Laddove è obbligatorio, il mancato collegamento tra POS e registratore telematico (RT) farĂ scattare in automatico le sanzioni previste dalla legge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, spiegando quando la discrepanza rilevata tra l’incasso elettronico tracciato e il corrispettivo inviato al Fisco attiverĂ verifiche immediate. Le conseguenze, però, variano a seconda della gravitĂ e della natura della violazione.
Quali sono le sanzioni previste per il mancato collegamento POS-registratore
Il mancato collegamento tecnico tra terminale di pagamento (POS/SoftPOS) e RT è punito con una sanzione che varia da 1.000 a 4.000 euro. Per ogni operazione di pagamento elettronico non correttamente memorizzata o trasmessa, invece, la sanzione è di 100 euro, con un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre, a condizione che la violazione non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta. Infine, se il disallineamento tra incasso POS e scontrino nasconde un’omissione fiscale, la sanzione è pari al 70% dell’IVA dovuta (precedentemente 90% prima della riforma fiscale), con un importo minimo di 300 euro per singola operazione.
Sanzioni accessorie
In presenza di violazioni ripetute o di particolare entitĂ , qualora vengano accertate 4 violazioni distinte in giorni diversi nell’arco di un quinquennio, scatta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivitĂ per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. Se il totale dei corrispettivi non documentati correttamente supera la soglia di 50.000 euro, tale sospensione può essere estesa fino a 6 mesi.
Casi di esenzione
Secondo le nuove linee guida dell’AdE, l’obbligo di collegamento non sussiste per i corrispettivi certificati tramite distributori automatici (vending machine), né per quelli derivanti dalla cessione di carburante o dalla ricarica di veicoli elettrici, anche qualora il pagamento avvenga con modalità elettronica.
Restano fuori dal perimetro di applicazione anche le operazioni già esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica. Tra queste rientrano la vendita di tabacchi e generi di monopolio e le vendite a distanza. In questi casi, pur in presenza di un incasso tramite carta o bancomat, non è richiesto il collegamento tecnico tra i dispositivi.
Anche il bonifico bancario non è classificato tra gli strumenti di pagamento elettronici soggetti all’obbligo di abbinamento. Tuttavia, qualora un’operazione venga saldata tramite bonifico, il documento commerciale emesso dovrà comunque riportare l’indicazione della modalità di pagamento elettronica e il relativo importo. Mentre, se l’esercente adotta un POS dedicato esclusivamente ai corrispettivi esonerati, si può evitare il collegamento dichiarando l’uso esclusivo per tali operazioni.
Decadenza degli esoneri
In caso di uso improprio dei terminali dedicati solo a operazioni esonerate, basta una singola transazione soggetta a scontrino, effettuata su un terminale esclusivo, per causare la decadenza immediata dell’esonero. Inoltre, tale violazione rende sanzionabili tutti i flussi registrati su quel dispositivo come se l’obbligo di collegamento non fosse mai stato rispettato.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it