Legge di Bilancio 2026: tutte le agevolazioni per le imprese, agricoltura e ZES unica

Dal ritorno della deduzione per l’iperammortamento alla ripartizione dei fondi per la ZES unica nel Mezzogiorno: analisi tecnica delle misure per gli investimenti 2026-2028 e regole di cumulabilità.

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La legge di Bilancio 2026 ha introdotto e riformato diverse misure a beneficio di imprese agricole, industriali e commerciali. Il panorama delle agevolazioni per il settore diventa quindi più articolato e complesso rispetto agli anni precedenti. La coesistenza di iperammortamento, credito ZES unica (sia ordinario sia agricolo), Nuova Sabatini e credito 4.0 Agricoltura impone ai professionisti e alle imprese un’attenta analisi combinata delle misure disponibili, anche alla luce delle regole di cumulabilità. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

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Iperammortamento 2026: l’addio al credito d’imposta e il ritorno alla deduzione

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) segna un cambio di paradigma rispetto ai crediti d’imposta di Industria 4.0 e Transizione 5.0, reintroducendo il meccanismo dell’iperammortamento sotto forma di agevolazione extracontabile. Si tratta, in sintesi, di una variazione in diminuzione ai fini IRES/IRPEF e non rilevante ai fini IRAP, che consiste nella maggiorazione del costo fiscale degli investimenti, deducibile lungo il periodo di ammortamento del bene o di durata del contratto di leasing.

Soggetti beneficiari e beni strumentali 4.0 ammissibili

L’agevolazione si rivolge ai titolari di reddito d’impresa che rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità contributiva. Restano esclusi i professionisti, i lavoratori autonomi, i contribuenti in regime forfettario, le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale o tramite forfetizzazione, nonché le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

I beni si dividono in due macro-categorie. Il primo gruppo comprende i beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, dotati di caratteristiche 4.0 ai sensi degli allegati IV e V alla L. 199/2025, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il secondo gruppo riguarda i beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con specifico riferimento, per la fonte solare, agli impianti fotovoltaici con moduli conformi all’art. 12, lettere b) e c), del D.L. 181/2023.

I beni devono essere prodotti in Stati membri dell’UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo e possono essere acquisiti in proprietà o in locazione finanziaria. Per i beni immateriali è ammessa anche la licenza d’uso, a condizione che siano iscrivibili nell’attivo patrimoniale alla voce B.I.3. Il periodo temporale di riferimento va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo i criteri di competenza stabiliti dall’art. 109 del TUIR.

Calcolo della Maggiorazione a scaglioni e cumulabilità

La maggiorazione del costo si articola su tre scaglioni: +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; +100% per la fascia da 2,5 a 10 milioni di euro; +50% per la fascia da 10 a 20 milioni di euro. L’agevolazione è cumulabile con altre misure agevolative fino alla concorrenza del 100% del costo sostenuto.

Un aspetto rilevante riguarda le imprese in perdita. L’iperammortamento incrementa la perdita fiscale riportabile a nuovo, con conseguente allungamento del periodo temporale di fruizione dell’agevolazione.

La cessione del bene o la sua delocalizzazione all’estero nel periodo di deduzione comporta la perdita del diritto a dedurre le quote residue. Tuttavia, se nello stesso esercizio viene effettuato un investimento sostitutivo in un bene con caratteristiche analoghe o superiori, la fruizione si mantiene. Se il costo dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene dismesso, la deduzione prosegue limitatamente alla concorrenza del costo del nuovo bene.

La comunicazione al GSE è un adempimento costitutivo

L’accesso all’agevolazione richiede un iter procedurale articolato in tre fasi. In primo luogo, una comunicazione preventiva con indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti programmati: il GSE comunica l’esito delle verifiche entro 10 giorni dal rilascio della ricevuta. Segue una comunicazione di conferma con acconto, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione. Infine, la comunicazione di completamento, da inviare entro il 15 novembre 2028.

Sul piano documentale, è richiesta una perizia tecnica che attesti la conformità dei beni e l’interconnessione (autocertificazione possibile fino a 300.000 euro), la documentazione di origine attestante la produzione UE/SEE, e una certificazione contabile di conformità rilasciata dal revisore legale.

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Credito d’imposta ZES unica: proroga al 2028 e nuovi stanziamenti

Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica è stato prorogato fino al 31 dicembre 2028. Il beneficio si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con uno stanziamento complessivo di 4,05 miliardi di euro così ripartiti: 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Il trend decrescente delle risorse rende strategica una programmazione tempestiva degli investimenti.

Investimenti minimi e aliquote per le imprese del Mezzogiorno

Il credito spetta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione nella ZES unica. Sono agevolabili macchinari, impianti e attrezzature, nonché immobili nella misura massima del 50% dell’investimento complessivo. Non sono ammessi progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Le aliquote massime teoriche sono differenziate per dimensione d’impresa: fino al 60% per le piccole imprese; fino al 50% per le medie imprese; fino al 40% per le grandi imprese. L’aliquota effettivamente fruibile dipende dal rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, secondo il meccanismo di riproporzionamento già noto.

Calendario delle comunicazioni

Il meccanismo prevede due fasi comunicative per ciascun anno. La comunicazione preventiva va presentata all’Agenzia delle Entrate nelle seguenti finestre:

  • dal 31 marzo al 30 maggio 2026 per le spese 2026;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2027 per le spese 2027;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2028 per le spese 2028.

A pena di decadenza, la comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti deve essere trasmessa nelle finestre, dal 3 al 17 gennaio 2027 per gli investimenti 2026, dal 3 al 17 gennaio 2028 per gli investimenti 2027, dal 3 al 17 gennaio 2029 per gli investimenti 2028.

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ZES unica agricoltura: cosa cambia per il settore primario

La legge di Bilancio 2026 ha previsto un’apposita dotazione di 50 milioni di euro per il credito d’imposta ZES unica agricoltura, con regole parzialmente differenti rispetto alla misura generale.

Il beneficio spetta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nella ZES unica, inclusi macchinari, impianti, attrezzature, immobili e terreni. Per gli immobili vale il limite del 50% dell’investimento complessivo, mentre il costo del terreno non può superare il 10% del valore totale dell’investimento. La soglia minima di investimento è significativamente più bassa rispetto alla ZES ordinaria, di 50.000 euro anziché 200.000 euro.

Una recente precisazione dell’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di accesso al credito anche per le aziende agricole che determinano il reddito secondo le rendite catastali e non in modo analitico.

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La Nuova Sabatini 2026: rifinanziamento e tassia agevolati per le PMI

La Nuova Sabatini riceve un significativo incremento delle risorse di 200 milioni aggiuntivi per il 2026 e 450 milioni per il 2027, portando la dotazione 2026 a complessivi 300 milioni di euro. L’agevolazione sostiene gli investimenti per l’acquisto o l’acquisizione in leasing o finanziamento bancario di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.

Beneficiari

Possono accedere alla misura le micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, non destinatarie di ordini di recupero di aiuti illegali, non in stato di difficoltà ai sensi della normativa europea, e con sede legale o almeno un’unità locale in Italia.

Settori e beni ammissibili

L’ambito settoriale è stato esteso a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con la sola esclusione delle attività finanziarie e assicurative (sezione L della classificazione ATECO 2025). I beni devono essere nuovi, classificabili nelle immobilizzazioni materiali alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile, ovvero consistere in software e tecnologie digitali. Sono esclusi terreni, fabbricati, beni usati o rigenerati e immobilizzazioni in corso e acconti. È richiesta l’autonomia funzionale dei beni e la correlazione all’attività produttiva dell’impresa.

Entità del contributo

Il contributo ministeriale è calcolato in misura pari al valore degli interessi su un finanziamento convenzionale di cinque anni, pari all’importo dell’investimento, a un tasso del 2,75% per investimenti ordinari (corrispondente a circa il 7,7% dell’investimento) e del 3,575% per investimenti 4.0 (circa il 10% dell’investimento).

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Credito d’imposta 4.0 agricoltura: aliquote e massimali di spesa

La legge di Bilancio 2026 introduce un credito d’imposta specifico per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura. L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026.

Il beneficio spetta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 ed è pari al 40% del costo per investimenti fino a 1 milione di euro. Il credito è soggetto a un limite massimo di spesa per ciascun anno del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La misura è attualmente in attesa del decreto ministeriale attuativo.

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Giovanni Emmi

Dottore Commercialista

Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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