Credito d’imposta ricerca e sviluppo, cambiano le regole sui controlli: la guida per evitare di perdere il bonus

In cosa consiste il credito d’imposta ricerca e sviluppo? Ecco come si può ottenere in tempi rapidi e come funziona.

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Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S) è un incentivo fiscale introdotto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) er sostenere la competitività delle aziende stanziate sul territorio nazionale, rimborsando una quota delle spese sostenute per progetti di innovazione scientifica e tecnologica. La misura è accessibile a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dal settore economico, dalle dimensioni aziendali o dal regime fiscale adottato. Tuttavia, ci sono precise condizioni e scadenze da rispettare, anche alla luce dei recenti aggiornamenti ministeriali.

A chi spetta il credito d’imposta ricerca e sviluppo

Per accedere al bonus, i progetti aziendali devono rientrare nei criteri tecnici internazionali (definiti dal manuale di Frascati OCSE) ed evidenziare elementi di novità, creatività e incertezza scientifica o tecnologica. In particolare, sono ammessi:

  • attività sperimentali o teorici intrapresi per acquisire nuove conoscenze, senza scopi applicativi diretti;
  • ricerca pianificata mirata ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi;
  • piani, progetti o prototipi nuovi o migliorati utilizzando delle conoscenze esistenti (scientifiche, tecnologiche o commerciali).
tot bonifici istantanei

Le spese ammissibili

Il calcolo dell’agevolazione si basa su una serie di costi diretti legati al progetto. Sono ammesse le spese per:

  • retribuzioni e contributi di ricercatori, tecnici e collaboratori impiegati nelle attività di R&S.
  • beni strumentali, quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria di macchinari, strumenti di laboratorio e software utilizzati nel progetto.
  • contratti di ricerca (extra-muros) stipulati con Università, enti di ricerca o startup innovative.
  • spese per consulenze specialistiche o per contratti relativi a brevetti e licenze.
  • materiali e forniture impiegati direttamente nelle fasi di sperimentazione o nella realizzazione di prototipi.

Aliquote e modalità di utilizzo

Le condizioni stabilite dalla normativa (art. 1, comma 200, legge 160/2019 e successive modifiche della legge di bilancio) prevedono parametri precisi per la quantificazione e la fruizione del bonus. Il calcolo del bonus si basa su una percentuale fissa: lo Stato rimborsa il 10% delle spese complessive ritenute ammissibili, una cifra che va calcolata al netto di eventuali altri contributi pubblici già ricevuti per lo stesso progetto. Per evitare un impatto eccessivo sulle casse dello Stato, è stato fissato un tetto massimo: ogni singola azienda può ottenere al massimo 5 milioni di euro all’anno. Si tratta di una misura stabile e di lungo periodo, dal momento che la scadenza attuale della norma è stata estesa fino al 2031.

Una volta calcolata la cifra spettante, l’azienda non riceve un bonifico bancario, ma recupera la somma sotto forma di sconto sulle tasse da pagare. Il recupero avviene esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 telematico, utilizzando il codice tributo specifico (6938). Questo sconto non può essere applicato tutto in una volta, ma deve essere obbligatoriamente suddiviso in tre quote annuali di pari importo. L’utilizzo di queste quote può iniziare a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute e pagate le spese di ricerca e sviluppo.

ParametroRegola operativa
Aliquota di calcolo10% della base di spesa ammissibile (assunta al netto di altri contributi ricevuti).
Massimale annuoLimite massimo di 5 milioni di euro per beneficiario.
Orizzonte temporaleLa misura è confermata e operativa fino al 2031.
Modalità di recuperoEsclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, diviso in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (Codice tributo: 6938).

Gli adempimenti obbligatori per evitare sanzioni

Il credito d’imposta R&S è un’agevolazione automatica, significa che per ottenere il credito d’imposta l’impresa non deve partecipare a un bando di gara, non deve attendere una graduatoria e non serve l’approvazione preventiva di un’istanza da parte di un ente pubblico. L’accesso al bonus avviene tramite il meccanismo dell’autoliquidazione. È cioè l’azienda che calcola autonomamente l’importo che le spetta in base alle spese sostenute e lo inserisce direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Una volta inserito il dato, l’importo viene compensato nel modello F24 per pagare le tasse e i contributi previdenziali, senza dover richiedere autorizzazioni specifiche per l’utilizzo.

Tuttavia, l’automatismo non esonera dal rispetto di rigide condizioni formali, poiché la fruizione del tax credit è subordinata al rispetto di precisi adempimenti. Tra questi, c’è la trasmissione obbligatoria dei dati al Gestore dei servizi energetici (GSE) sia in via preventiva (prima dell’avvio degli investimenti), sia al completamento del progetto.

Le spese devono essere certificate da un revisore legale dei conti (per le PMI non soggette per legge a revisione, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito fino a un massimo di 5.000 euro).

È inoltre necessaria una relazione tecnica dettagliata che descriva le attività svolte. Per garantire la certezza del credito contro futuri accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, la perizia deve essere rilasciata da un soggetto iscritto all’albo dei certificatori abilitati del MIMIT.

Come verificare lo stato del proprio certificatore

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il nuovo aggiornamento dell’albo dei certificatori del credito d’imposta in ricerca, sviluppo e innovazione. La presenza del consulente o della società di consulenza in questo elenco è l’unico requisito che garantisce la validità della certificazione, lo strumento introdotto per blindare il tax credit ed evitare contestazioni o sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La permanenza del professionista nell’elenco ufficiale deve essere accertata prima di compiere qualsiasi passo formale. La verifica va effettuata direttamente sulla piattaforma informatica del MIMIT, consultando l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati (persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca). È importante controllare che il certificatore sia iscritto nel momento esatto in cui viene apposta la firma digitale sulla documentazione.

L’esclusione di un soggetto dall’elenco ministeriale fa decadere la sua capacità di rilasciare atti opponibili all’amministrazione finanziaria. Se l’iter di certificazione è avviato ma non ancora concluso e il nominativo non compare più nel nuovo albo, l’impresa deve sospendere la procedura. Una certificazione firmata da un soggetto non abilitato è nulla.

Di conseguenza, l’azienda deve individuare tempestivamente un nuovo certificatore iscritto, al quale andrà trasferita tutta la documentazione tecnica e contabile per procedere a una nuova valutazione del progetto.

Rischi e sanzioni per chi non si adegua

Senza il bollino di un certificatore abilitato, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’ammissibilità tecnica delle attività, qualificando il credito d’imposta come “non spettante” o “inesistente”.

Il recupero del credito d’imposta da parte del Fisco comporta anche l’applicazione di sanzioni (che vanno dal 30% per i crediti non spettanti fino a oltre il 100% per quelli ritenuti inesistenti), a cui si aggiungono gli interessi di mora.

Grazie a una riforma recente sulle sanzioni e a una direttiva del ministero dell’Economia di luglio 2025, se un’azienda ha fatto i lavori e ha speso davvero i soldi, ma il Fisco ritiene che il progetto non sia abbastanza innovativo, la contestazione diventa di credito non spettante. È una differenza fondamentale: cade ogni accusa di frode, i tempi per i controlli si accorciano e le multe scendono drasticamente al 25% della somma.

Chi stabilisce se un progetto aziendale è innovativo?

Per anni, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato controlli stringenti respingendo molti progetti e richiedendo la restituzione del bonus. In molti casi, i funzionari dell’AdE hanno preso queste decisioni in totale autonomia, basandosi esclusivamente su proprie verifiche interne e giudicando idee nate nei laboratori o nelle officine come banali modifiche di routine.

Questo modo di procedere ha però subito un importante stop da parte dei giudici tributari. Una decisione della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia (la numero 1482 del 16 giugno 2025) ha stabilito un principio chiaro per la tutela delle imprese: quando si analizzano tecnologie complesse e progetti scientifici, l’Agenzia delle Entrate non può decidere da sola.

Stop agli abusi del Fisco, le verifiche tecniche spettano solo al Ministero

Chi si occupa di Fisco, tasse e bilanci ha profonde competenze contabili, ma non possiede le conoscenze ingegneristiche, informatiche o scientifiche necessarie per valutare il valore di un software avanzato o di un nuovo macchinario industriale. Di conseguenza, i giudici hanno chiarito che l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di chiedere un parere tecnico ufficiale agli esperti del ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Il Ministero è infatti l’unico organo dello Stato che possiede le competenze adatte per valutare l’effettivo progresso tecnologico di un progetto.

Se il Fisco decide di cancellare un bonus ignorando questo passaggio e basandosi solo sulle opinioni dei propri ispettori, il controllo viene considerato viziato e la richiesta di restituzione dei soldi può essere completamente annullata.

Di conseguenza, se un’impresa riceve una contestazione sul bonus firmata solo dall’Agenzia delle Entrate, senza che sia stato coinvolto il ministero per una vera verifica sul campo, ha in mano un argomento solido per difendersi e far valere le proprie ragioni.

Inoltre, il TAR del Lazio, con una decisione successiva, ha chiarito che non è possibile applicare regole nate dopo per giudicare e bocciare progetti realizzati molti anni prima. Queste linee guida possono servire come orientamento generale, ma non possono diventare una legge retroattiva per punire le imprese che hanno investito in buona fede.

Il ruolo dei pareri ministeriali

Un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito riteneva che l’Agenzia delle Entrate non potesse disconoscere il bonus senza aver prima ottenuto un parere tecnico vincolante da parte del MISE (oggi MIMIT). La carenza di competenze tecnico-scientifiche dell’amministrazione finanziaria veniva quindi invocata come motivo di nullità dell’atto di recupero.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18155 depositata il 5 giugno 2026, ha ridefinito questo equilibrio stabilendo che il parere del ministero dello Sviluppo Economico è facoltativo e non obbligatorio. Di conseguenza, l’omessa richiesta del parere da parte del Fisco non determina un vizio procedimentale né comporta l’automatica nullità dell’atto di recupero del credito.

Per le imprese, questo pronunciamento sposta l’asse della strategia difensiva: non è più sufficiente eccepire un difetto formale legato all’assenza del parere ministeriale, ma diventa necessario smontare la contestazione nel merito tecnico dell’innovazione.

Il principio di non retroattività: la posizione del TAR del Lazio

A bilanciare il potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria interviene la giurisprudenza amministrativa. Il TAR del Lazio ha chiarito che non è possibile applicare regole o linee guida emanate ex post per giudicare e bocciare progetti realizzati molti anni prima.

I criteri interpretativi successivi possono servire come orientamento generale per il futuro, ma non possono trasformarsi in una norma retroattiva utilizzata per punire le imprese che hanno investito in buona fede sulla base delle disposizioni vigenti al momento dell’investimento.

Strategie di difesa nel pre-contenzioso e in giudizio

Se l’impresa è oggetto di un controllo o ha ricevuto un processo verbale di constatazione (PVC), ma l’atto di recupero non è ancora stato formalmente emesso, richiedere autonomamente un parere tecnico al MIMIT può bloccare l’azione accertatrice. Un riscontro positivo da parte del ministero, che attesti la reale natura innovativa delle attività costringe l’Agenzia delle Entrate a confrontarsi con elementi tecnici oggettivi, riducendo il rischio di un accertamento basato su interpretazioni puramente burocratiche.

Se l’atto di recupero è già stato notificato, l’assenza del parere del MISE/MIMIT non può più essere impugnata come vizio di forma per annullare l’atto. Davanti alla Corte di Giustizia tributaria, l’onere della prova grava interamente sull’impresa. In questa sede, un parere ministeriale favorevole ottenuto dall’azienda può essere prodotto in giudizio e depositato come prova tecnica contraria rispetto ai rilievi formulati dal Fisco, offrendo al giudice un elemento di valutazione terzo e autorevole.

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