Il cosiddetto ticket di licenziamento, ovvero il contributo d’ingresso alla NASpI introdotto dalla Legge Fornero (L. 92/2012), si aggiorna nel 2026. E a cambiare non è solo l’importo, ma anche le regole di calcolo in caso di dimissioni di fatto e assenze ingiustificate, con aggravi specifici se non si rispettano le procedure imposte dalla normativa per i licenziamenti collettivi.
Indice
Regole e novità
L’importo del ticket di licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NASpI, che ogni anno viene aggiornato e adeguato al nuovo indice dei prezzi ISTAT e che, nel 2026, è salito a 1.584,70 euro (come stabilito dalla circolare INPS 4/2026). A causa di questo ricalcolo, quindi, cambia anche l’importo del contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Di conseguenza, nel 2026 il contributo corrispondente a 12 mesi di anzianità è pari a 649,73 euro (erano 640,76 euro nel 2025), mentre il contributo massimo – calcolato per 36 mesi – è pari a 1.949,19 euro (erano 1.922,28 euro nel 2025). Proporzionalmente, la quota mensile – per frazioni di anno superiori a 15 giorni – corrisponde a 54,14 euro.
Maggiorazioni per licenziamento collettivo
In caso di licenziamento collettivo, i costi e gli obblighi per l’azienda aumentano rispetto a un licenziamento individuale, con procedure più articolate e oneri economici potenziati. Infatti, se la procedura si conclude senza un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, il ticket di licenziamento dovuto per ogni lavoratore viene moltiplicato per tre.
Per il 2026, quindi, l’importo massimo per singola uscita può arrivare a 5.847,57 euro (ovvero 1.949,19 euro x 3). Inoltre, per le aziende che hanno aderito alla CIGS e soggette al contributo per l’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota di calcolo sale all’82% del massimale mensile (anziché il 41% ordinario) per ciascun licenziamento.
Dimissioni di fatto e assenze ingiustificate
In merito alle assenze ingiustificate e alle cosiddette dimissioni di fatto, il quadro normativo è stato rinnovato dal cosiddetto collegato Lavoro. Prima di questa riforma, il licenziamento disciplinare causato dall’assenza ingiustificata – solitamente 5 giorni, se non diversamente previsto dai CCNL – obbligava il datore di lavoro al versamento del ticket di licenziamento. Oggi, poiché l’assenza ingiustificata è stata equiparata alle dimissioni volontarie (“di fatto”), il presupposto viene meno. Di conseguenza, il datore di lavoro non è più tenuto a versare il ticket di licenziamento all’INPS.
Trattandosi di una cessazione del rapporto per volontà del dipendente, il lavoratore perde il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI, che è invece riservata ai casi di disoccupazione involontaria.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it