Collegamento POS e registratori di cassa obbligatorio, dal 5 marzo scattano i controlli: chi rischia

L'obiettivo, come dichiarato, è l'incremento dell'emissione degli scontrini elettronici e l'innalzamento del livello di fedeltà fiscale

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Durante un recente convegno presso la Confcommercio, Paolo Savini, vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato nuovi controlli dal 5 marzo 2026 per gli esercenti obbligati a collegare i registratori di cassa e i sistemi di pagamento elettronico (POS). L’amministrazione finanziaria ha programmato infatti l’invio di una serie di lettere di compliance, che saranno trasmesse in presenza di specifiche anomalie nel flusso dei dati.

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Registratori di cassa e POS, al via i controlli: chi rischia

A rischiare una verifica fiscale sono soprattutto gli operatori che registrano uno scostamento significativo tra i pagamenti tracciati dai circuiti finanziari e i corrispettivi trasmessi telematicamente. Il Fisco può ora confrontare automaticamente le somme transitate sul POS con quelle dichiarate telematicamente alla chiusura della cassa. Grazie a un sistema di monitoraggio attivo già dal 2022, l’Agenzia delle Entrate riceve dalle banche i dati di tutti i pagamenti digitali ricevuti dagli esercenti. Quindi, se i conti non tornano e si registra una differenza significativa, scatta la segnalazione per verificare l’anomalia. Questo può avvenire, per esempio, se si incassano pagamenti con carta o bancomat senza emettere il relativo scontrino elettronico.

Per evitare contestazioni e mettersi in regola, commercianti e professionisti possono procedere alla verifica dei propri strumenti di pagamento sul sito dell’AdE. Accedendo al portale, nella sezione “fatture e corrispettivi”, sarà possibile prendere visione di una lista – già pronta – che riporta i POS utilizzati e il totale degli incassi registrati. Dal 2022, le banche e le società che gestiscono i POS (gli acquirer) inviano all’Agenzia delle Entrate i dati di ogni pagamento con carta o bancomat. Il compito dell’esercente è quindi verificare che queste informazioni siano esatte, confermandone il collegamento con il terminale POS e il relativo registratore di cassa telematico.

Se si procede al censimento, eventuali piccole differenze tra scontrini e pagamenti POS possono essere giustificate o corrette facilmente. Se si ignora la scadenza, il sistema etichetta automaticamente l’attività come “irregolare”, facendo scattare l’invio di una lettera di compliance.

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Come funziona la correzione spontanea

In ogni caso, come chiarito dai vertici dell’Agenzia, la richiesta di chiarimenti ha come scopo quello di segnalare eventuali criticità che, anche se emerse, non comportano subito l’irrogazione di una multa. Le lettere, al contrario, avviano una fase di confronto, durante la quale il contribuente può procedere a regolarizzare la propria posizione con una correzione spontanea. Le strade, a questo punto, sono due, ovvero: la giustificazione dell’errore e il ravvedimento operoso.

Nel primo caso, se lo scostamento è dovuto a un problema tecnico (ad esempio, il POS ha funzionato ma il registratore di cassa era temporaneamente fuori uso o non connesso), l’esercente può spiegare l’accaduto e fornire le prove del guasto, chiudendo la pratica senza esborsi. Se invece si rende conto che uno o più scontrini non sono stati effettivamente emessi, può rimediare pagando il dovuto in autonomia. Con il ravvedimento le sanzioni vengono ridotte (spesso a una piccola frazione del minimo) rispetto a quanto si pagherebbe a seguito di un controllo fisico.

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Le sanzioni previste

Il mancato collegamento tecnico tra terminale di pagamento (POS/SoftPOS) e RT è punito con una sanzione che varia da 1.000 a 4.000 euro. Per ogni operazione di pagamento elettronico non correttamente memorizzata o trasmessa, invece, la sanzione è di 100 euro, con un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre, a condizione che la violazione non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta. Infine, se il disallineamento tra incasso POS e scontrino nasconde un’omissione fiscale, la sanzione è pari al 70% dell’IVA dovuta (precedentemente 90% prima della riforma fiscale), con un importo minimo di 300 euro per singola operazione.

Sanzioni accessorie

In presenza di violazioni ripetute o di particolare entità, qualora vengano accertate 4 violazioni distinte in giorni diversi nell’arco di un quinquennio, scatta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. Se il totale dei corrispettivi non documentati correttamente supera la soglia di 50.000 euro tale sospensione può essere estesa fino a 6 mesi.

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