Le commissioni di Booking, Airbnb, Expedia e portali simili rappresentano un costo per gli imprenditori attivi nel turismo. Possono diventare un costo fiscalmente rilevante solo se il regime lo consente e se la documentazione è gestita correttamente. Nel 2026 il tema si concentra sulla categoria di reddito, di impresa o da locazione/cedolare secca. E sulla corretta applicazione del reverse charge IVA per i servizi di intermediazione fatturati da soggetti esteri.
Indice
Commissioni dei portali online: quando è possibile scaricare il costo
Di seguito la tavella riassuntiva sul trattamento del costo nelle diverse situazioni possibili. Per i forfettari è necessario precisare che l’assenza di deduzione non elimina gli obblighi Iva sulle commissioni estere. Anche in forfettario scatta l’obbligo di integrazione della fattura del servizio comunitario con codice TD17 e il versamento dell’iva ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972.
| Regime | Trattamento commissioni | Stato |
| Privato – locazione breve | Cedolare secca (21% / 26%). La commissione non è deducibile analiticamente. | Non deducibile |
| Partita IVA forfettaria | Reddito a coefficiente. Nessuna deduzione analitica delle singole commissioni. | Non deducibile |
| Impresa – regime ordinario | La commissione rientra nei componenti negativi deducibili, con corretta contabilizzazione. | Deducibile |
Reverse charge e TD17
La prassi operativa più rischiosa è limitarsi a conservare i PDF delle fatture dei portali senza generare la corrispondente integrazione alla fattura elettronica TD17. Ogni portale ha una sede estera e fattura senza IVA italiana, scaricando sull’operatore italiano l’obbligo di integrazione.
Omettere l’integrazione della fattura del servizio comunitario con il codice TD17 espone il titolare di partita IVA (non il soggetto senza partita IVA), al rischio della contestazione di deducibilità di costo e di omesso reverse charge, con applicazione di sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa.
Il flusso corretto in regime ordinario
Per chi opera come impresa in regime ordinario, il processo deve essere strutturato in modo da gestire tutto il flusso adempiendo il tempo utile all’obbligo di integrazione reverse chargecon trasmissione al sistema di interscambio, questo fa sì che sia possibile dedurre il costo senza incorrere in sanzioni sull’IVA.
| 01 Ricezione fattura PDF dal portale estero | 02 Emissione TD17 entro il 15 del mese successivo | 03 IVA italiana in reverse charge | 04 Registrazione registro vendite e acquisti | 05 Costo tracciato e difendibile |
Profili fiscali su Booking e Airbnb
Molti portali (come Booking e Airbnb) prevedono la possibilità di applicare o meno IVA sulle commissioni in funzione della presenza della partita IVA del partner e della qualifica B2B/B2C. Su Booking e Airbnb, la corretta impostazione del profilo fiscale con inserimento dei dati IVA, scelta del regime, destinazione del servizio, condiziona il contenuto della fattura ricevuta.
Inserendo correttamente la propria partita IVA nel profilo del portale, consente al soggetto passivo di ricevere le fatture B2B senza iva estera, rendendo più lineare la gestione del reverse charge italiano.
Strumenti per automatizzare il flusso
Per studi professionali di commercialisti e strutture ricettive, la gestione manuale del reverse charge sulle commissioni dei portali è un’attività ripetitiva e ad alto rischio di errore. Esistono soluzioni specializzate che automatizzano l’intero flusso.
Un esempio è Autofattura.io una applicazione che utilizza un motore AI che riconosce fornitore, imponibile e valuta a partire dal PDF della fattura estera, suggerendo automaticamente il tipo documento TD17/TD18/TD19. Il flusso è molto semplice e, parte dal caricamento PDF → estrazione dati → generazione XML conforme SDI → invio e conservazione. Particolarmente utile per chi gestisce commissioni ricorrenti da più portali.

Altri software di fatturazione elettronica (Fatture in Cloud, CloudFinance, NTS) offrono moduli dedicati alla creazione di integrazioni TD17 per acquisti di servizi dall’estero. L’importante è che ogni fattura di commissione estera generi la corrispondente scrittura IVA richiesta dalla normativa, per evitare di incorrere in sanzioni.
La gestione professionale è spesso necessaria Se la commissione è gestita in modo improvvisato, il risultato è duplice: la si subisce economicamente e, in più, si rischiano errori IVA che possono generare sanzioni e contestazioni sul costo. Una gestione professionale parte dall’analisi del regime (privato, forfettario, ordinario), verifica la natura dell’attività (locazione breve vs attività ricettiva imprenditoriale) e integra strumenti dedicati per trasformare un flusso critico in un processo standard, tracciato e fiscalmente sostenibile.














Giovanni Emmi
Dottore Commercialista