Il concordato preventivo biennale permette alle partite IVA di versare per due anni una quota fissa di imposte indipendentemente dal fatturato, rispettando certe condizioni. La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato le specifiche su questa misura chiarendo alcuni dubbi ricorrenti dei contribuenti.
Tra queste, vengono precisate anche le cause di decadenza dal concordato, ovvero di esclusione dai vantaggi dell’accordo. Può succedere anche a seguito di un avviso bonario ricevuto dall’Agenzia per un mancato pagamento, se non si provvede a regolarizzare entro 60 giorni.
Cause di decadenza dal concordato preventivo biennale
In linea generale il concordato preventivo biennale decade nel momento in cui il fisco individua un rischio nell’affidabilità del contribuente nel rispettare gli impegni presi. In particolare questo accade in diverse circostanze:
- se il fisco individua nel periodo di imposta soggetto al concordato o in quello precedente la sussistenza di attività non dichiarate correttamente o per l’impossibilità di dedurre passività dichiarate dal contribuente;
- nel caso in cui il contribuente effettui degli illeciti non lievi, come reati tributari o comunicazioni erronee al fine dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, con conseguente valore del reddito dichiarato inferiore almeno del 30% rispetto a quello reale;
- mancata comunicazione dei redditi annuale per le imposte dirette e dell’IRAP, IVA e del sostituto di imposta;
- omessa trasmissione dei corrispettivi per almeno 3 volte, mancata emissione degli scontrini;
- omessa presentazione dei documenti contabili e fiscali durante un controllo;
- manomissione dei registratori telematici;
- mancata comunicazione aggiornata dei redditi o dichiarazione infedele rispetto a quanto concordato in fase iniziale;
- dati erronei nella dichiarazione dei redditi rispetto a quanto dichiarato in fase di concordato;
- nel caso in cui vengano meno le condizioni di base (ovvero i requisiti) per poter aderire al concordato con il fisco;
- mancato pagamento delle somme dovute dall’accordo preso, senza regolarizzazione entro 60 giorni dalla segnalazione del fisco.
Come rimediare ad un mancato pagamento con il concordato
L’Agenzia ha quindi rilevato diversi casi in cui può decadere questa misura, non solo riguardanti strettamente il concordato, ma anche il comportamento fiscale generale del contribuente. Basta pensare al fatto che si rischia anche nel momento in cui non si emette lo scontrino per 3 volte in giorni diversi.
Nel caso in cui però, in buona fede, il contribuente manca un pagamento relativamente all’accordo preso, entro le scadenze concordate, come si può rimediare? L’Agenzia spiega anche questo.
Nel caso di omesso versamento, il contribuente riceve un avviso bonario da parte del fisco, con la richiesta di regolarizzare. Si può quindi sanare la situazione senza che decada la misura, ovvero senza perdere i vantaggi del concordato preventivo biennale.
Questo purché si proceda per tempo, entro 60 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione, come stabilito dal fisco. La misura non decade neanche se il contribuente, pur non avendo ricevuto alcun avviso, procede in autonomia a risolvere la mancanza, tramite il ravvedimento operoso (in questo caso non devono essere stati avviati controlli specifici).
Se invece, per qualunque motivo, decade del tutto l’adesione al concordato, il contribuente dovrà pagare le imposte e i contributi concordati in precedenza con il fisco, anche se il reddito è inferiore a quello determinato dall’accordo.
Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it