Intorno alle prestazioni mediche svolte in ambito sicurezza sul lavoro, la normativa italiana prevede una particolare esenzione IVA, trattandosi di un servizio che rientra nella categoria della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.
Nella pratica però possono sorgere diversi dubbi: in quali casi un’attività è da considerarsi sanitaria? Quando è stabilito l’esonero dall’IVA? Per quali figure professionali e con quale organizzazione?
Uno dei punti di riferimento intorno a questo tema è la risoluzione del 18/09/2003 n. 181 dell’Agenzia delle Entrate, che specifica che le operazioni non hanno peso per l’IVA anche se le prestazioni sono rese da società di servizi che collaborano con medici professionisti. Oltre a questo, va considerato che ad oggi è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari. Ma non sempre è chiaro come agire per la sicurezza sul lavoro.
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Quando le prestazioni sono esenti IVA
Le prestazioni rese dai medici durante le procedure dedicate alla sicurezza sul lavoro sono generalmente esenti IVA. Alla base c’è il decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, che stabilisce le regole intorno alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che tutte le imprese devono seguire.
L’imposta sul valore aggiunto non si applica quindi per tutte quelle prestazioni rese dal medico professionista che agisce per la prevenzione dei rischi sul posto di lavoro, qualora svolga la propria mansione con competenze idonee a intervenire.
Anche se può sembrare ostico interpretare le diverse norme, più volte gli Ordini dei medici e le associazioni di categoria hanno confermato che di fatto l’esenzione si applica a diversi tipi di prestazioni:
- visite mediche sui lavoratori per individuare l’idoneità alla mansione;
- esami clinici specifici;
- gestione delle cartelle cliniche;
- attività di diverso tipo di sorveglianza sanitaria;
- attività formative per i lavoratori.
I professionisti infatti possono svolgere diversi tipi di attività per garantire un appoggio sanitario all’azienda nel momento in cui intervengono nella sfera della sicurezza sul lavoro. Secondo l’interpretazione più letterale delle norme, tutti questi servizi sarebbero inclusi nell’esenzione IVA.
Non è possibile invece ottenere l’esenzione IVA nel caso di prestazioni che non rientrano tra quelle viste sopra: ad esempio nel caso di accertamenti medici aggiuntivi da eseguire durante una controversia legale, oppure per consulenze non specifiche alla sicurezza sul lavoro.
Per quali medici si applica l’esonero IVA
L’esonero dall’IVA è previsto non solo per i singoli medici professionisti, ma anche per le società che intervengono con collaborazioni con medici abilitati alla professione. Questo vuol dire che non conta il tipo di organizzazione a cui l’azienda si rivolge per mettere in sicurezza i propri lavoratori dal punto di vista sanitario.
Non è quindi fondamentale che il soggetto a cui si rivolge l’impresa abbia una certa specificità giuridica, per cui sono ammessi sia i singoli medici che i gruppi organizzati in modo differente. Va ricordato che l’esonero IVA è garantito solamente se le prestazioni sono connesse alla sicurezza sul lavoro.
Fatturazione elettronica: quando non è obbligatoria
Le recenti novità in tema fatturazione elettronica hanno disposto che i medici sono esonerati in via definitiva da questo adempimento, per una motivazione legata alla privacy dei pazienti. Di fatto quindi tutti i medici che operano in ambito sanitario con una partita IVA non devono emettere questo tipo di fattura, ma quella tradizionale.
Al primo posto infatti viene messa la tutela dei dati dei pazienti e lo stesso vale nel caso in cui i professionisti operano per la messa in sicurezza dei lavoratori di un’azienda. Anche in questo frangente valgono le regole generali.
L’eccezione riguarda in primis le prestazioni non strettamente di tipo sanitario. Ma si può procedere con la fatturazione elettronica anche nel momento in cui la prestazione resa dal medico non preveda l’invio dei dati (a partire dai nomi) dei lavoratori al fisco. Quindi, una fattura emessa al datore di lavoro con indicazioni non specifiche sulle persone coinvolte può essere emessa digitalmente.
Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it