Iva agevolata prestazioni sanitarie: quando è possibile

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le novità sull’applicazione dell’Iva agevolata e dell’esenzione dell’Imposta sulle prestazioni sanitarie, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

di Ilenia Albanese

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  • Con la circolare n. 20/E del 7 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti riguardanti il decreto Semplificazioni e, nel dettaglio l’Iva agevolata sulle prestazioni sanitarie.
  • L’articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 introduce modifiche alla disciplina Iva sulle prestazioni sanitarie rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori.
  • Le modifiche apportate alla disciplina riguardano l’esenzione da imposta relativa alle prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza e l’applicazione dell’aliquota ridotta per prestazioni di ricovero.

Il Decreto Semplificazioni e il decreto Iva hanno apportato importanti novità in materia di applicazione dell’imposta sulle prestazioni sanitarie. L’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire come funziona l’Iva agevolata sulle prestazioni sanitarie con la circolare n.20/E pubblicata il 7 luglio 2023.

All’interno della circolare, infatti, l’Agenzia spiega come funziona il trattamento dell’Imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese nelle RSA a seguito delle novità apportate dal Dl semplificazioni.

Il decreto, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2022, introduce importanti novità riguardanti l’applicazione dell’Iva sulle prestazioni sanitarie. Tuttavia, ad oggi erano rimasti poco chiari alcuni aspetti, che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la nuova circolare.

Iva agevolata sulle prestazioni sanitarie: come funziona

Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, all’articolo 18 comma 1, modifica quanto precedentemente stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche noto come “decreto IVA”.

Le nuove modifiche alla disciplina di applicazione dell’Imposta riguardano due aspetti:

  • l’esenzione dell’imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18) e n.19), del decreto IVA, oltre che per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

Nella circolare, inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che le nuove disposizioni si potranno applicare alle operazioni effettuate a partire dal 22 giugno 2022. Questa, infatti, corrisponde alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

La circolare chiarisce anche quali sono nel dettaglio le prestazioni che rientrano tra quelli per cui è prevista l’esenzione dall’imposta. Questa ha per oggetto:

“Articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. “decreto Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 – Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.”

L’Iva agevolata sulle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura non convenzionate è prevista nel caso in cui vi sia un rapporto trilaterale tra:

  • la struttura sanitaria non convenzionata;
  • l’esercente arti e professioni sanitarie;
  • il soggetto ricoverato.
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Prestazioni sanitarie esenti Iva

Al paragrafo dedicato alle prestazioni sanitarie rese alle persone ricoverate, l’Agenzia delle Entrate specifica che sono esenti da imposta le prestazioni di ricovero e cura, incluse quelle di somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto rese da:

  • enti ospedalieri;
  • cliniche e case di cura convenzionate;
  • società di mutuo soccorso con personalità giuridica;
  • enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Invece, per quanto concerne gli stabilimenti termali, anche questi menzionati dalla disposizione, l’esenzione da imposta è limitata alle sole cure termali rese al cliente.

Con le nuove disposizioni previste dal dl Semplificazioni, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’esenzione dall’Iva è confermata, come stabilisce il n. 18) dell’articolo 10, primo comma, del decreto IVA, su:

“Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”,

A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che:

“Il criterio in base al quale va delimitato l’ambito di applicazione delle due fattispecie di esenzione previste dalle suddette disposizioni non è tanto la natura della prestazione, quanto, piuttosto, il luogo della sua erogazione”.

Per tale motivo l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in questione riguarda prestazioni compiute in ambito ospedaliero, mentre l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva riguarda prestazioni fornite al di fuori di un tale ambito, tanto nello studio privato del prestatore quanto nel domicilio del paziente o altrove”.

Novità introdotte dal Decreto Semplificazioni

Con il Dl Semplificazioni è stata ampliata l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza.

Infatti, la normativa stabilisce che l’esenzione si applica:

“Anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”.

Questa disposizione, quindi, specifica che se la prestazione sanitaria è resa al paziente, nell’ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, da una delle strutture indicate, avvalendosi di un professionista, in un rapporto trilaterale con prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente, l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite previsto dalla normativa.

Inoltre, se un professionista esegue la prestazione sanitaria nei confronti di un soggetto ricoverato presso una casa di cura non convenzionata o in una clinica non convenzionata, la prestazione dovrà ugualmente essere fatturata alla struttura medesima in esenzione da Iva.

Tuttavia, l’esenzione trova applicazione a condizione che il soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo. Se non è rispettata tale condizione, in tal caso l’esenzione non sarà applicata e l’intera prestazione di ricovero e cura sarà soggetta ad Iva.

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Prestazioni sanitarie soggette ad aliquota ridotta

Nel decreto Semplificazioni, all’articolo 18 è prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’Iva per le prestazioni di:

  • alloggio;
  • ricovero;
  • cura.

Infatti, la disciplina vigente stabilisce che sono soggette ad Iva ridotta al 10% le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti.

Ma anche le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti, e da case di cura non convenzionate, prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti.

Le nuove disposizioni, inoltre, estendono l’applicazione dell’Iva ridotta anche alle seguenti prestazioni:

  • ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse da quelle esenti);
  • alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.

Ne consegue che per le prestazioni di ricovero e cura per cui non è prevista l’esenzione dell’Iva è, invece, prevista l’applicazione dell’Iva al 10%.

Quindi, le strutture sanitarie non convenzionate che svolgono attività di cura e ricovero sono tenute a:

  • esentare da imposta quella componente della prestazione che si riferisce alla cura resa al soggetto ricoverato presso la struttura stessa da un professionista sanitario sottoposto a vigilanza, fino all’ammontare del corrispettivo (esente da imposta) dovuto dalla struttura al professionista in relazione alla prestazione;
  • applicare l’aliquota ridotta del 10% sulla parte restante della prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura al soggetto ricoverato;
  • applicare l’aliquota del 10% alle prestazioni di comfort alberghiero rese nei confronti di soggetti ricoverati.

Iva agevolata sulle prestazioni sanitarie per accompagnatori

La nuova disciplina estende l’applicazione dell’Iva ad aliquota ridotta alle prestazioni rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. Questo vale anche per le case di cura non convenzionate.

Di conseguenza, tutte le strutture sanitarie che effettuano prestazioni di alloggio a favore degli accompagnatori delle persone ricoverate dovranno applicare un’aliquota Iva del 10%.

Iva agevolata prestazioni sanitarie – Domande frequenti

Quando è prevista l’applicazione dell’Iva ridotta nelle prestazioni sanitarie?

L’Iva ridotta al 10% è prevista, con il decreto Semplificazioni, per tutte quelle prestazioni sanitarie per cui non è prevista la totale esenzione dell’Imposta, nonché sulle prestazioni di alloggio rese nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati. Scopri qui i dettagli.

Quando è prevista l’esenzione dell’Iva per le prestazioni sanitarie?

Il Dl Semplificazioni prevede l’esenzione dell’Iva per le prestazioni di ricovero e cura, comprese quelle di somministrazione di medicinali, presidi sanitari resi da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso e enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Quali sono le novità Iva sulle prestazioni sanitarie?

Con il Dl Semplificazioni è stata estesa l’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza fornite al di fuori di un tale ambito, tanto nello studio privato del prestatore, quanto nel domicilio del paziente o altrove.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.

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