Anche la prima casa può essere confiscata per evasione fiscale: come cambiano le regole

La prima casa non è più un bene “intoccabile” in caso di evasione fiscale.

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Prima casa confiscata per evasione

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’immobile di residenza, se rappresenta il profitto di un reato tributario, può essere sequestrato e successivamente confiscato. Il caso su cui i giudici si sono espressi riguardava un indagato accusato di dichiarazione fraudolenta. Su disposizione del tribunale, era stato sottoposto a sequestro preventivo l’immobile in cui viveva con la famiglia, in vista di una possibile confisca per equivalente.
La difesa, allora, aveva fatto ricorso, sulla base della normativa che vieta il pignoramento dell’abitazione principale da parte dell’agente della riscossione. La Cassazione ha però respinto integralmente il ricorso, chiarendo quando si applica il divieto di pignoramento.

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Quando la prima casa può essere confiscata per evasione fiscale

La prima casa è soggetta a sequestro preventivo e successiva confisca per evasione fiscale, purché tali misure siano disposte nell’ambito di un procedimento penale e siano finalizzate a recuperare il profitto illecito derivante dal reato commesso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34484 del 22 ottobre 2025, ha stabilito infatti che i limiti di impignorabilità della “prima casa” previsti dall’art. 76 del D.p.r. 602/73 che valgono per i reati tributari non si applicano in caso di confisca penale disposta dal giudice. Poiché l’azione penale non è finalizzata alla riscossione, ma a sottrarre il vantaggio illecito.

Pertanto, l’immobile (anche se unica residenza) può essere sequestrato e confiscato per coprire il profitto illecito, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 2740 del Codice civile, per cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

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Prima casa, quando vale il divieto di pignoramento e confisca?

Il divieto di pignoramento e di eventuale confisca di quella che è l’unica e principale abitazione vale esclusivamente nell’ambito del processo di riscossione coattiva dei debiti tributari, promossa dall’agente della riscossione. Tuttavia, affinché sia valido, devono coesistere tutte le condizioni previste dal legislatore.

Pertanto, l’immobile deve essere l’unica proprietà del debitore e non solo risultare come “prima casa”. Infatti, se questo possiede altri immobili (terreni, negozi, altri appartamenti), anche l’Agenzia delle entrate può procedere al pignoramento. Inoltre, l’immobile deve essere pure l’unico in cui il debitore ha la propria residenza anagrafica e la dimora abituale e non deve essere un immobile di lusso (ovvero non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9). Infine, per evitare l’ipoteca esattoriale (primo passo verso il pignoramento), il debito complessivo deve essere inferiore a 120.000 euro.

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