Riforma fiscale enti terzo settore, dai beni strumentali alla soglia di ricavi: cosa cambia e come adeguarsi

Le onlus non esisteranno più. Anche le società sportive dilettantistiche potranno optare per il regime forfettario.

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riforma fiscale terzo settore

Dal primo gennaio 2026 cambia entrano in vigore le nuove regole della riforma fiscale del terzo settore, introdotte dal Consiglio dei ministri nei giorni scorsi. L’obiettivo è quello di neutralizzare i rischi finanziari e ridurre gli oneri burocratici, facilitando la transizione dal vecchio al nuovo regime. Ecco le novità e come prepararsi per non avere brutte sorprese.

Riforma fiscale terzo settore, le plusvalenze figurative per i beni strumentali

Con l’entrata in vigore del nuovo articolo 79 del CTS, che ridefinisce i confini tra attività commerciali e non commerciali, molti beni (come immobili o attrezzature) impiegati in attività precedentemente considerate commerciali sarebbero stati riclassificati come parte del patrimonio istituzionale non commerciale. Secondo le regole ordinarie del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) questo passaggio avrebbe potuto generare una plusvalenza tassabile, calcolata sulla differenza tra il valore di mercato del bene e il suo costo fiscale non ammortizzato, pur in assenza di un reale incasso monetario.

Per neutralizzare questa potenziale penalizzazione, il nuovo decreto introduce nel Codice del terzo settore il nuovo articolo 79-bis, rubricato “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”.

Il meccanismo introdotto è un regime di sospensione d’imposta. L’ETS può esercitare un’opzione, direttamente nella dichiarazione dei redditi, per la non concorrenza della plusvalenza alla formazione del reddito imponibile. Tale “congelamento” fiscale è valido fintantoché il bene viene utilizzato dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Quando l’imposta diventa esigibile

L’imposta sospesa diventa esigibile al verificarsi di specifiche condizioni:

  • se il bene viene successivamente destinato a finalità diverse da quelle istituzionali;
  • se il bene viene ceduto a titolo oneroso;
  • se l’ente riceve un risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento del bene.

Le modalità di calcolo

Il decreto definisce con precisione anche le modalità di calcolo. Al momento del passaggio iniziale, la plusvalenza è la differenza tra il valore normale del bene e il suo costo non ammortizzato. In caso di successiva cessione o risarcimento, la plusvalenza imponibile è data dalla differenza tra il corrispettivo (o l’indennizzo) conseguito e il costo non ammortizzato del bene al momento del passaggio originario all’attività non commerciale.

Terzo settore, regime forfettario esteso a 85 mila euro per ODV e APS

Il decreto innalza da 65 mila a 85 mila euro la soglia di ricavi per accedere al regime forfettario ai soli fini IVA, previsto per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dal D.L. n. 146/2021.

L’aspetto più rilevante è l’unificazione delle soglie. Il nuovo limite di 85 mila euro diventa il parametro unico di riferimento anche per l’accesso al più ampio regime forfettario previsto dall’articolo 86 del Codice del terzo settore.

L’abolizione della certificazione dei corrispettivi

Il decreto interviene poi sul comma 8 dell’articolo 86 del CTS, eliminando le parole “di certificazione dei corrispettivi”. Così elimina l’obbligo per le ODV e le APS, che operano nel regime forfettario dell’articolo 86, di certificare i corrispettivi incassati tramite strumenti come ricevute fiscali, scontrini o registratori di cassa telematici.

Riforma fiscale terzo settore: cosa cambia per il comparto sportivo dilettantistico

Adesso anche le società sportive dilettantistiche potranno usufruire del regime fiscale forfettario. Prima, invece, era riservato quasi esclusivamente alle associazioni. Questa decisione segna la fine di una disparità di trattamento fiscale e crea una piena equiparazione tra le due principali forme giuridiche del mondo sportivo dilettantistico.

Precedentemente il sistema fiscale incentivava di fatto il mantenimento della forma associativa, anche quando le dimensioni, la complessità gestionale e la necessità di limitare la responsabilità avrebbero suggerito il passaggio a una forma societaria (SSD, tipicamente una srl). Molti club in crescita erano quindi costretti a mantenere una struttura giuridica meno adeguata per non perdere i benefici fiscali della legge 398/1991.

L’innalzamento della soglia di ricavi a 400 mila euro

Contestualmente all’estensione del regime alle SSD, il decreto innalza la soglia dei proventi commerciali annui per l’accesso e la permanenza nel regime della legge 398/1991 a 400 mila euro. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto al limite precedente, che era ancorato a una conversione in euro del vecchio importo in lire e risultava ormai anacronistico, perché anche i club di medie dimensioni potevano superarlo con sponsorizzazioni, quote di partecipazione a corsi e organizzazione di eventi.

Attività economiche e non economiche: contabilità separata obbligatoria

Il decreto riscrive l’articolo 19-ter del decreto IVA, introducendo regole più stringenti per la detrazione dell’imposta assolta su beni e servizi utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per attività economiche (commerciali) che per attività non economiche (istituzionali). La nuova norma stabilisce in modo inequivocabile che la detrazione è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica, da determinarsi secondo criteri oggettivi.

Per garantire l’applicazione di questo principio, il decreto introduce un obbligo generalizzato di gestire le diverse attività attraverso una contabilità separata. Questo mandato si applica non solo agli ETS ma anche a enti pubblici, università ed enti di ricerca.

Riforma fiscale terzo settore: come prepararsi al 1° gennaio 2026

In vista della scadenza del 1° gennaio 2026, è fondamentale che tutti gli enti del terzo settore verifichino la piena conformità del proprio statuto ai requisiti del Codice (D.Lgs. 117/2017). Le onlus – che vengono abrogate – dovranno trasformarsi nella qualifica ETS più idonea: APS, ODV, impresa sociale, etc. Questo dopo averne valutato con un notaio o un consulente esperto in materia le implicazioni in termini fiscali e gestionali.

Prima della data di entrata in vigore delle nuove regole, è indispensabile una revisione della strategia fiscale in modo da classificare i flussi in entrata in “commerciali” e “non commerciali”. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’applicazione del corretto regime fiscale. Le ODV e le APS potranno valutare la convenienza del regime forfettario, che preclude la possibilità di detrarre analiticamente l’IVA e di dedurre i costi.

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Giovanni Emmi

Dottore Commercialista

Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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