Cooperative, dalla modulistica di vigilanza ai ristorni: le nuove regole 2026 e come adeguarsi

Con la nuova modulistica approvata dal Mimit, cambiano gli obblighi di vigilanza per le società cooperative. Dagli assetti organizzativi ai fondi mutualistici, ecco cosa devono fare concretamente i soci e gli amministratori.

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Dal 2026 le società cooperative italiane dovranno fare i conti con una modulistica di vigilanza rinnovata, che porta con sé obblighi più precisi e qualche novità rilevante. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha infatti approvato i nuovi moduli per la revisione e l’ispezione degli enti cooperativi con i decreti del 5 marzo 2025. E a chiarire cosa cambia nella pratica e come adeguarsi è lo studio pubblicato lo scorso 20 marzo 2026 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale commercialisti (Fnc), in collaborazione con le Centrali cooperative.

Le implicazioni riguardano peraltro migliaia di enti: dagli adeguati assetti organizzativi obbligatori anche per le realtà più piccole, ai criteri di calcolo del contributo del 3% ai fondi mutualistici, fino alle regole su ristorni e volontariato nelle cooperative sociali.

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Cosa sono le cooperative e quando conviene aprirne una nel 2026

Una società cooperativa è un’impresa a proprietà collettiva, in cui i soci sono al tempo stesso proprietari e, spesso, lavoratori o fruitori dei servizi. A differenza delle società di capitali tradizionali, il fine principale non è la massimizzazione del profitto per gli azionisti, ma il conseguimento di un vantaggio economico diretto dei soci attraverso lo scambio mutualistico: lavoro, beni, servizi a condizioni più favorevoli rispetto al mercato.

A tale scopo, esistono diverse tipologie: cooperative di produzione e lavoro (i soci sono i lavoratori), cooperative di consumo, cooperative sociali (di tipo A per servizi alla persona, di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate), cooperative edilizie, cooperative di credito.

Con tali premesse, non mancano certamente i casi frequenti in cui la costituzione di una cooperativa possa essere ben funzionale e conveniente. Lo è per esempio, in linea generale, quando un gruppo di persone condivide un’attività produttiva o un obiettivo economico comune, e intende farlo in modo strutturato, con vantaggi fiscali e contributivi potenzialmente rilevanti. 

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Adeguamento assetti organizzativi: l’obbligo vale anche per le piccole cooperative

Per quanto riguarda i principali interventi, uno dei punti qualificanti della nuova disciplina riguarda gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. La norma non fa infatti distinzioni di dimensione: anche le cooperative più piccole devono dunque dotarsi di strutture adeguate a prevenire la crisi e garantire la continuità aziendale.

Il principio di proporzionalità consente naturalmente di calibrare tali assetti alla scala dell’ente, ma non di ometterli. Ed è qui che sta la novità pratica più rilevante: l’adeguatezza degli assetti deve essere descritta espressamente nella relazione sulla gestione (ai sensi dell’art. 2423 del codice civile) oppure nella nota integrativa, nei casi in cui la relazione sulla gestione non sia obbligatoria.

L’obbligo vale anche per le cooperative che adottano il bilancio in forma semplificata ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.: le informazioni tipiche della natura mutualistica devono comparire nei campi testuali della tassonomia Xbrl, senza lasciare zone d’ombra sulla trasparenza gestionale.

Nella pratica, pertanto, occorrerà che l’ente disponga di procedure interne documentate per il controllo dei rischi e la gestione della continuità e che si proceda ad aggiornare la nota integrativa o la relazione sulla gestione con una sezione dedicata agli assetti organizzativi, indicando la percentuale di prevalenza mutualistica, anche nei casi di “prevalenza di diritto” e in presenza di regimi derogatori.

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Come si calcola il 3% per i fondi mutualistici

Le cooperative sono tenute a destinare il 3% degli utili netti di esercizio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La regola generale è nota, ma il calcolo corretto della base imponibile è spesso fonte di errori. In questo ambito, lo studio di Cndcec e Fnc chiarisce una distinzione rilevante:

  • se la cooperativa destina direttamente l’utile alla copertura delle perdite pregresse, quella quota non entra nella base di calcolo del 3%;
  • se invece accantona prima l’utile a riserva e poi usa la riserva per coprire le perdite, quell’utile rientra integralmente nella base imponibile.

In entrambi i casi, rimane comunque l’obbligo di destinare alla riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali (art. 2545-quater c.c.) e di calcolare su tale quota il 3% dovuto.

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Ristorni: le regole per le cooperative con più categorie di soci

Il ristorno è il meccanismo con cui la cooperativa restituisce ai soci una parte del vantaggio mutualistico generato, in proporzione agli scambi effettuati. Quando una cooperativa ha più categorie di soci – per esempio soci lavoratori e soci fornitori di servizi – la gestione dei ristorni richiede un’attenzione ancora più particolare.

L’art. 2545-sexies del codice civile prescrive di distinguere le gestioni mutualistiche per ciascuna categoria, in modo da evitare che il ristorno di una classe vada a vantaggio o svantaggio dell’altra. Le modalità di ripartizione devono essere illustrate nella nota integrativa con chiarezza, riportando sia le informazioni sull’attività svolta con i soci sia i criteri adottati per la suddivisione.

Il revisore è dunque tenuto a verificare che i sistemi contabili adottati riflettano questa struttura plurima, senza sovrapposizioni tra attività di natura diversa.

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Cooperative sociali: chi può fare il volontario

Un richiamo molto interessante concerne le cooperative sociali, in cui la figura del volontario deve coincidere esclusivamente con quella del socio: non è pertanto ammesso il volontario esterno non socio. La distinzione è rilevante, perché nelle imprese sociali costituite in forma cooperativa – ma diverse dalle cooperative sociali propriamente dette – è invece possibile prevedere volontari esterni.

Lo studio dei commercialisti chiarisce questa differenza per ricondurre il volontariato delle cooperative sociali alla logica mutualistica che le caratterizza: chi presta attività volontaria deve anche partecipare alla vita sociale dell’ente.

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Il socio tecnico-amministrativo: una figura solo per alcune cooperative

Un altro punto affrontato nello studio riguarda il socio tecnico-amministrativo, figura ammessa nelle cooperative di produzione e lavoro in quanto strumentale all’attività produttiva dei soci lavoratori. La categoria non è esportabile ad altri contesti: le cooperative che non appartengono al settore della produzione e lavoro non possono pertanto istituirla, pena lo snaturamento del rapporto cooperativo.

Si consideri che lo studio elimina ogni margine di ambiguità in proposito, con ricadute dirette sulla redazione degli statuti e sulla valutazione degli assetti sociali in sede di revisione.

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Regole cooperative 2026, come adeguarsi: la checklist per gli amministratori

Per le cooperative che devono allinearsi alle nuove regole, è utile seguire un percorso ordinato e strutturato che possa contenere i rischi operativi. Di seguito i principali adempimenti da verificare.

Assetti organizzativi

  • Predisporre o aggiornare un documento interno che descriva procedure, controlli e sistemi di rilevazione dei rischi, proporzionati alle dimensioni dell’ente.
  • Inserire nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione una sezione esplicita sugli assetti adottati.
  • Indicare la percentuale di prevalenza mutualistica in ogni caso, compresi i regimi derogatori.

Fondi mutualistici

  • Verificare le modalità con cui vengono coperti gli eventuali disavanzi pregressi (diretta o mediata) e documentarle nella delibera assembleare.
  • Ricalcolare la base imponibile del 3% tenendo conto della distinzione sopra illustrata.
  • Assicurarsi che la riserva legale (30% degli utili netti) sia sempre accantonata prima di qualsiasi altra destinazione.

Ristorni

  • Se la cooperativa ha più categorie di soci con scambi mutualistici distinti, adottare un sistema contabile che separi le gestioni.
  • Aggiornare la nota integrativa con le modalità di ripartizione per ciascuna categoria.

Statuto

  • Verificare che non siano presenti categorie di soci non consentite dalla normativa (es. socio tecnico-amministrativo fuori contesto).
  • Nelle cooperative sociali, rivedere le previsioni sul volontariato in coerenza con la disciplina specifica.
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Riforma cooperative, è un cambiamento positivo?

Le novità normative sulle cooperative sono state accolte con favore dagli esperti. Anche da Pietro Alò, dottore commercialista esperto nel diritto delle società cooperative, per il quale rappresenterebbero un salto qualitativo significativo per il mondo cooperativo, non sempre adeguatamente percepito nella sua portata pratica.

“L’estensione dell’obbligo di formalizzazione degli assetti organizzativi anche alle cooperative minori è, a mio avviso, la novità più impattante: non si tratta di un adempimento formale aggiuntivo, ma di un cambio di paradigma gestionale che impone all’organo amministrativo di dimostrare — documentalmente — di aver presidiato i rischi di crisi”, commenta Alò a Partitaiva.it.

Pietro Alò

Sul piano mutualistico, invece, occorre maggiore cautela: “La precisazione dei criteri di calcolo del contributo del 3% ai fondi è opportuna ma non risolve tutte le zone grigie: resto dell’avviso che la corretta perimetrazione della base di calcolo richieda una valutazione caso per caso, specie nelle cooperative con strutture patrimoniali complesse o con perdite pregresse rilevanti. Quanto ai ristorni, la separazione contabile obbligatoria per categoria di soci è una scelta condivisibile sul piano della trasparenza, ma introduce oneri operativi non trascurabili per le realtà più piccole, che dovranno strutturarsi adeguatamente. Il consiglio che mi sento di dare a qualsiasi cooperativa — indipendentemente dalle dimensioni — è di non attendere la prossima revisione ordinaria per adeguarsi: i nuovi moduli di vigilanza saranno lo specchio di come l’ente è stato governato, e arrivare impreparati significa esporsi a rilievi che avrebbero potuto essere evitati con una pianificazione tempestiva”, conclude.

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Roberto Rais

Giornalista e autore

Giornalista e autore, consulente e coordinatore editoriale, collabora con agenzie di stampe e società editoriali italiane ed estere specializzate in economia e finanza, gestione di impresa e organizzazione aziendale.

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