Intelligenza artificiale, il Senato approva la legge IA: regole su sanità, lavoro e giustizia

Il testo sull'IA diventa legge. Stabilite le regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, uso dei dati e campi di applicazione.

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Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge delega al Governo sull’intelligenza artificiale con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti. Un passaggio da testo a legge che segna l’avvio di una disciplina organica in materia, costruita attorno a 28 articoli suddivisi in quattro capi.

Il provvedimento stabilisce princìpi per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo e l’applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale. La norma, si legge, promuove un utilizzo definito “corretto, trasparente e responsabile” e fondato su una visione antropocentrica. L’obiettivo è coglierne le opportunità, ma con un presidio costante sui rischi economici, sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali.

Si tratta di un passo iniziale, perché entro un anno il governo dovrà poi adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa italiana all’AI Act europeo. Decreti che dovranno anche introdurre regole precise per l’utilizzo dei dati e per l’addestramento dei sistemi basati su algoritmi.

Il disegno di legge era stato approvato in Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024, dunque prima della definitiva adozione a livello europeo dell’AI Act (Regolamento 2024/1689). La tempistica ha causato inizialmente qualche disallineamento rispetto alla normativa europea, sia terminologico che sostanziale. Molti di questi punti sono stati corretti nel corso del passaggio parlamentare.

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IA sul lavoro

In ambito lavorativo, la legge sull’intelligenza artificiale istituisce un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare rischi e benefici. Il testo introduce l’obbligo per il datore di lavoro o il committente di informare i lavoratori sull’utilizzo dell’IA nei processi.

Lo stesso dovere di trasparenza tocca anche i professionisti. I freelance e gli autonomi che affiancano le aziende in attività di consulenza o servizi dovranno comunicare ai propri clienti l’impiego di sistemi automatizzati o di tool AI.

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Sanità e tutela dei pazienti

Uno dei capitoli centrali riguarda la sanità. L’impiego di strumenti di intelligenza artificiale sarà consentito solo a determinate condizioni: potrà rappresentare un supporto per diagnosi e cure, ma senza mai sostituire la decisione finale del medico.

Ai pazienti dovrà essere garantito il diritto all’informazione, con comunicazioni chiare sull’uso della tecnologia nei percorsi assistenziali. La legge stabilisce inoltre alcuni principi generali: non discriminazione, trasparenza, inclusione sociale, accuratezza e sicurezza dei sistemi.

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Sicurezza nazionale

Un intero capitolo è dedicato alle attività di sicurezza e difesa. Seguendo l’impostazione dell’AI Act, che riserva agli Stati membri la piena competenza sulla sicurezza nazionale, restano escluse dall’applicazione della legge le operazioni svolte a fini di intelligence e difesa dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall’Aise, dall’Aisi, dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.

La legge precisa però che tali attività non devono compromettere il metodo democratico della vita politica né la libertà del dibattito pubblico. Inoltre, i trattamenti di dati a fini di sicurezza nazionale dovranno rispettare le garanzie fissate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Giustizia e contrasto agli abusi

La legge interviene anche sul fronte giudiziario. Viene introdotto nel Codice penale il reato di “illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di IA”, con pene che vanno da uno a cinque anni se il fatto provoca un danno ingiusto.

L’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale con modalità insidiose viene riconosciuto come circostanza aggravante comune. Le pene aumentano di un terzo nei casi di sostituzione di persona, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e aggiotaggio.

Il ministero della Giustizia riceve inoltre una delega per predisporre strumenti di contrasto, anche cautelari, in sede civile, amministrativa e penale. Questi strumenti dovranno consentire di inibire la diffusione e rimuovere contenuti illecitamente generati.

Quanto all’attività giudiziaria, il testo chiarisce che ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge resta prerogativa esclusiva dei magistrati.

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Diritto d’autore

La legge si esprime anche sulla tutela del diritto d’autore. In particolare stabilisce che le opere realizzate con il contributo dell’intelligenza artificiale possono essere tutelate, purché vi sia un apporto umano creativo, rilevante e dimostrabile. Norma perfettamente in linea con la giurisprudenza europea, che lega la protezione al carattere intellettuale umano della creazione.

Sono inoltre disciplinate le eccezioni di text and data mining, cioè l’estrazione di testi e dati da opere o materiali accessibili in rete. Viene consentito l’uso dei contenuti per alimentare sistemi di IA, anche generativa, purché nel rispetto di condizioni definite dalla legge e con la possibilità per i titolari dei diritti di esercitare un opt-out.

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Alcune criticità

L’approvazione della legge ha sollevato i primi rilievi critici.

Tra i punti più discussi c’è la scelta di individuare Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) e Acn (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. Alcune voci del settore forense hanno osservato che sarebbe stato meglio affidare il compito a un’autorità indipendente, più adatta a garantire la tutela dei diritti fondamentali ed evitare sovrapposizioni con il Garante per la privacy.

Altri hanno sollevato dubbi sul carattere stesso del provvedimento, considerato più un segnale politico che un intervento sostanziale. Le deleghe ampie attribuite al governo e alcune disposizioni di difficile applicazione pratica, come il divieto di accesso alle tecnologie IA per i minori di 14 anni senza consenso dei genitori, rischiano di restare enunciati privi di reale efficacia.

E ancora. Altri rilievi riguardano la disciplina sanitaria, accusata di mancare di dettagli sulla qualità dei dati utilizzabili, e il diverso grado di protezione riconosciuto agli interessi economici degli organizzatori di eventi sportivi rispetto ai diritti dei singoli atleti.

La fase di attuazione della legge attraverso i decreti legislativi sarà un passaggio chiave per chiarire i nodi rimasti aperti. E capire se concretamente il dl IA avrà un impatto.

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