Il codice ATECO 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. – compare ancora in molte guide online rivolte a chi lavora nel settore del benessere, ma dal 1° aprile 2025 non è più operativo. La nuova classificazione ATECO 2025 lo ha di fatto eliminato, sostituendolo con voci più specifiche. Ma non solo: per l’operatore olistico la questione riguarda anche un altro nodo, considerato che quel codice, riservato in origine alle professioni paramediche, non è mai stato del tutto adatto a un’attività che per legge non può definirsi sanitaria.
La riforma determinata dall’adeguamento alla classificazione europea NACE Rev. 2.1, ha dunque generato un impatto diretto sulle professioni sanitarie tecniche, comportando la nascita di codici dedicati: per il settore olistico, l’operazione ha aperto anche un altro fronte, che è quello di trovare finalmente una collocazione coerente con lo status di professione non regolamentata prevista dalla legge 4/2013.
Perché il codice ATECO 86.90.29 non è più valido
L’ATECO 86.90.29 apparteneva alla classificazione 2007, (aggiornamento 2022) e che veniva utilizzato da diverse figure tecnico-sanitarie prive di un ordine professionale di riferimento: si pensi agli optometristi, agli osteopati in attesa di regolamentazione, agli infermieri liberi professionisti, oltre alle varie altre attività paramediche non altrove classificate.
Con l’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025 il codice è stato suddiviso in voci più specifiche. Gli infermieri sono confluiti nell’86.94.01 – Attività infermieristiche; i fisioterapisti nell’86.95.00 – Attività di fisioterapia; la gran parte delle altre professioni tecnico-sanitarie nell’86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a. Al momento non sono previste sanzioni per chi non ha ancora aggiornato la propria posizione, ma l’indicazione delle categorie interessate è di procedere con la variazione, anche perché le dichiarazioni fiscali dal 2025 devono riportare il nuovo codice.
Chi usava davvero l’86.90.29 e perché l’operatore olistico era già un caso limite
Il codice, come chiarito da alcuni ordini professionali dell’area sanitaria, era pensato per “paramedici professionisti legalmente abilitati al trattamento dei pazienti“, una definizione che però l’operatore olistico non soddisfa. La legge 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini, impone infatti di comunicare chiaramente alla clientela che le prestazioni offerte non sono sanitarie.
Prima del 2025, in assenza di un codice dedicato, diversi consulenti fiscali indicavano comunque l’86.90.29 per l’apertura di partita IVA nel settore olistico, mentre altri preferivano orientare l’attività verso il generico 96.09.09 – Altre attività di servizi alla persona n.c.a., ritenuto più coerente con la natura non sanitaria della professione. Una doppia prassi resta oggi uno dei motivi per cui, cercando informazioni sul tema, si trovano indicazioni discordanti.
Qual è il codice ATECO corretto oggi per l’operatore olistico
Con la riforma 2025 sono comparse voci più mirate per il comparto benessere, inserite però ancora nella sezione dedicata alla salute umana:
- 86.99.01 – tecniche di trattamento del corpo, pensato per il massaggio olistico e le tecniche manuali di riequilibrio psicofisico;
- 86.96.09 – attività di medicina complementare e alternativa, che comprende naturopatia, discipline ayurvediche e reiki;
- 85.59.99 – dedicato a chi organizza corsi di formazione o attività di consulenza nel settore olistico;
- 96.23.99 – riservato ai centri benessere con sede fisica iscritti in Camera di commercio.
Accanto a queste, resta diffuso l’utilizzo del codice generico 96.09.09 (evoluzione del precedente 96.99.99), scelto da chi preferisce restare fuori dall’area “salute” della classificazione, coerentemente con il divieto di presentarsi come figura sanitaria. Non esiste, va detto, un’indicazione univoca da parte dell’Agenzia delle Entrate su quale delle due strade sia da considerarsi automaticamente corretta per ogni singola disciplina olistica: la scelta va valutata caso per caso con il proprio commercialista, in base all’attività prevalente svolta.
Coefficiente di redditività: quanto cambia in base al codice scelto
Sotto il profilo fiscale, chi svolge queste attività come lavoro autonomo può rientrare, ricorrendone i requisiti, nel regime forfettario oppure nel regime ordinario (eventualmente in contabilità semplificata). “Trattandosi di attività professionali non riconducibili a un albo e quindi prive di una cassa di previdenza privata di categoria – afferma Alessandro Andreetta, dottore commercialista e revisore legale, noto in rete per la pagina Instagram CommercialistaPOP – il lavoratore autonomo che opera come operatore olistico/DBN o simili rientra, di regola, nell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. L’attività può però assumere un profilo più marcatamente imprenditoriale, qualora vi sia un’organizzazione di mezzi e persone (dipendenti, macchinari, servizi complessi, struttura commerciale vera e propria). In tale ipotesi, l’inquadramento previdenziale può spostarsi verso la Gestione commercianti (o, a seconda dei casi, altre gestioni obbligatorie), con le relative conseguenze contributive”.

“Quando questi professionisti operano in un proprio Studio o centro – prosegue ancora l’esperto – è normalmente necessario presentare una SCIA al SUAP del Comune, rispettare i requisiti igienico–sanitari previsti dai regolamenti comunali e dalle ASL competenti, nonché le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro”.
Nel regime forfettario il coefficiente di redditività determina la quota di fatturato su cui si calcolano imposta sostitutiva e contributi. La differenza tra le due famiglie di codici non è marginale:
- con 86.99.01, 86.96.09 o 86.99.09 il coefficiente è del 78%: viene tassato il 78% degli incassi, il restante 22% è riconosciuto come spesa forfettaria;
- con 96.09.09 il coefficiente scende al 67%: la parte di fatturato considerata reddito imponibile è inferiore, a vantaggio di chi ha pochi costi da dedurre.
Su un fatturato annuo di 30.000 euro, la differenza tra i due coefficienti si traduce in circa 3.300 euro di reddito imponibile in meno con il codice al 67% rispetto a quello al 78%, prima ancora di applicare l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali.
Previdenza: Gestione separata INPS e aliquota 2026
L’operatore olistico non è iscritto ad alcun albo professionale, quindi non versa contributi a una cassa di categoria. La copertura previdenziale passa dalla Gestione separata INPS, prevista per i lavoratori autonomi senza cassa.
Per il 2026 l’aliquota contributiva è pari al 26,07% del reddito imponibile. Scende al 24% per chi è già titolare di un’altra forma di tutela pensionistica obbligatoria, ad esempio chi lavora anche come dipendente a tempo pieno o percepisce già una pensione. A differenza degli artigiani e commercianti iscritti in Camera di commercio, non sono previsti contributi minimi fissi: chi non fattura in un determinato periodo non deve versare nulla, né in termini di imposte né di contributi.
I controlli fiscali sugli operatori olistici
Come abbiamo visto, l’attività di operatore olistico non è regolamentata da un albo. Ci si può pertanto domandare se ciò possa esporre il lavoratore a controlli più frequenti, più severi o, in generale, più specifici rispetto alla generalità dei professionisti.
Un timore che, però, è presto smentibile. “Non risultano, in generale, campagne sistematiche dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS mirate specificamente a queste attività solo per la loro natura “olistico/DBN”: il trattamento fiscale e contributivo segue le regole ordinarie previste per le altre professioni non ordinistiche – ricorda ancora Andreetta – I controlli possono però riguardare sia i profili fiscali/previdenziali (Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza), sia i profili penali e amministrativi connessi all’eventuale sconfinamento nell’area sanitaria. Il fatto che il codice si chiami “attività di medicine complementari”, non abilita in alcun modo all’esercizio della professione medica”.
Pertanto, in particolare, Guardia di Finanza e, per i profili sanitari, NAS e ASL, possono verificare se l’attività, pur presentata come benessere/olistico, si traduca in concreto in diagnosi, cura o riabilitazione di patologie. “Finché l’attività è presentata e svolta come semplice supporto al benessere, senza promessa di cura, diagnosi o trattamenti tipici delle professioni sanitarie, resta nel perimetro delle attività non sanitarie. Se invece si sconfina”in trattamenti di malattie, dolori specifici, riabilitazione o in attività assimilabili alla professione medica, fisioterapica, psicologica, ecc., si rischia l’applicazione dell’art. 348 c.p. sull’esercizio abusivo di una professione. È opportuno ricordare che anche la professione di estetista è regolamentata (soprattutto a livello regionale) e richiede requisiti specifici”, conclude il commercialista.
In sintesi, il problema principale non è tanto la definizione astratta delle attività – che, almeno sul piano teorico, è abbastanza chiara: il benessere generale vs la cura di patologie – quanto il comportamento concreto dell’operatore, che talvolta oltrepassa il confine sanitario, assumendo di fatto un ruolo che l’ordinamento riserva a professionisti abilitati.













Roberto Rais
Giornalista e autore