Quale aliquota IVA applicare alle riparazioni di protesi acustiche? I chiarimenti delle Entrate

Il quesito è stato presentato da un'associazione.

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Aliquota IVA riparazioni protesi acustiche

Con risposta n. 8/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dell’aliquota IVA applicabile alle riparazioni di protesi acustiche, fornendo un interessante chiarimento sul trattamento fiscale a cui sono sottoposte le attività di aggiustamento di questi dispositivi, utilizzati dalle persone con disabilità uditiva.

Aliquota IVA riparazioni protesi acustiche: il quesito

Un’associazione domanda all’Agenzia delle Entrate di chiarire se, in virtù di quanto contenuto nel punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, le operazioni di riparazione di protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva possano o meno essere soggette all’aliquota IVA agevolata al 4% invece che a quella ordinaria del 22%.

Nel supportare la propria istanza, l’associazione ricorda come la circolare n. 87 del 24 dicembre 1987 abbia stabilito l’applicazione dell’IVA ordinaria alle riparazioni, includendo in ciò sia il costo della manodopera che delle parti di ricambio.

Tuttavia, prosegue l’associazione, il d.P.R. succitato prevede anche l’aliquota IVA ridotta del 4% per le protesi e ausili per disabili, senza fare specifiche esclusioni per gli interventi di riparazione. Chiarisce inoltre che la riparazione delle protesi acustiche non implica la fornitura di un nuovo dispositivo, ma solo il ripristino delle funzionalità di un ausilio già posseduto dal soggetto con disabilità.

Il principio di tutela dei disabili

L’applicazione dell’aliquota ridotta garantirebbe per le persone con disabilità uditiva un minore aggravio economico, in linea con i principi di tutela stabiliti dalla normativa vigente e, in essa, con il Codice del terzo settore.

A margine di ciò, l’istante ritiene che per le operazioni di riparazione delle protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva, si debba applicare l’aliquota IVA agevolata del 4%, in conformità con il trattamento già previsto per la fornitura delle stesse protesi.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riepiloga la correttezza delle indicazioni fornite dall’istante, con particolare riferimento all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% per le cessioni di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi. La norma stabilisce in generale l’applicabilità della stessa aliquota ridotta per le cessioni di protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

Appare dunque evidente come le disposizioni facciano riferimento alla sola operazione di cessione degli apparecchi, senza effettuare alcun espresso richiamo alle prestazioni di riparazioni. Viene dunque richiamata la circolare 24 dicembre 1987, n. 87, laddove si chiarisce come l’operazione di riparazione delle protesi acustiche è da intendersi come una prestazione di servizio e, come tale, soggetta al tributo nella misura ordinaria.

Occorre dunque comprendere se possano esservi delle possibili riconduzioni ad altre norme, sufficienti per inquadrare le operazioni di riparazione nell’ambito dell’aliquota agevolata.

Le opportunità sembrano però scarse. La Tabella A sopra citata, per esempio, non prevede alcuna voce in cui sia possibile ricomprendere le riparazioni delle protesi.

Ancora, per quanto in riferimento alle spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità, la risoluzione 17 settembre 2002, n. 306/E, precisa come l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% non spetta in relazione alle prestazioni di manutenzione e di riparazioni in genere, ma solamente sulle prestazioni rese dalle officine per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate, comunque utilizzate per l’adattamento stesso.

Si deve inoltre escludere che le prestazioni di riparazione in esame rientrino in quelle previste dall’art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce che per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di opera, di appalto e simili, che hanno per oggetto la produzione di beni, e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

Il Fisco ricorda poi che lo scopo della disposizione è evitare l’applicazione di aliquote differenti a seconda del fatto che un bene sia acquisito in seguito ad un contratto d’opera, d’appalto o simili, ovvero di compravendita. A chiarire ulteriormente il tutto è arrivata la circolare 6 dicembre 1975, n. 43, che precisa come rientrino nel concetto di produzione di cui all’art. 16, comma 3, tutte le lavorazioni dei beni, includendo in ciò il montaggio, le trasformazioni e le modificazioni, con esclusione solo delle operazioni di riparazione, perché la prestazione di riparazione è da intendersi come appartenente a una fase successiva alla produzione del bene.

Nel confermare la posizione espressa con la circolare n. 87 del 24 dicembre 1987, l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che alle prestazioni di riparazione destinate a persone con disabilità uditiva si debba applicare l’imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 22%.

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Roberto Rais

Giornalista e autore

Giornalista e autore, consulente e coordinatore editoriale, collabora con agenzie di stampe e società editoriali italiane ed estere specializzate in economia e finanza, gestione di impresa e organizzazione aziendale.

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