Finanziamenti alle start up innovative, fino a 100 mila euro per singolo investitore: a chi spetta e domande

Le regole per i finanziamenti in fase iniziale diventano più snelle e vantaggiose per professionisti, gestori di imprese innovative e investitori.

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I soggetti che investono nel capitale sociale delle start up innovative possono usufruire di uno sconto fiscale su IIRPEF o IRES. Tale regime di vantaggio è previsto dalla legge italiana e consiste in una riduzione delle imposte sui redditi mediante il riconoscimento di detrazioni per le persone fisiche o di deduzioni per le persone giuridiche (soggetti IRES). Nel 2026 la normativa di riferimento resta sempre la stessa, ma è stata recentemente integrata da alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Finanziamenti alle start up innovative, come funzionano

Per finanziare lo sviluppo tecnologico e la crescita aziendale in fase iniziale (early-stage o seed/pre-seed), la prassi commerciale ricorre frequentemente a strumenti contrattuali atipici di origine anglosassone denominati SAFE. Questo strumento permette all’investitore di versare una somma alla società senza ricevere immediatamente quote o azioni, ma ottenendo il diritto contrattuale a diventare socio in futuro al verificarsi di determinati eventi (i cosiddetti trigger events, come un aumento di capitale, l’ingresso di nuovi investitori, una quotazione o la cessione della società).

A differenza delle obbligazioni o dei prestiti tradizionali, lo strumento non costituisce un titolo obbligazionario, non prevede la corresponsione di interessi o di rendimenti prestabiliti, non presenta una scadenza fissa e non comporta alcun obbligo di restituzione del capitale da parte della società. L’investitore assume fin dal momento del versamento il rischio economico di perdita, totale o parziale, dell’investimento e del valore della società.

La conversione in partecipazioni sociali, infatti, avviene in modo automatico al verificarsi dei già citati trigger events o alla data di scadenza pattuita nel contratto.

Chi può richiedere l’agevolazione

La legge riconosce una detrazione IRPEF agli investitori persone fisiche residenti in Italia, pari al 65% della somma investita. Tuttavia, l’accesso all’incentivo fiscale è subordinato al rispetto di requisiti temporali e quantitativi precisi.

Prima di tutto, la raccolta fondi deve avvenire interamente entro i primi tre anni di iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese. I versamenti disposti successivamente allo scadere del terzo anno non consentono la maturazione del beneficio fiscale.

Limiti e condizioni di accesso allo sconto fiscale

L’investimento massimo ammissibile al beneficio non può superare il limite di 100.000 euro per ciascun investitore, e la normativa impone un periodo di mantenimento dell’investimento (holding period) di almeno tre anni.

Trattandosi di un aiuto in regime de minimis, è necessaria l’attestazione di conformità ai relativi limiti previsti dall’ordinamento e la preventiva verifica della disponibilità del plafond attraverso l’apposita piattaforma informatica del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In passato, le regole stabilivano che per gli investimenti destinati a trasformarsi in azioni solo in un secondo momento (in convertendo), lo sconto fiscale potesse essere utilizzato solo nell’anno dell’effettiva trasformazione in quote societarie.

La legge n. 193/2024 ha però modificato questo assetto, stabilendo che per gli investimenti in convertendo la detrazione matura già a decorrere dalla data della disposizione del bonifico alla start up. Con la risposta n. 137 dell’8 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione di questa norma di fonte primaria ai contratti SAFE, chiarendo che questi rientrano a pieno titolo tra gli investimenti in convertendo poiché le risorse versate confluiscono subito nel patrimonio della società e l’investitore ne assume fin dall’inizio il rischio economico, pur rinviando l’attribuzione delle partecipazioni sociali a un momento successivo.

Secondo l’amministrazione finanziaria, il diritto alla detrazione del 65% sorge nell’anno d’imposta in cui viene effettuato il bonifico bancario. Non occorre attendere la delibera assembleare di aumento di capitale sociale, né il completamento delle formalità societarie o il deposito dell’attestazione dell’avvenuto aumento di capitale presso il Registro delle imprese.

Infine, l’effettiva conversione in quote non è da considerare un requisito necessario ai fini del consolidamento del beneficio fiscale già maturato al momento del bonifico. La detrazione resta acquisita anche qualora il trigger event non si verifichi mai, oppure se la riserva patrimoniale costituita con i versamenti degli investitori venga utilizzata dalla società per la copertura di perdite d’impresa.

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Adempimenti operativi

Per garantire la spettanza della detrazione del 65%, prima della ricezione di ciascun bonifico, la start up deve presentare istanza tramite la piattaforma del MIMIT per la verifica del plafond de minimis disponibile. Le somme devono essere versate tramite bonifico bancario riportando la specifica causale richiesta dalla norma (ad esempio: “versamento in conto futuro aumento di capitale contratto SAFE [con data stipula]”).

Inoltre, l’importo ricevuto deve essere iscritto in un’apposita riserva di patrimonio netto soggetta al medesimo rischio del capitale sociale (denominata, ad esempio, “riserva da SAFE – versamenti in conto futuro aumento di capitale”). Tale riserva deve essere qualificata come non rimborsabile, non distribuibile, destinata alla futura conversione e utilizzabile solo per la copertura di perdite, dettagliandone natura, finalità e vincoli nella nota integrativa del bilancio.

La start up è tenuta a rilasciare ai singoli investitori la documentazione prescritta dal DM 28 dicembre 2020 per consentire la giustificazione del beneficio nella dichiarazione dei redditi.

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Cause di decadenza

L’Agenzia delle Entrate ha precisato un’unica circostanza ostativa al mantenimento dell’agevolazione: il beneficio fiscale viene meno unicamente se, prima che sia trascorso il periodo minimo di mantenimento di tre anni (holding period), le somme investite vengono restituite all’investitore.

La revoca della detrazione scatta a decorrere dalla data della restituzione, sia essa effettuata in forma diretta o indiretta, ad esempio tramite il pagamento di interessi o la distribuzione di altre riserve di utili o di capitale.

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