Contributo unificato: cos’è, tabelle, quando è dovuto

Il contributo unificato è un tributo da versare all’Erario nel momento in cui viene iscritto a ruolo un processo civile, amministrativo o tributario. Leggi la guida per sapere come e quando versare la tassa, con quali modalità, e tutte le tabelle di costo.

di Ilenia Albanese

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Contributo unificato
  • Il contributo unificato è una tassa da corrispondere all’Erario per l’iscrizione a ruolo di un processo civile, amministrativo o tributario.
  • Il pagamento del contributo unificato può comprendere: le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
  • L’importo del contributo varia in base al valore della causa, al grado di giudizio e al tipo di procedimento. Sono esonerati dal pagamento della tassa i beneficiari del gratuito patrocinio.

Il cittadino che vuole iscrivere a ruolo un processo civile, amministrativo o tributario è tenuto a pagare il contributo unificato.

Si tratta di una tassa imposta dallo Stato che ha il compito di semplificare l’imposizione fiscale sugli atti giuridici e comprende le spese previste per effettuare tale operazione, tra cui le imposte di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo.

All’interno della guida troverai le tabelle che indicano gli importi da versare. Tuttavia, i soggetti meno abbienti sono esentati dal versamento di tale tributo e beneficiano del gratuito patrocinio.

Contributo unificato: cos’è

Quando un individuo dà inizio ad un processo civile, ovvero iscrive a ruolo un processo amministrativo o tributario, egli dovrà pagare il contributo unificato.

Infatti, oltre ai costi relativi all’avvocato o ai compensi per i consulenti tecnici, i cittadini che avviano un processo devono corrispondere all’Erario una tassa.

L’articolo 9 del DPR 115/2002 stabilisce:

“È dovuto il contributo unificato di  iscrizione  a  ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario ,secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”.

Questa tassa è stata istituita per semplificare l’imposizione fiscale sugli atti giudiziari precedentemente prevista, e rappresenta un contributo unificato di iscrizione a ruolo. Infatti, con il contributo unificato si sostituisce il pagamento di:

  • imposte di bollo;
  • tassa di iscrizione a ruolo;
  • diritti di cancelleria;
  • diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

Il tributo rappresenta una tipologia di tassazione per le spese degli atti giudiziari e opera nell’ambito del procedimento giurisdizionale.

Il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, inclusa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, oltre che nel processo amministrativo. Tale contributo unificato si versa in base al valore a scaglioni della controversia.

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A cosa serve il contributo unificato

Il contributo unificato ha un molteplice scopo. La sua funzione primaria è quella di semplificare la tassazione per le spese degli atti giudiziari. Riunisce in una imposta unica tutte le spese dovute.

In secondo luogo, questo tributo rappresenta una forma di responsabilizzazione del cittadino che, pagando questa tassa, è consapevole che per avviare la macchina della giustizia è necessario sostenere un costo. Di conseguenza, scoraggia i cittadini dal far partire processi civili se non per pura necessità.

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Contributo unificato: quando è dovuto

Il contributo è dovuto in diverse occasioni, vale a dire quando:

  • si inizia un procedimento giurisdizionale;
  • si modifica la domanda;
  • si propone una domanda riconvenzionale;
  • si chiama in causa un terzo;
  • in caso di intervento autonomo.

Tuttavia, è necessario chiarire che il pagamento del tributo è previsto per i procedimenti:

  • civili;
  • amministrativi;
  • tributari.

Si applica, inoltre, per ciascun grado di giudizio nel processo civile nonché per l’azione civile esercitata in sede penale.

Chi paga il contributo unificato

Il contributo unificato deve essere pagato da chi:

  • dà inizio ad un procedimento civile o amministrativo;
  • propone un atto di procedura concorsuale;
  • introduce un procedimento di volontaria giurisdizione;
  • deposita il ricorso introduttivo;
  • fa istanza per la vendita o per l’assegnazione dei beni pignorati per procedimenti di espropriazione forzata.

Fa eccezione, invece, chi beneficia del gratuito patrocinio. Infatti, per i soggetti non abbienti è previsto il patrocinio a spese dello Stato, che esenta il soggetto dal pagamento del contributo unificato.

Secondo quanto stabilito dall’art. 131 DPR, i beneficiari del gratuito patrocino non pagano:

  • il contributo unificato;
  • le spese per le notifiche a richiesta d’ufficio;
  • le imposte di registro e le imposte ipotecarie e catastali;
  • i diritti di copia.
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Contributo unificato: importo

L’importo da versare a titolo di contributo unificato non è fisso ma varia in base a diversi fattori, che sono:

  • valore della causa;
  • grado di giudizio;
  • tipo di procedimento.

Il soggetto che agisce in giudizio dovrà, quindi, fare una dichiarazione di valore nell’atto, e la mancata dichiarazione di tale importo da versare prevede il pagamento del contributo nella sua misura massima, ossia di 1.686,00 euro.

Il valore della causa è stabilito dai criteri previsti dall’art.10 c.p.c., di conseguenza le domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona si sommano e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione vanno aggiunti al capitale. Se, tuttavia, tale valore non può essere individuato, allora il valore è indeterminabile e si applica il relativo scaglione.

Invece, nei seguenti casi il contributo unificato può essere ridotto alla metà:

  • procedimenti speciali previsti nel libro IV titolo I del codice di procedura civile (procedimenti per ingiunzione, per convalida di sfratto, cautelari o possessori, sommari di cognizione, accertamenti tecnici preventivi);
  • giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
  • procedimenti di sfratto per morosità;
  • procedimenti di finita locazione;
  • controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
  • opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Contributo unificato per cause civili ordinarie: tabella degli importi

Di seguito inseriamo la tabella relativa al contributo unificato previsto nelle cause civili ordinarie.

Procedimenti civili di valore:1° gradoAppelloCassazione
fino a € 1.100,00€ 43,00€ 64,50€ 86,00
da € 1.100,01 a € 5.200,00€ 98,00€ 147,00€ 294,00
da € 5.200,01 a € 26.000,00€ 237,00€ 355,50€ 474,00
da € 26.000,01 a € 52.000,00€ 518,00€ 777,00€ 1.036,00
da € 52.000,01 a € 260.000,00€ 759,00€ 1.138,50€ 1.518,00
da € 260.000,01 a € 520.000,00€ 1.214,00€ 1.821,00€ 2.428,00
da € 520.000,01 e oltre€ 1.686,00€ 2.529,00€ 3.372,00
Valore indeterminabile Tribunale€ 518,00€ 777,00€ 1.036,00
Valore indeterminabile Giudice di Pace€ 237,00€ 355,50€ 474,00
Tutti gli altri casi€ 518,00€ 777,00€ 1.036,00
Omessa dichiarazione di valore
equiparata ad oltre € 520.000,00
€ 1.686,00€ 2.529,00€ 3.372,00

Il contributo unificato aumenta della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppia per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione il soggetto deve anche pagare un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Inoltre, se l’impugnazione è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta deve un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Contributo unificato Tribunali delle Imprese: la tabella degli importi

Il contributo unificato previsto per i Tribunali delle Imprese è indicato nella seguente tabella.

Procedimenti di valore:1° gradoAppelloCassazione
fino a € 1.100,00€ 86,00€ 129,00€ 148,00
da € 1.100,01 a € 5.200,00€ 294,00€ 441,00€ 340,00
da € 5.200,01 a € 26.000,00€ 474,00€ 711,00€ 948,00
da € 26.000,01 a € 52.000,00€ 1.036,00€ 1.554,00€ 2.072,00
da € 52.000,01 a € 260.000,00€ 1.518,00€ 2.277,00€ 3.036,00
da € 260.000,01 a € 520.000,00€ 2.428,00€ 3.642,00€ 4.856,00
da € 520.000,01 e oltre€ 3.372,00€ 5.058,00€ 6.744,00
Valore indeterminabile Trib. imprese€ 1.036,00€ 1.554,00€ 2.072,00

In caso di processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato è raddoppiato rispetto ai procedimenti civili ordinari.

Contributo unificato procedure esecutive mobiliari e immobiliari: tabella degli importi

Il contributo unificato previsto nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari è indicato nella seguente tabella.

ProcedimentoContributo unificato
Procedimenti esecutivi immobiliari€ 278,00
Procedimenti esecutivi mobiliari
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500,00€ 43,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00€ 139,00
Altri procedimenti esecutivi€ 139,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi€ 168,00
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio€ 139,00
Istanza ricerca telematica beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c.
(non si applica l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 D.P.R. 115/2002)
€ 43,00

Contributo unificato procedure fallimentari: tabella degli importi

Il contributo unificato previsto nelle procedure fallimentari è il seguente.

ProcedimentoContributo unificato
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura€ 851,00
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento1/2 contributo secondo scaglione di valore come da tabella

Contributo unificato: come si paga

Il soggetto che deve versare il contributo unificato può scegliere di effettuare il pagamento nelle seguenti modalità:

  • tramite modello F23 inserendo il codice tributo 941T;
  • in via telematica attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;
  • presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
  • presso i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati.

Durante il pagamento il soggetto riceverà una ricevuta da allegare al momento del deposito dell’atto.

Contributo unificato – Domande frequenti

Cosa si intende per contributo unificato?

Il contributo unificato è contributo di iscrizione a ruolo che il cittadino deve pagare quando dà inizio ad un processo civile, amministrativo o tributario.

Quanto costa un contributo unificato?

L’importo del contributo unificato varia in base al valore della causa, al grado di giudizio e al tipo di procedimento. Scopri qui le tabelle con gli importi da pagare.

Come si paga il contributo unificato?

Il contributo unificato si può pagare con modello F23, con bollettino di conto corrente postale, in via telematica o presso i rivenditori di generi di monopolio.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.

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