Bonus startup innovative esteso ai forfettari: quanto spetta e come si ottiene

Sciolti i nodi interpretativi riguardanti il coordinamento tra il regime forfettario e gli incentivi per chi investe nel capitale di startup e PMI innovative

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Nuove partite IVA e forfettari

Grazie ai recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, è stato riconosciuto anche ai forfettari l’accesso al bonus per il sostegno alle startup innovative. La novità è contenuta nell’Interpello 29/2026, che chiarisce come e nel rispetto di quali condizioni il contribuente può beneficiarne. Liberi professionisti e piccoli imprenditori possono quindi richiedere l’incentivo fiscale che fino a poco tempo fa appariva precluso.

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Bonus startup innovative esteso ai forfettari: come funziona

Il bonus consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una startup o PMI innovativa, regolarmente iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese. Per chi applica il regime forfettario – e non paga l’IRPEF ordinaria ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) – l’incentivo si converte automaticamente in credito d’imposta.

Sia la detrazione che il credito, una volta ottenuti, possono essere utilizzati in riduzione delle tasse, scalando direttamente l’importo dall’imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi. In alternativa, è possibile procedere tramite compensazione (F24) per pagare altri debiti fiscali o contributivi tramite il modello.

L’ostacolo tecnico del regime forfettario e la soluzione

Chi opera con il regime forfettario si scontra spesso con un limite strutturale: l’impossibilità di utilizzare le detrazioni fiscali comuni, come quelle per le spese mediche o le ristrutturazioni edilizie. Questo accade perché il forfettario non è soggetto all’IRPEF (che pagano i dipendenti o i professionisti in regime ordinario), ma a un’imposta sostitutiva del 15% o del 5%. Poiché le detrazioni sono nate per essere sottratte proprio dall’IRPEF, chi non la paga non ha, tecnicamente, una base da cui scontare queste spese.

Tuttavia, per il bonus startup innovative, vale il meccanismo di salvaguardia introdotto dall’articolo 2 della Legge 162/2024, che ha aggiornato la disciplina del D.L. 179/2012 (che ha introdotto la detrazione per gli investimenti in innovazione). Come chiarito dalla risoluzione delle Entrate, la legge in questo caso ha stabilito che, quando la detrazione spettante è superiore alle tasse dovute (o non può essere applicata), l’agevolazione non svanisce, ma si trasforma in un credito d’imposta. Tale principio è universale, quindi non ha importanza se il contribuente sia tecnicamente impossibilitato a usare la detrazione a causa del suo regime fiscale. Ciò che prevale è l’intento del legislatore di incoraggiare chiunque sostenga l’innovazione. Da qui l’ammissione dei forfettari e la soluzione della trasformazione della detrazione in credito.

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Condizioni di accesso al bonus

Il bonus è destinato alle persone fisiche, solo per gli investimenti in denaro che vanno a costituire il capitale sociale o la riserva da sovrapprezzo di startup e PMI innovative (non valgono, ad esempio, i prestiti). L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Se le quote vengono vendute prima, il beneficio decade e le somme risparmiate vanno restituite con gli interessi.

L’azienda scelta per l’investimento deve occuparsi esclusivamente o prevalentemente di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed essere costituita da non più di 5 anni (60 mesi). Superata questa soglia, non è più considerata startup.

I documenti necessari

Per non avere problemi con il Fisco, l’investitore deve ricevere e conservare la certificazione della startup che attesti l’importo dell’investimento e il possesso dei requisiti e una copia del Business Plan dell’azienda. Inoltre, entro 30 giorni dal conferimento, deve essere rilasciata una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l’impresa non ha superato il limite massimo di aiuti di Stato ricevibili. La dichiarazione del legale rappresentante deve specificamente fare riferimento al mancato superamento del massimale previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831, pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni finanziari.

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