Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord finanzia anche l’IVA? Ecco cosa cambia per il regime forfettario

Se i soggetti in regime ordinario possono dedurre l'IVA, quelli in regime forfettario possono riceverla direttamente nel voucher.

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Resto al Sud 2.0

Invitalia ha pubblicato una FAQ (la numero 6, nella sezione dedicata alle spese ammissibili) a proposito delle spese ammissibili dei programmi Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord. Così si chiarisce definitivamente che l’IVA possa essere inclusa tra le spese ammissibili, a patto che non sia recuperabile dal beneficiario. Questa precisazione, apparentemente tecnica, ha implicazioni profonde per chi sta valutando l’apertura di una nuova attività, soprattutto in forma di ditta individuale con regime forfettario.

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L’IVA in Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord può essere sempre “rimborsata”

La domanda posta nella sezione FAQ del sito Invitalia è questa: “L’IVA può essere ammessa alle agevolazioni?”. La risposta è chiara: “Sì, in tutti i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA“. Questa precisazione si inserisce nel contesto delle spese escluse dalle agevolazioni, dove la normativa prevede che non siano ammissibili “scorte, tasse e imposte”, specificando però che “l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è da egli stesso recuperabile”.

In termini pratici questo significa che, per un soggetto in regime forfettario che non detrae l’IVA sugli acquisti, l’imposta sul valore aggiunto pagata sui beni e servizi acquistati nell’ambito del programma di investimento può essere rimborsata dallo Stato come parte del contributo a fondo perduto. Una differenza sostanziale rispetto a chi opera in regime ordinario, dove l’IVA viene comunque recuperata attraverso il meccanismo della detrazione.

Cosa sono Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord

Prima di analizzare le implicazioni fiscali, è utile ricordare il quadro complessivo di queste misure. Il piano integrato Autoimpiego, introdotto dal decreto Coesione, prevede due strumenti complementari: Resto al Sud 2.0 per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e Autoimpiego Centro-Nord per le restanti regioni italiane. Entrambi si rivolgono a giovani under 35 inoccupati, inattivi o disoccupati, nonché ai beneficiari del programma GOL.

Le agevolazioni prevedono due modalità alternative: un voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro (elevabile a 50.000 euro per Resto al Sud 2.0 in caso di investimenti innovativi o green), oppure un contributo a fondo perduto che può coprire dal 60% al 75% di programmi di investimento fino a 200.000 euro, a seconda della localizzazione geografica e dell’importo del progetto.

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Perché il regime forfettario conviene

Per comprendere appieno la portata di questo chiarimento, occorre precisare che la scelta consapevole del regime forfettario passa dalla valutazione di una doppia convenienza, soprattutto per chi applica l’aliquota ridotta del 5% nei primi cinque anni di attività.

La prima convenienza riguarda la deducibilità dei costi. Il regime forfettario non prevede la deduzione analitica delle spese, ma applica un coefficiente di redditività forfettario che determina automaticamente la quota di reddito imponibile. Questo significa che se un contribuente sostiene costi effettivi superiori a quelli presunti dal coefficiente, perde di fatto la possibilità di abbattere il reddito in misura corrispondente.

La seconda convenienza, storicamente, riguardava proprio l’IVA. Un soggetto in regime ordinario può detrarre l’IVA sugli acquisti, recuperando di fatto il 22% (o l’aliquota ridotta applicabile) su ogni spesa. Il forfettario, invece, non può esercitare questo diritto. Fino a oggi, questa differenza rappresenta uno svantaggio significativo, specialmente per chi effettua investimenti importanti.

Il caso dei voucher per l’autoimpiego

In questo caso il voucher per l’autoimpiego Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord, alla luce di questa novità, rimettono in pista la convenienza dell’adesione al regime forfettario.

Chi accede al voucher e utilizza i fondi per acquistare macchinari, attrezzature, software o altri beni strumentali, si trova in una situazione peculiare. Queste spese, pur essendo investimenti aziendali a tutti gli effetti, non generano costi deducibili nel regime forfettario, ma non li generano nemmeno nel regime ordinario, poiché il bene è stato acquisito con fondi pubblici e non con risorse proprie dell’imprenditore.

In altre parole, il vantaggio tipico del regime ordinario, la possibilità di dedurre i costi effettivamente sostenuti, viene meno quando si tratta di beni finanziati a fondo perduto. Il forfettario, in questo scenario, non perde nulla rispetto al regime ordinario dal punto di vista della deducibilità.

L’IVA diventa un vantaggio aggiuntivo, non uno svantaggio

L’unico potenziale vantaggio che rimaneva al regime ordinario era proprio la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati con i fondi del voucher. Ora, con il chiarimento ufficiale, anche questo vantaggio svanisce e si trasforma addirittura in un elemento a favore del forfettario.

Per esempio, se un giovane under 35 di Palermo volesse aprire un’officina meccanica e accedere al voucher Resto al Sud 2.0 per un importo di 40.000 euro, con questi fondi acquisterebbe attrezzature, ponte sollevatore, strumentazione diagnostica e software gestionale, per un totale di 32.787 euro più IVA al 22%, ovvero 40.000 euro complessivi.

Se avesse aperto la partita IVA in regime ordinario, avrebbe potuto detrarre i 7.213 euro di IVA, ma questa detrazione sarebbe comunque avvenuta nell’ambito del meccanismo IVA periodico, compensandosi con l’IVA a debito sulle vendite. Se invece apre in regime forfettario, quei 7.213 euro di IVA diventano parte integrante della spesa ammissibile, rimborsata interamente dallo Stato attraverso il voucher. In pratica, il forfettario “recupera” l’IVA attraverso il contributo pubblico, mentre l’ordinario la recupera attraverso la detrazione, il risultato economico finale è identico, ma il forfettario mantiene tutti gli altri vantaggi del proprio regime.

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A chi conviene il regime forfettario

Un’altra considerazione fondamentale riguarda la tipologia di attività che si intende avviare. Non tutti i business si equivalgono dal punto di vista dell’impatto dell’IVA, e questo deve essere valutato attentamente.

Chi svolge un’attività prevalentemente B2B o B2G, ovvero vendendo principalmente ad altri soggetti con partita IVA o a enti pubblici, non trae particolari vantaggi dall’essere in regime forfettario dal punto di vista dell’IVA esposta in fattura. I clienti con partita IVA, infatti, detraggono comunque l’IVA che pagano al fornitore, quindi per loro è indifferente se il fornitore sia forfettario o ordinario. Anzi, in alcuni casi l’assenza di IVA può creare complicazioni amministrative, specialmente negli appalti pubblici.

La situazione cambia radicalmente per chi lavora con i privati, i consumatori finali. Pensiamo a un e-commerce che vende prodotti al dettaglio, a un’officina meccanica che ripara le auto dei cittadini, a un negozio di quartiere, a un bar, un ristorante, una palestra, un centro estetico, un professionista che offre servizi a persone fisiche. In tutti questi casi, il prezzo finale che il cliente paga include l’IVA se il fornitore è in regime ordinario, mentre non la include se il fornitore è forfettario.

Questo si traduce in un vantaggio competitivo significativo a parità di margine. Il forfettario può offrire prezzi più bassi del 22% rispetto al concorrente in regime ordinario. Per attività rivolte ai consumatori finali, questa differenza può fare la differenza tra il successo e l’insuccesso di un’iniziativa imprenditoriale.

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I limiti da considerare e le valutazioni necessarie

Naturalmente, la scelta del regime forfettario non è priva di vincoli e richiede valutazioni attente. Il primo limite è il fatturato, in quanto gli incassi annui non devono superare gli 85.000 euro. Questo significa che chi prevede di crescere rapidamente e superare questa soglia già nei primi anni di attività potrebbe dover affrontare il passaggio al regime ordinario, con tutte le complessità che ne derivano.

Il secondo aspetto riguarda la forma giuridica. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche, quindi ditte individuali e liberi professionisti. Chi intende avviare l’attività in forma societaria non può accedere al forfettario e dovrà necessariamente operare in regime ordinario. Questo può rappresentare un vincolo significativo per progetti che richiedono una struttura societaria, ad esempio per la presenza di più soci o per esigenze di separazione patrimoniale.

Il terzo elemento da valutare riguarda gli acquisti di merci e beni. Se l’attività prevede un significativo volume di acquisti da fornitori, l’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti può diventare un costo aggiuntivo non trascurabile. In questi casi, il vantaggio del forfettario potrebbe essere eroso o addirittura annullato dal maggior costo di approvvigionamento.

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Una grande opportunità per i giovani imprenditori

Nonostante i limiti da considerare, il chiarimento contenuto nella FAQ n. 6 rappresenta indubbiamente una grande novità e apre opportunità concrete per molti giovani che desiderano mettersi in proprio. La combinazione tra i voucher per l’autoimpiego e il regime forfettario con aliquota al 5% crea un contesto fiscale e finanziario particolarmente favorevole per l’avvio di nuove attività. Un’opportunità che, tuttavia, richiede una analisi e valutazione molto complesse per la quale è opportuno rivolgersi a professionisti qualificati con competenze trasversali in area fiscale, aziendale e finanza agevolata.

Autore
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Giovanni Emmi

Dottore Commercialista

Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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