano può comunque riguardare più unità locali. Il decreto prevede inoltre che le risorse possano essere incrementate da successive assegnazioni, anche di provenienza europea.
I limiti
Esistono due limiti per le domande. Il primo riguarda il numero di richieste, perché ciascun soggetto proponente può presentarne una sola. Non è possibile frazionare il piano in più istanze né correggere il tiro con una seconda richiesta.
Il secondo riguarda il regime di aiuto. Il contributo è concesso in regime de minimis, ai sensi del regolamento europeo 2023/2831. Significa che concorre al massimale di aiuti che ciascun soggetto può ricevere in un triennio: se dal Registro Nazionale degli Aiuti risulta il superamento di quel massimale, la domanda non viene accolta.
Chi ha già beneficiato di altre agevolazioni in de minimis negli ultimi anni farebbe bene a verificare la propria posizione prima di avviare la procedura.
Le spese ammissibili
Il piano può comprendere una o più soluzioni appartenenti a cinque categorie, tutte presenti nell’elenco dei prodotti e servizi agevolabili (e molte presenti negli studi professionali):
- hardware di cybersecurity (firewall, firewall di nuova generazione, router e switch, dispositivi di prevenzione delle intrusioni);
- software di cybersecurity (antivirus e antimalware, software di monitoraggio delle reti, soluzioni di crittografia dei dati, sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza, software di gestione delle vulnerabilità);
- servizi cloud infrastrutturali e di piattaforma (macchine virtuali, servizi di storage e backup, servizi di rete e sicurezza compresi connettività VPN e protezione dagli attacchi DDoS, database);
- servizi cloud in abbonamento (software di contabilità, soluzioni per la gestione delle risorse umane, sistemi per la gestione della produttività e dei flussi di lavoro, comprese le soluzioni integrate con funzionalità di intelligenza artificiale, software per la gestione di contenuti digitali ed e-commerce, strumenti per gestire le interazioni con i clienti, compresi i servizi di collaborazione e il centralino virtuale. Rientrano anche i sistemi per erogare formazione, con esclusione delle spese per i contenuti formativi);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo, compresi i servizi professionali. Sono ammessi nella misura massima del 30% del piano complessivo e devono essere connessi a una o più delle altre soluzioni. Valgono come servizi accessori, non possono costituire il piano da soli. Restano esclusi i servizi di formazione destinati ai beneficiari.
Cosa non è ammesso
Il piano deve riguardare soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle già a disposizione, oppure soluzioni più avanzate e sicure di quelle in uso.
Da qui discendono quattro esclusioni esplicite. Non sono ammissibili le spese per prodotti o servizi con prestazioni analoghe a quelli già utilizzati. È escluso l’aggiornamento di versione di un servizio o prodotto già in uso, a meno che non realizzi contestualmente un miglioramento sostanziale, per esempio attraverso l’introduzione di nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale. È esclusa l’estensione di una licenza già posseduta. Ed è escluso l’aumento del numero di postazioni licenziate o di utenze.
È per questa ragione che la domanda contiene una dichiarazione sull’effettivo stato di partenza in termini di cloud e sicurezza e sul miglioramento previsto, con evidenza delle soluzioni nuove o più avanzate prescelte. La stessa descrizione deve comparire nelle offerte allegate.
A questo si aggiunge un vincolo temporale: i piani vanno avviati dopo la presentazione della domanda e le spese sostenute successivamente a quella data. Chi ha rinnovato di recente i propri abbonamenti non recupera nulla, e chi sta per farlo ha una ragione concreta per attendere.
Acquisto diretto o abbonamento: una scelta irreversibile
Il decreto prevede due modalità di acquisizione:
- l’acquisto diretto comporta il pagamento dei prodotti o servizi, anche attraverso fatture di acconto purché successive alla presentazione della domanda. Può riguardare anche servizi durevoli nel tempo, con qualsiasi termine di validità, e non prevede pagamenti ricorrenti a titolo di canone. Spese e relativi pagamenti devono intervenire entro dodici mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
- l’abbonamento prevede un pagamento periodico per la fruizione di un servizio e deve avere durata non inferiore a ventiquattro mesi. Le spese ammissibili corrispondono ai canoni che ricadono in quel periodo: nel caso di abbonamenti più lunghi, i canoni successivi al ventiquattresimo mese non rientrano. L’abbonamento va sottoscritto dopo la presentazione della domanda e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione; entro sessanta giorni dalla stessa data va trasmessa, a pena di decadenza, la comunicazione di avvenuta sottoscrizione.
Su un punto il decreto è esplicito: non è consentita la modifica del sistema di acquisizione da acquisto diretto ad abbonamento e viceversa rispetto a quanto indicato in domanda. La scelta va quindi ponderata prima.
Chi opta per l’abbonamento deve inoltre considerare un rischio ulteriore. Il recesso anticipato o il cambio di fornitore interrompono la fruizione dell’agevolazione dalla data dell’evento e comportano la perdita del diritto al contributo residuo. L’unica eccezione riguarda il cambio di fornitore conseguente a operazioni societarie che abbiano coinvolto il fornitore prescelto.
Variazioni meno rilevanti, come l’articolazione delle spese in programma o, nei casi diversi dall’abbonamento, il cambio del fornitore indicato in domanda, si comunicano invece in sede di richiesta di erogazione e lì vengono valutate.
L’elenco dei fornitori
I prodotti e i servizi vanno acquistati esclusivamente da soggetti presenti in un elenco definito dal ministero con apposito decreto direttoriale. L’elenco non è modificabile ed è costituito e valido per le sole finalità di questa misura.
È un vincolo che va verificato prima di ogni altra cosa: il fornitore abituale che non vi compaia non consente di accedere al contributo, e non esiste modo di aggirarlo. L’elenco si consulta sulla piattaforma raggiungibile dalla sezione dedicata alla misura sul sito del Ministero, accedendo con i sistemi di identificazione previsti.
Per ciascun prodotto o servizio l’elenco attribuisce un codice identificativo. Quel codice va indicato nelle offerte allegate alla domanda e poi riportato su ogni fattura, insieme al codice unico di progetto rilasciato dalla piattaforma al momento della presentazione: senza entrambi, la spesa non viene riconosciuta in sede di erogazione.
Cosa serve per la domanda
La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve contenere, a pena di irricevibilità, i dati anagrafici e la PEC, l’ubicazione dell’unità locale in cui il piano esplica prevalentemente i propri effetti, la dichiarazione sul possesso dei requisiti compresa la connettività, la descrizione dello stato di partenza e del miglioramento previsto, l’indicazione dei servizi scelti con i relativi codici identificativi e della modalità di acquisizione, il nome dei fornitori, la durata del piano o dell’abbonamento, l’importo delle spese e del contributo richiesto e la dichiarazione sull’adempimento dell’obbligo di stipula dei contratti assicurativi contro i danni catastrofali.
Alla domanda vanno allegate le offerte dei fornitori con le voci di costo, i codici identificativi e la descrizione dello stato di partenza e dell’upgrade garantito.
Al decreto è allegato l’elenco degli oneri informativi per le PMI e i lavoratori autonomi, previsto dall’articolo 7 della legge n.180/2011: contiene il dettaglio di quanto va dichiarato e prodotto in ciascuna fase.
Quando arrivano i soldi
Il contributo si incassa a spese già sostenute e non subito.
L’erogazione può essere richiesta non prima di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Avviene in due quote oppure in un’unica soluzione a piano ultimato: la prima quota si può chiedere dopo aver sostenuto almeno il 50% del piano ammesso, la seconda alla conclusione. La richiesta della seconda quota, o quella in unica soluzione, va presentata entro trenta giorni dal termine ultimo per ultimare il programma.
Prima di pagare, il ministero verifica la regolarità della documentazione, l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, la regolarità contributiva tramite DURC per le imprese e l’adempimento dell’obbligo assicurativo. L’istruttoria sulla domanda si chiude entro sessanta giorni dalla presentazione; le verifiche sull’erogazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Va messo in conto, quindi, che l’intera spesa è anticipata dal beneficiario.
Domande frequenti
Sì. Il decreto include espressamente i liberi professionisti iscritti agli ordini e gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla legge 4 del 2013. Possono accedere tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dal ruolo e dall’attività esercitata.
Disporre, alla data di presentazione della domanda, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. Copia del contratto va allegata alla richiesta di erogazione e il Ministero verifica a campione che il dato corrisponda.
La compilazione apre alle ore 12 del 20 ottobre 2026, la presentazione alle ore 12 del 10 novembre 2026 e si chiude alle ore 12 del 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse.
Perché in quella fase si genera il codice di predisposizione domanda, senza il quale l’istanza non può essere presentata. E poiché l’istruttoria segue l’ordine cronologico di presentazione, chi arriva impreparato al 10 novembre parte dopo tutti gli altri.
Il 50% delle spese ammissibili, con un minimo di 2.000 euro e un massimo di 20.000. Il piano di spesa non può essere inferiore a 4.000 euro e il tetto del contributo si raggiunge con un piano da 40.000 euro.
No. Ciascun soggetto proponente può presentarne una sola.
No. Solo da soggetti presenti nell’elenco definito dal Ministero, che non è modificabile ed è valido esclusivamente per questa misura.
No. I piani devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e le spese devono essere sostenute successivamente a quella data.
Solo se l’aggiornamento realizza un miglioramento sostanziale, per esempio con l’introduzione di nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale. Restano esclusi l’estensione di una licenza già posseduta e l’aumento del numero di postazioni o utenze.
No. Il passaggio da acquisto diretto ad abbonamento, e viceversa, non è consentito rispetto a quanto indicato in sede di presentazione.
Il recesso anticipato, come il cambio di fornitore, interrompe l’agevolazione dalla data dell’evento e comporta la perdita del contributo residuo. Fa eccezione il cambio di fornitore conseguente a operazioni societarie che abbiano coinvolto il fornitore prescelto.
Non prima di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione, e a spese già sostenute. L’erogazione avviene in due quote, la prima dopo aver sostenuto almeno il 50% del piano, oppure in un’unica soluzione a piano ultimato.
Sì. Se dal Registro nazionale degli aiuti risulta il superamento del massimale previsto, la domanda non viene accolta. Conviene verificare la propria posizione prima di avviare la procedura.













Ivana Zimbone
Direttrice responsabile