La legge n.34 dell’11 marzo 2026 – la legge annuale per le piccole e medie imprese – entra in vigore oggi, 7 aprile 2026. Il provvedimento interviene su più fronti: agevolazioni fiscali per le reti d’impresa, chiarimenti sui consorzi stabili negli appalti pubblici, nuove regole sulla sicurezza nel lavoro agile, semplificazioni per le PMI e una delega al governo per riordinare la normativa sulle start-up innovative. Alcune misure sono immediatamente operative. Altre, come il Testo unico sulle start-up o la disciplina delle centrali consortili, richiedono invece prossimi decreti attuativi e dispiegheranno i propri effetti nel medio periodo. Ecco tutte le nuove regole e le nuove opportunità per le imprese.
Indice
- Legge PMI 2026, reti d’impresa: agevolazione fiscale fino a un milione di euro
- Consorzi stabili negli appalti pubblici: cosa cambia con l’art. 5
- Centrali consortili: nasce una nuova figura di sistema
- Staffetta generazionale: part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione
- Sicurezza sul lavoro anche in smart working: modelli semplificati e formazione
- Esonero assicurativo per carrelli elevatori e veicoli in aree private
- Testo unico per le start-up innovative: arriva la delega al governo
- Il Garante per le PMI e i reality checks
- False recensioni online, nuova tutela le PMI
- Quando entrano in vigore le misure della Legge PMI 2026
Legge PMI 2026, reti d’impresa: agevolazione fiscale fino a un milione di euro
L’articolo 1 introduce la non imponibilità degli utili accantonati al fondo patrimoniale comune delle reti d’impresa, entro il limite di un milione di euro annui e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028.
Il beneficio non è però automatico. L’agevolazione opera a condizione che il programma di rete sia preventivamente asseverato da organismi qualificati, che gli utili vengano accantonati in una riserva vincolata, che gli investimenti siano realizzati entro l’esercizio successivo e che la riserva non venga utilizzata per finalità diverse dalla copertura delle perdite.
L’Agenzia delle Entrate mantiene in ogni caso il potere di revoca in caso di utilizzo non conforme. La misura punta così a rafforzare la rete d’impresa non solo come strumento fiscale, ma come veicolo operativo, anche per l’accesso agli appalti pubblici, dove la dimensione aggregata è sempre più spesso un fattore determinante.
Consorzi stabili negli appalti pubblici: cosa cambia con l’art. 5
L’articolo 5 modifica l’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e chiarisce in modo espresso il ruolo dei consorzi stabili nelle procedure di affidamento. Un intervento atteso, che consolida una lettura già emersa nella prassi ma non sempre priva di incertezze interpretative.
La norma include infatti in modo esplicito i consorzi stabili tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare, conferma la possibilità di utilizzare i requisiti propri o quelli delle imprese consorziate e consente di valorizzare, ai fini della qualificazione, mezzi, attrezzature e organico medio delle consorziate. Il risultato dell’intervento dovrebbe agevolare un quadro più stabile per le stazioni appaltanti, con meno spazio per interpretazioni restrittive che nella fase iniziale di applicazione del nuovo Codice avevano generato incertezze.
Centrali consortili: nasce una nuova figura di sistema
L’articolo 4 introduce le centrali consortili, riconosciute come enti mutualistici di sistema con funzione di coordinamento delle aggregazioni di micro, piccole e medie imprese: un modello organizzativo intermedio tra consorzi e imprese, con una forte impronta mutualistica e requisiti strutturali più definiti.
Per ottenere il riconoscimento è necessario riunire almeno cinque consorzi distribuiti su almeno tre regioni, garantire che ciascun consorzio abbia almeno dieci imprese aderenti, istituire un fondo patrimoniale mutualistico e prevedere nello statuto limiti stringenti alla distribuzione degli utili, il divieto di distribuzione delle riserve e la destinazione del patrimonio a finalità di interesse generale in caso di scioglimento.
Il governo ha dodici mesi per disciplinare con decreto il funzionamento di questi enti. La delega copre peraltro un perimetro molto ampio: dalla promozione dell’occupazione alla formazione continua, dall’integrazione di filiera ai contratti pubblici.
Staffetta generazionale: part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione
L’articolo 6 introduce un meccanismo sperimentale che combina riduzione dell’orario lavorativo e ricambio generazionale. I lavoratori prossimi alla pensione possono accedere a un regime di part-time agevolato con una riduzione dell’orario tra il 25% e il 50%, un esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico entro un limite annuo e il riconoscimento della contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita.
Il beneficio è condizionato all’assunzione contestuale di un lavoratore under 35 a tempo indeterminato.
Sicurezza sul lavoro anche in smart working: modelli semplificati e formazione
Ampi sono gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine, l’INAIL avrà 120 giorni dall’entrata in vigore della legge per predisporre modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG), ponderati sulla dimensione aziendale. L’obiettivo è evidentemente quello della proporzionalità degli adempimenti: standard adeguati alla struttura dell’impresa, senza ridurre i livelli di tutela effettiva.
La formazione obbligatoria
Due novità riguardano la formazione obbligatoria. I periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria diventano occasione obbligatoria per la formazione in materia di sicurezza. L’addestramento specifico potrà inoltre essere effettuato anche con tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, ferma restando la necessità che avvenga sotto la guida di una persona esperta e che gli interventi siano tracciati in un apposito registro. Chi rifiuta di partecipare ai corsi durante la CIG senza giustificato motivo decade dal trattamento di sostegno al reddito.
Il lavoro agile
Ancora, l’articolo 11 introduce nel D.Lgs. n. 81/2008 una disciplina specifica per le prestazioni svolte in modalità agile in ambienti non nella disponibilità del datore di lavoro. L’adempimento degli obblighi di sicurezza passa attraverso la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla modalità agile. Il lavoratore è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione.
Esonero assicurativo per carrelli elevatori e veicoli in aree private
L’articolo 9 dispone l’esonero dall’obbligo assicurativo per tre categorie di beni, quali:
- i carrelli elevatori che operino all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
- i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza RC verso terzi;Â
- le macchine agricole prive di immatricolazione che operino esclusivamente all’interno di fondi agricoli o spazi a uso interno, coperte da polizza RC verso terzi.
Testo unico per le start-up innovative: arriva la delega al governo
Il capo V del provvedimento è dedicato all’innovazione. L’articolo 24 delega infatti il governo alla redazione di un Testo unico che unifichi e coordini la normativa esistente su startup, PMI innovative, incubatori e acceleratori, eliminando le disposizioni obsolete e riducendo gli oneri amministrativi per le imprese. La delega rafforza anche il collegamento tra sistema produttivo, università ed enti di ricerca.
“La frammentazione normativa è uno dei principali ostacoli alla crescita delle start-up italiane – spiega a Partitaiva.it Salvatore Viola, consulente per startup e PMI nel digital marketing -. Un Testo unico è atteso da anni: permetterebbe finalmente agli imprenditori di orientarsi senza dover consultare dozzine di provvedimenti diversi”. Il nodo non è solo tecnico: “Il vero problema non è la norma in sé, ma la sua accessibilità – ha aggiunto -. Molte start-up non accedono alle agevolazioni esistenti semplicemente perché non le conoscono o non riescono a orientarsi. Semplificare significa anche comunicare meglio”.
Il Garante per le PMI e i reality checks
L’articolo 25 potenzia inoltre il ruolo del Garante per le PMI, introducendo i cosiddetti “reality checks”, uno strumento di consultazione strutturato per raccogliere in modo sistematico le criticità applicative segnalate dalle imprese e dagli operatori. Le funzioni del Garante vengono così orientate non solo al monitoraggio formale delle politiche, ma alla valutazione della loro efficacia reale.
“I reality checks sono uno strumento potenzialmente utile, ma tutto dipende da come verranno attuati – ha osservato Viola – Se diventeranno uno spazio di confronto autentico tra istituzioni e imprese, possono fare la differenza. Se invece si trasformeranno nell’ennesimo adempimento, rischiano di essere ignorati dagli stessi destinatari”.
False recensioni online, nuova tutela le PMI
Gli articoli da 18 a 23 affrontano il fenomeno delle false recensioni online, che penalizza le imprese oneste e altera le scelte dei consumatori. Le disposizioni operative saranno integrate da misure attuative nei prossimi mesi.
“Le false recensioni sono un problema concreto per moltissime PMI, soprattutto nel settore dei servizi – ha sottolineato Viola -. Una norma che le contrasti in modo efficace può avere un impatto significativo sulla reputazione digitale delle imprese, che oggi vale quanto quella fisica, se non di più”.
Quando entrano in vigore le misure della Legge PMI 2026
La Legge n. 34/2026 entra in vigore il 7 aprile 2026. Da quella data sono operative le disposizioni direttamente applicabili. Per le norme che rinviano a decreti legislativi, come il Testo unico sulle start-up e la disciplina delle centrali consortili, sarà necessario attendere i successivi provvedimenti, i cui termini sono indicati nei singoli articoli della legge.















Roberto Rais
Giornalista e autore