Detrazione spese sanitarie, comunicazione entro il 2 febbraio 2026: la guida

La comunicazione dei dati ha abbandonato le precedenti scansioni mensili o semestrali per confluire in un unico invio annuale

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Entro lunedì 2 febbraio, medici, farmacie e strutture sanitarie sono chiamati a completare la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute dai cittadini nel corso del 2025. L’oggetto della trasmissione sono le prestazioni rese a persone fisiche nell’anno precedente. Tuttavia, per il corretto adempimento, gli operatori devono seguire il principio di cassa.

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Come funziona la comunicazione delle detrazioni spese sanitarie nel 2026

Con il Dlgs n. 81/2025 e il successivo decreto MEF del 29 ottobre 2025, il processo di invio è stato semplificato e tutti i dati relativi alle spese sostenute dai pazienti nel corso del 2025 devono essere inviati in un’unica soluzione nel 2026.

Per stabilire se una spesa debba essere inclusa nella comunicazione in scadenza il 2 febbraio, non bisogna guardare al giorno in cui è stata emessa la parcella o la fattura, ma al momento in cui è avvenuto l’effettivo pagamento da parte del cittadino (applicando, appunto, il principio di cassa). Se il bonifico o la transazione con carta è avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, il dato va trasmesso entro lunedì prossimo.

Cosa cambia

Nel 2026, l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (TS) diventa annuale, superando il precedente sistema di comunicazione periodica (mensile/semestrale). Questa novità è stata introdotta per semplificare gli adempimenti per i soggetti obbligati, unificando le scadenze relative alle spese sostenute dai cittadini nell’arco dell’intero anno solare.

La normativa, per la precisione, fissa la scadenza per l’invio dei dati al 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle spese. Tuttavia, poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato, la scadenza per la trasmissione dei dati relativi al 2025 è posticipata quest’anno a lunedì 2 febbraio 2026.

Le eccezioni: il calendario delle spese veterinarie

Nonostante l’armonizzazione del sistema TS, le spese veterinarie restano escluse. Per questa tipologia di oneri, il termine di invio rimane fissato al 16 marzo 2026.

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I soggetti coinvolti e l’oggetto dell’obbligo

La platea degli operatori tenuti alla comunicazione comprende: strutture sanitarie pubbliche e private; farmacie e parafarmacie; medici chirurghi e odontoiatri; professionisti sanitari iscritti agli albi (tra cui psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari e biologi). L’oggetto della trasmissione sono le prestazioni rese a persone fisiche.

In questo modo l’Agenzia delle Entrate può inserire automaticamente le spese mediche all’interno dei modelli 730 precompilati. Grazie all’invio dei dati da parte degli operatori, i contribuenti troveranno già indicati gli oneri detraibili senza dover inserire manualmente ogni singola ricevuta o scontrino. Inoltre, incrociando le informazioni ricevute dal sistema TS con quelle dichiarate dai contribuenti, l’amministrazione finanziaria può monitorare con precisione i flussi dei pagamenti e verificare la coerenza dei ricavi dichiarati dai professionisti.

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Rischi e sanzioni per mancato adempimento

In caso di mancata, tardiva o errata trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, per i soggetti obbligati è prevista una sanzione di 100 euro per ogni singola comunicazione omessa, tardiva o errata. A differenza di altre violazioni, in questo caso non si applica l’istituto del cumulo giuridico, ma è previsto un tetto massimo di 50.000 euro per ciascun soggetto obbligato. Se la comunicazione viene trasmessa o corretta entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

La sanzione non viene applicata se l’errore nella trasmissione dei dati non determina un’indebita detrazione d’imposta per il contribuente o se la trasmissione corretta avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria. Nel caso specifico del 2026, trattandosi di una scadenza fissata al 2 febbraio, un invio entro il 7 febbraio (sebbene sia sempre consigliabile rispettare il termine principale) potrebbe rientrare in questa franchigia di tolleranza.

Conseguenze per il contribuente

Oltre alla sanzione per il professionista, il mancato invio crea un disservizio al paziente, che sarà costretto a modificare manualmente la propria dichiarazione, riportando le fatture originali per giustificare la detrazione in caso di controlli. La spesa sanitaria infatti non apparirà nel 730 precompilato.

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