Con la scorsa legge di Bilancio 2025, il regime di rideterminazione del costo fiscale di terreni edificabili e partecipazioni è diventato norma. Non ci sarà più bisogno che il legislatore intervenga per consentirlo. Entro il 30 novembre occorrerà però versare l’imposta sostitutiva, maggiorata al 18%.
Rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni: come funziona nel 2025
La legge di Bilancio 2025 ha modificato la disciplina della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e di terreni edificabili con destinazione agricola. Fino ad allora, dal 2001, ogni anno intervenivano leggi speciali per riaprire i termini. Con la nuova normativa, invece, non ce ne sarà più bisogno.
Possono continuare a beneficiare dell’opportunità :
- le persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- le società semplici e le associazioni equiparate;
- le società non residenti, ma con organizzazione stabile in Italia.
La rinegoziazione: i termini
Si potranno ricalcolare i valori di acquisto dei titoli, delle quote di partecipazione o dei diritti (negoziati e non in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) in possesso al 1° gennaio 2024. Lo stesso varrà per gli anni a seguire.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà sempre avvenire entro il 30 novembre. Entro questa data occorrerà presentare la perizia di stima giurata del tecnico abilitato.
L’imposta sostitutiva al 18% e la rateizzazione
Sembra passato un secolo da quando l’imposta sostitutiva spettante era del 2%. L’incremento è poi avvenuto quasi tutti gli anni. Adesso, l’imposta è stata alzata al 18% e potrebbe restare tale per un po’ di tempo.
Nonostante l’aumento, resta ancora significativa la differenza con l’aliquota di tassazione ordinaria al 26% che riguarda pure le plusvalenze realizzate nella cessione. Con la rivalutazione di terreni edificabili e partecipazioni attuale, invece, l’imposta è applicata sull’intero valore della perizia giurata, a cui vanno esclusi i titoli, le quote e i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaternali di negoziazione per i quali si calcola la media dei prezzi nel mese di dicembre dell’anno precedente.
L’imposta può essere versata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali.
Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it