Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, professionisti e imprenditori corrono ad acquistare i regali per clienti e dipendenti. Un’operazione utile per premiare chi lavora bene e per fidelizzare chi li ha scelti. A differenza di ciò che avviene per i regali per amici e parenti, per i regali aziendali è possibile risparmiare un po’, “scaricandoli” dalle tasse. Ma le regole per la deducibilità fiscale e detraibilità IVA dei regali aziendali cambiano a seconda della cifra spesa e del destinatario.
Deducibilità regali aziendali nel 2025: regole per omaggi a clienti, fornitori e collaboratori esterni
Se i regali sono destinati a clienti, fornitori, collaboratori esterni o stakeholder, è possibile dedurre interamente la spesa dal reddito d’impresa, a patto che l’importo sia minore o uguale a 50 euro (IVA esclusa). Entro questi limiti, anche l’IVA sull’acquisto è interamente detraibile. Se invece il valore del bene supera i 50 euro, l’IVA non è detraibile perché l’omaggio rientra nelle spese di rappresentanza e la deducibilità dipende dal fatturato dell’azienda: 1,5% per le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro; 0,6% per quelle con ricavi tra 10 e 50 milioni; 0,4% per le aziende con ricavi superiori a 50 milioni.
È importante ricordare che se il regalo è un “pacchetto” (ad esempio un cesto natalizio con più prodotti) occorre considerare il valore unitario dell’insieme.
La tracciabilità dei pagamenti
La più importante novità sulle spese di rappresentanza e gli omaggi a clienti/fornitori per il 2025 è il requisito della tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità. Affinché si possa beneficiare dello sgravio, devono avvenire tramite carte di debito o credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali, assegni bancari e circolari. Per scongiurare contestazioni, è meglio che le aziende conservino la documentazione dei pagamenti e delle assegnazioni (elenchi dei beneficiari, policy aziendale, copie di fatture e ricevute).
Cosa cambia per i regali ai dipendenti
I regali acquistati per i dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, ma tra i costi del personale per l’azienda (art. 95 TUIR). Per questo, sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (ai sensi dell’srt. 95, comma 1, TUIR), purché rispettino il principio di inerenza. L’IVA, invece, non è detraibile.
Gli omaggi ricevuti dai dipendenti sono considerati fringe benefit (beneficio in natura) e loro tassazione è regolata dall’art. 51, comma 3, del TUIR. Se il valore complessivo di tutti i fringe benefit ricevuti dal singolo dipendente non supera i limiti previsti dalla normativa, l’intero importo è esente da IRPEF e contributi.
Nel 2025, come nel 2024, la soglia limite esentasse è fissata a 1.000 euro per i lavoratori senza figli e a 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico. Se il valore totale degli omaggi e dei beni in natura corrisposti supera anche di un solo euro queste soglie, l’intero ammontare (non solo la parte eccedente) concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è quindi interamente soggetto a tassazione (IRPEF) e contribuzione.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it