- L’assegno di mantenimento in generale va inserito nella Dsu se il soggetto che lo percepisce non presenta dichiarazione dei redditi (ad esempio le casalinghe) invece non va inserito se presenta normale dichiarazione dei redditi da lavoro.
- Il fisco prevede adempimenti distinti, a seconda che si tratti di assegno di mantenimento per l’ex coniuge o per i figli, distinguendo ulteriormente tra minorenni e maggiorenni.
- Se l’ex coniuge smette di versare l’assegno o lo riduce, in alcuni casi si può richiedere l’Isee corrente.
L’assegno di mantenimento è previsto in caso di separazione o divorzio per il sostentamento dell’ex-coniuge (a specifiche condizioni) e dei figli. Di fatto, rappresenta un reddito di cui l’ex coniuge beneficiario dispone, così come nel caso dei figli minorenni.
Per rispondere dunque alla domanda se l’assegno di mantenimento va nell’Isee è necessario distinguere le casistiche più comuni, alla luce degli ultimi aggiornamenti disponibili, che riguardano la compilazione di Dsu e Isee. In alcuni casi questo assegno va dichiarato, mentre in altri non è necessario.
Questo assegno è in tutto e per tutto un reddito ma, per una sua dichiarazione corretta, bisogna distinguere tra dichiarazione dei redditi e Dsu ai fini del calcolo Isee.
Indice
Assegni periodici per il coniuge nell’Isee
L’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, più propriamente detto divorzile, va versato nel momento in cui quest’ultimo ne ha bisogno economicamente per l’autosufficienza (anche se lavora, in alcune circostanze).
Nel caso, ad esempio, di una casalinga che è disoccupata (che quindi non procede con la dichiarazione dei redditi annuali, non lavorando), l’unica fonte di reddito disponibile è rappresentata proprio dall’assegno periodico che l’ex marito le versa.
Ecco allora che è tenuta a dichiarare quanto percepito nel Quadro fc8 della Dsu. Il Quadro fc5 invece va compilato inserendo gli importi percepiti in favore dei figli.
Se invece l’ex coniuge beneficiario presenta regolare dichiarazione dei redditi, allora l’assegno divorzile figura quale reddito “assimilato”, già automaticamente considerato nel computo, quindi non va indicato nella Dsu (che è indispensabile al fine del calcolo Isee).
L’ex coniuge che invece è tenuto a versare l’assegno divorzile e di mantenimento per i figli, può dedurre i relativi importi dai redditi imponibili e quindi abbassare il suo Isee.
Assegni di mantenimento dei figli e Isee 2025
Come anticipato, nel momento in cui si tratta di assegni di mantenimento per i figli, i relativi importi vanno inseriti nel Quadro fc5 della Dsu e questo va fatto sempre, sia se l’ex coniuge beneficiario è disoccupato sia che invece proceda con la personale dichiarazione dei redditi.
Nessun problema si pone per i figli minorenni, che appunto vivono con il cosiddetto genitore “collocatario”, beneficiario del sostentamento economico. Nel caso invece di assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, questi ultimi possono scegliere se riceverlo direttamente oppure lasciarne la gestione al genitore con cui vivono.
Ad ogni modo, il genitore beneficiario degli assegni per il figlio è tenuto a dichiararli nella propria Dsu, fino al raggiungimento della maggiore età, dopodiché gli importi dovranno figurare nella Dsu del figlio.
Quindi, in questo caso, l’assegno di mantenimento va nell’Isee, perché inserendo gli importi nella Dsu, questi rappresentano un reddito rilevante ai fini del calcolo Isee.
A ogni modo, è bene evidenziare che gli assegni vanno riportati per quanto effettivamente percepiti, come stabilito dall’art. 4, comma 2, lett. e del D.P.C.M. n. 159/20131 (quindi secondo il principio di cassa) e non in base all’assegnazione teorica (per competenza).
L’assegno di mantenimento per i figli fa reddito?
Una distinzione tra dichiarazione ai fini Isee e reddito imponibile (da calcolare nella dichiarazione dei redditi) a questo punto è indispensabile, per chiarire eventuali dubbi. Infatti, se l’assegno di mantenimento va obbligatoriamente inserito nella Dsu ai fini Isee, non va invece ad incidere sulle tasse.
La dichiarazione fotografa la situazione reddituale di un soggetto, includendo tutti i redditi che percepisce, da lavoro, da pensione, da patrimonio, di capitale e via di seguito.
Nella Dsu, oltre al reddito, si riportano le informazioni di tipo patrimoniale e i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare. In questo contesto, figurano per l’appunto gli importi relativi agli assegni di mantenimento, sia in favore dell’ex-coniuge che dei figli.
Questo significa che gli assegni periodici non concorrono alla formazione del reddito imponibile (e quindi su di essi non si paga l’Irpef) ma si considerano per calcolare l’Isee, che attesta la situazione economica dell’intera famiglia.
L’assegno di mantenimento non più percepito, va dichiarato?
A tal proposito, per rispondere è necessario fare nuovamente riferimento alla differenza tra assegno divorzile e assegni di mantenimento per i figli.
Infatti, per quanto riguarda l’assegno dovuto all’ex-coniuge, se per qualsiasi motivo cessa di arrivare o si riduce di almeno il 25%, ecco che è possibile rivedere l’Isee e aggiornarlo (in maniera tale da abbassarlo), senza dover attendere una nuova Dsu.
In queste circostanze, se il reddito percepito tramite assegni si riduce di almeno un quarto del suo valore, allora è possibile richiedere il cosiddetto Isee corrente, che per l’appunto rispecchia la situazione economica recente e peggiorata, in maniera tale da procedere con il calcolo del nuovo Isee che risulterà necessariamente più basso e quindi più vantaggioso. Un chiarimento è dato anche dalla risposta INPS con la Faq n. 4 del 09.11.20212.
Diversamente invece accade per quanto concerne l’assegno in favore dei figli. Nel momento in cui gli assegni non vengono più erogati dall’ex coniuge, purtroppo la normativa non prevede la possibilità di tale aggiornamento e quindi bisognerà aspettare la prima Dsu utile per modificare la situazione.
- Art. 4, comma 2, lett. e del D.P.C.M. n. 159/2013, INPS, servizi2.inps.it ↩︎
- Faq Isee corrente, INPS, servizi2.inps.it ↩︎
Natalia Piemontese
Giornalista