Visto di conformità infedele, sentenza della Cassazione: quando il commercialista è responsabile in concorso

Il visto di conformità richiede oggi una perizia istruttoria pari a una vera e propria attività di revisione: ecco cosa verificare.

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L’apposizione del visto di conformità non è più solo una questione di sanzioni amministrative pecuniarie. Una recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 4561/2026) ha stabilito che il commercialista che rilascia un visto infedele possa essere chiamato a rispondere in concorso nella violazione tributaria. Questa evoluzione sposta l’asse della responsabilità professionale: non si rischia più solo la sanzione specifica per il visto, ma la partecipazione diretta alla violazione del contribuente, con implicazioni patrimoniali piuttosto rilevanti.

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Violazioni obblighi visto di conformità: il concorso di colpa

Fino ad oggi, la violazione degli obblighi legati al visto di conformità (art. 35 del DLgs. 241/97) veniva spesso inquadrata nell’alveo delle sanzioni amministrative dedicate ai professionisti. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che:

  • se il professionista attesta la sussistenza di crediti d’imposta (es. Superbonus o crediti IVA) in assenza della documentazione necessaria o in presenza di documenti palesemente contraddittori, scatta il concorso nella violazione (art. 9 del DLgs. 472/97);
  • il visto non è un mero adempimento formale, ma un presidio di garanzia per l’erario. La sua apposizione infedele “agevola” la commissione dell’illecito da parte del contribuente.

Quando scatta la responsabilità in concorso del commercialista

La responsabilità non è automatica per ogni errore, ma si configura in casi specifici in cui la condotta del professionista è determinante per l’evasione o l’indebita compensazione.

1. Dolo o colpa grave nelle verifiche

Il concorso si palesa quando il professionista omette consapevolmente i controlli o dimostra una negligenza inescusabile. Non basta la buona fede se i documenti presentati dal cliente mostrano anomalie macroscopiche che un esperto avrebbe dovuto rilevare.

2. Mancanza di documentazione a supporto

Validare un credito d’imposta senza aver acquisito le fatture, le asseverazioni (nel caso di bonus edilizi) o le prove dei pagamenti tracciabili espone il professionista al rischio di essere considerato “complice” della violazione fiscale.

3. Consapevolezza dell’inesistenza del credito

Il caso più grave riguarda l’apposizione del visto su crediti totalmente inesistenti o creati artificiosamente, dove il professionista agisce con la piena consapevolezza della frode.

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Come tutelarsi: le verifiche indispensabili prima del visto di conformità

Per mitigare il rischio di responsabilità in concorso, il professionista deve adottare un protocollo di controllo rigoroso.

Area di controlloAzione pratica
SoggettivaVerificare la coerenza dell’attività del cliente con il credito generato.
DocumentaleIncrociare fatture, registri IVA e dichiarazioni fiscali. Mai limitarsi a sintesi fornite dal cliente.
TracciabilitàVerificare le movimentazioni bancarie a supporto delle operazioni che generano il credito.
AsseverazioniIn caso di crediti tecnici, verificare la regolarità formale e l’iscrizione agli albi dei tecnici asseveratori.

È fondamentale conservare una cartella del visto che contenga tutta la documentazione analizzata, a prova della diligenza professionale prestata in caso di accertamento.

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Il ruolo dell’assicurazione professionale

La responsabilità in concorso ha un impatto diretto sulla copertura assicurativa (RC professionale). Data l’entità dei crediti fiscali (spesso nell’ordine di centinaia di migliaia di euro), i massimali standard potrebbero essere insufficienti.

Quasi tutte le polizze escludono la copertura in caso di dolo. Tuttavia, la colpa grave deve essere esplicitamente inclusa per garantire protezione in caso di contestazioni di concorso basate sulla negligenza. È bene verificare se la polizza copra solo le sanzioni o anche il risarcimento del danno derivante dalla richiesta di restituzione delle imposte evase.

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