Aiuti di stato non registrati: come rimediare agli errori e ridurre le sanzioni

Le imprese che accedono agli aiuti di Stato devono procedere alla loro registrazione. Se questo non è avvenuto, è possibile rimediare con gli strumenti dell'Agenzia delle Entrate.

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Tra i beneficiari di molti aiuti di Stato e in regime “de minimis” ci sono principalmente le piccole e medie imprese italiane, che accedono a particolari sostegni nel limite di 300.000 euro nel giro di tre anni (con regole diverse per settori specifici).

Un obbligo di legge importante è quello di dichiarare allo Stato gli aiuti già percepiti, tramite una procedura telematica apposita. Per chi non ha registrato correttamente questi aiuti però ora il fisco garantisce una soluzione per rimediare all’errore e ridurre le sanzioni.

Aiuti di stato non registrati: come correggere

Per garantire uno strumento per rimediare alla situazione, il fisco ha delineato le linee guida da seguire con un provvedimento di quest’anno. Le imprese quindi possono avvalersi di una procedura di correzione spontanea.

Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate invia ai soggetti coinvolti un documento che richiede di adempiere all’integrazione dei dati, che indica quali sono tutti i dati relativi al soggetto specifico e quali le situazioni di anomalia. Nel dettaglio, il soggetto può visionare nel documento queste informazioni:

  • il proprio codice fiscale e la denominazione;
  • numero identificativo;
  • data della comunicazione;
  • codice atto;
  • anno di imposta di riferimento;
  • data e protocollo che riguardano le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 in riferimento al 2021;
  • dati sugli aiuti di Stato in regime de minimis soggetti all’anomalia, per cui non è stato possibile procedere alla registrazione correttamente;
  • modalità con cui il contribuente può accedere a sanzioni ridotte o risolvere l’errore.

Per correggere gli errori, il contribuente può effettuare una dichiarazione integrativa, sempre utilizzando gli strumenti online disposti dall’Agenzia delle Entrate. Questo è valido nel caso di errori commessi nelle diverse sezioni dedicate agli aiuti di Stato, come il codice Ateco, il settore, il codice della regione e del Comune, la dimensione dell’impresa e la tipologia dei costi a cui ci si riferisce.

Quali sono le sanzioni in caso di errori

Non dichiarare o dichiarare erroneamente gli aiuti di Stato percepiti conduce in ogni caso a delle sanzioni, per cui il contribuente può solamente intervenire con una riduzione, correggendo in modo spontaneo le omissioni.

Se la registrazione non è avvenuta, ma la causa non è data da un errore di compilazione, il contribuente si trova nella condizione di dover restituire i sostegni percepiti, per intero e con gli interessi. Questo accade per diretta conseguenza del funzionamento stesso di questo tipo di sostegni.

Chi viene sanzionato può comunque beneficiare di una riduzione degli importi tramite ravvedimento operoso, una modalità utilizzata anche per altri tipi di adempimenti spontanei. La riduzione può variare da un decimo del minimo a un quinto del minimo, in base al tempo trascorso dal mancato adempimento. Per procedere si può contattare l’Agenzia delle Entrate o utilizzare il portale online alla propria area riservata.

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