Supplenza personale ATA 2025/26: la procedura per i diversi profili dopo la circolare del ministero

La circolare ha chiarito i dubbi sui cambi di supplenza, sui secondi incarichi e sulle sostituzioni.

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Supplenza personale ATA

La circolare del ministero dell’Istruzione e del merito del 9 luglio ha definito la procedura per conferire la supplenza del personale ATA, sia annuale (al 31 agosto), sia quella temporanea, fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.

Supplenza personale ATA, ordine e graduatorie

La procedura è la stessa per entrambi i lassi temporali. Il passaggio da una graduatoria all’altra in caso di esaurimento della precedente è confermato. L’ordine procedurale che viene preso in considerazione per l’assegnazione delle supplenze è il seguente:

  • graduatorie permanenti provinciali;
  • elenchi e graduatorie provinciali;
  • graduatorie d’istituto.

Secondo incarico e sostituzioni

Per il personale ATA è possibile accettare un secondo incarico su un ulteriore profilo, ma la disponibilità deve essere chiarita prima di prendere servizio. Le sostituzioni brevi per gli assistenti amministrativi e quelli tecnici sono vietate, anche se ci sono alcune deroghe che riguardano le assenze lunghe e le piccole scuole.

Ci sono pure alcune proroghe per le supplenze brevi nel caso in cui l’assenza prosegua senza soluzione di continuità. Le supplenze con contratti fino al 30 giugno sono prorogabili in caso di esami o determinate esigenze organizzative.

Quando è possibile il cambio supplenza

Il cambio supplenza è sempre ammesso per il passaggio da supplenza breve a incarico sia temporale, sia annuale, così come quello da graduatorie di istituto a graduatorie provinciali per le supplenze. Il passaggio da spezzone a posto intero è possibile solo in caso di assenza di posti interi disponibili all’inizio.

Supplenza personale ATA: le tempistiche

I collaboratori scolastici non possono essere sostituiti i primi 7 giorni di assenza. Mentre è possibile nominare un supplente di un assistente amministrativo a partire dal trentesimo giorno d’assenza, ma solo se la scuola ha un organico inferiore alle tre unità. Trenta giorni di assenza sono necessari anche per nominare il supplente per il profilo di assistente tecnico.

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