Il nuovo incentivo all’autoimpiego introdotto dall’articolo 21 del Decreto Legge 60/2024 è stato reso finalmente operativo dalla Circolare INPS n. 147 del 27 novembre 2025. L’aiuto andrà a sostenere la creazione di nuove imprese in Italia e incentivare l’occupazione stabile, focalizzandosi sui settori strategici legati allo sviluppo di nuove tecnologie e alla duplice transizione, digitale ed ecologica.
L’agevolazione principale offerta è un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati. L’incentivo è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali datoriali per un periodo massimo di tre anni e, in ogni caso, non può estendersi oltre il 31 dicembre 2028.
Lo sgravio non può superare gli 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Questa soglia è proporzionalmente ridotta in caso di rapporti di lavoro part-time, per i mesi incompleti, è riproporzionata a 25,80 euro per ogni giorno di fruizione.
I premi e contributi dovuti all’INAIL sono espressamente esclusi dall’esonero. Inoltre, restano escluse tutte quelle forme di contribuzione che non hanno natura previdenziale o che sono destinate a Fondi di Solidarietà, come il contributo al Fondo Tesoreria TFR o lo 0,30% per i Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Requisiti di accesso
L’accesso al beneficio è riservato a una platea altamente selettiva, con condizioni che riguardano sia chi avvia l’attività sia chi viene assunto. Il soggetto che avvia l’attività imprenditoriale deve soddisfare due requisiti anagrafici e di stato occupazionale:
- deve essere disoccupato alla data di avvio dell’attività;
- non deve aver compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).
L’attività in sé deve essere stata avviata sul territorio nazionale tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’impresa deve operare in uno degli specifici settori individuati come “strategici” dal decreto attuativo, richiamando codici ATECO 2 o 3 digit.
Inoltre, l’impresa deve rientrare nella definizione di “piccola impresa” secondo la normativa europea e rispettare le condizioni cumulative previste per gli aiuti all’avviamento. Ad esempio, non deve aver distribuito utili e non aver rilevato o acquisito altre imprese in misura significativa.
Contratti a tempo indeterminato
L’esonero si applica alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nello stesso periodo. Il lavoratore, alla data dell’assunzione, deve anch’egli non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).
Sono tassativamente esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, poiché già beneficiano di aliquote contributive ridotte. Sono escluse anche le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato e i contratti di lavoro intermittente (o a chiamata).
Il diritto a fruire dell’esonero è subordinato alla regolarità contributiva (certificata dl DURC), all’assenza di violazioni in materia di condizioni di lavoro e sicurezza, e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.
Non spetta l’esonero se l’assunzione costituisce un obbligo preesistente, se viola un diritto di precedenza alla riassunzione, o se sono in atto sospensioni dal lavoro (ad esempio, CIG) nella stessa unità produttiva per lavoratori inquadrati allo stesso livello.
Incremento occupazionale netto
Poiché l’agevolazione è qualificata come aiuto di Stato, è obbligatorio che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. L’incremento è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) e deve essere verificato mettendo a confronto la forza lavoro media dei dodici mesi precedenti e dei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata.
Se al termine dell’anno successivo non si riscontra l’incremento, l’incentivo non può essere riconosciuto e le quote eventualmente già godute dovranno essere restituite. Alcune cessazioni (dimissioni, pensionamento, invalidità, licenziamento per giusta causa) non pregiudicano l’incremento.
Come fare domanda
La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive a carico del datore di lavoro. Questo impone all’azienda una scelta: non si potrà cumulare, ad esempio, con la “Decontribuzione Sud” o con gli incentivi per l’assunzione di donne svantaggiate. È invece compatibile con misure che non hanno natura contributiva, come la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni ai fini fiscali, o con agevolazioni che agiscono sulla quota contributiva del lavoratore.
La richiesta di ammissione all’esonero deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente tramite il modulo di istanza on-line disponibile sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. L’INPS provvede al calcolo e all’accantonamento preventivo delle risorse, che sono limitate e ripartite per categorie regionali (meno sviluppate, in transizione, più sviluppate).
Se la domanda riguarda un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS invita il datore di lavoro a stipulare il contratto e ad inviare la comunicazione obbligatoria (Unilav) entro il termine perentorio di 10 giorni. La fruizione concreta dell’esonero avviene poi nel flusso Uniemens, utilizzando il nuovo codice causale “EA34” per indicare l’agevolazione.
Vista la limitatezza del fondo di spesa (176,3 milioni di euro complessivi fino al 2028, suddivisi per anno e per area geografica) conviene inoltrare le domanda tempestivamente, poiché l’INPS interromperà l’accoglimento delle richieste in caso di esaurimento delle risorse.












Giovanni Emmi
Dottore Commercialista