L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli definitivi per la presentazione del 770 2026. Le versioni finali confermano sostanzialmente le bozze circolate a partire da dicembre, ma con alcune novità per professionisti e imprese.
Come cambia il modello 770 nel 2026
Dal punto di vista della struttura, la principale novità del modello 770 di quest’anno riguarda il Quadro SX, dedicato al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate dai sostituti d’imposta. Nello specifico, è stato inserito un nuovo rigo per la gestione del credito derivante da somme riconosciute nel 2025 dal datore di lavoro e che non concorrono alla formazione del reddito. Si tratta cioè di tutti quei benefici economici previsti dalla legge di bilancio 2025 e non tassabili. Tra questi rientrano bonus e indennità specifiche e tutti gli importi che il datore di lavoro ha anticipato per conto dello Stato.
Di conseguenza, le imprese che a gennaio di quest’anno hanno emesso le certificazioni uniche (CU), indicando nel dettaglio quanto corrisposto a ogni singolo lavoratore durante l’anno precedente, nel nuovo modello 770 possono inserire quanto anticipato. Così le somme esenti diventano crediti.
Come e quando va presentato
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la scadenza ordinaria per la trasmissione telematica del 770 è fissata al 31 ottobre 2026. Il modello deve essere presentato per via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato, usando i servizi Entratel o Fisconline.
Prima devono però essere trasmesse anche le certificazioni uniche. Il termine ultimo per l’invio è stato fissato al 16 marzo 2026, mentre per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non assoggettabili a ritenuta (come quelli dei regimi forfettari) coincide con quello del modello 770 (quindi il 31 ottobre). Questo adempimento permetterà al sistema di effettuare i controlli di coerenza automatizzati. I software infatti, grazie a un incrocio immediato dei dati, verificheranno che le ritenute dichiarate nel 770 corrispondano a quelle certificate nelle CU. In caso di discordanza, possono essere inviati avvisi bonari o richieste di chiarimenti all’impresa.
Sanzioni per il ritardo
Il mancato rispetto della scadenza del 31 ottobre espone il datore di lavoro a specifiche sanzioni, graduate in base al ritardo. Nel dettaglio, entro 90 giorni la dichiarazione è considerata tardiva ma ancora valida. In questo caso è dovuta una sanzione minima pari a 250 euro. Tuttavia, in caso di ravvedimento operato, se rispettati questi termini, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo, ovvero 25 euro, purché si provveda al versamento immediato della stessa.
Superati i 90 giorni, la dichiarazione diventa omessa. In questo caso, le sanzioni diventano proporzionali e variano dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Mentre se non sono dovute ritenute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro (che può raddoppiare per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it