- Le soglie del forfettario sono due, non una: fino a 85.000 euro si resta nel regime, tra 85.001 e 100.000 si esce dall’anno successivo, oltre 100.000 si esce subito con IVA immediata;
- Conta l’incassato, non il fatturato: si possono avere fatture emesse per 95.000 euro ed essere ancora nel regime se in banca ne sono entrate 80.000;
- Con la risposta 68/2026 l’Agenzia ha chiarito che i compensi incassati per errore del committente e restituiti non contano ai fini della soglia.
Superare gli 85.000 euro nel regime forfettario non è un semplice cambio di aliquota: fa scattare adempimenti contabili, previdenziali e IVA che cambiano il modo di gestire la partita IVA. Ma prima di allarmarsi conviene capire una cosa che moltissimi ignorano: le soglie sono due e producono effetti opposti, e quello che conta non è quanto si è fatturato ma quanto si è effettivamente incassato. Questa guida spiega cosa succede in ciascuno dei due scenari, cosa fare e quali sono le trappole più costose.
Indice
- Le due soglie del forfettario: 85.000 e 100.000 euro
- Conta l’incassato, non il fatturato
- Sforamento tra 85.001 e 100.000 euro: l’uscita differita
- Sforamento oltre 100.000 euro: la decadenza immediata
- Il caso della risposta 68/2026: i compensi incassati per errore
- Il paradosso della soglia: perché 86.000 può rendere meno di 85.000
- Cosa fare adesso: la checklist
Le due soglie del forfettario: 85.000 e 100.000 euro
Il regime forfettario aggancia la permanenza al rispetto di due limiti di incasso, introdotti nella forma attuale dalla Legge di Bilancio 2023. Non producono la stessa conseguenza: la differenza tra fermarsi a 99.000 euro e arrivare a 101.000 è enorme, e vale la pena conoscerla prima di emettere l’ultima fattura dell’anno.
| Cosa cambia | Sforamento moderato da 85.001 a 100.000 € | Sforamento critico oltre 100.000 € |
|---|---|---|
| Quando esci | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Subito, dalla fattura che sfora |
| IVA nell’anno in corso | No, resti senza IVA fino al 31 dicembre | Sì, dall’operazione che supera la soglia |
| Imposte dell’anno | Imposta sostitutiva 5% o 15% | IRPEF ordinaria a scaglioni su tutto il reddito |
| Ritenuta d’acconto | No, per tutto l’anno | Sì, sugli incassi dopo lo sforamento |
In sintesi: sotto i 100.000 euro l’anno in corso è salvo e cambia tutto solo dal 1° gennaio successivo. Oltre i 100.000 il regime salta all’istante, con effetti retroattivi sull’operazione che ha fatto scattare il superamento.
Conta l’incassato, non il fatturato
È l’errore più diffuso, e nasce da un’abitudine ragionevole: si guardano le fatture emesse per capire a che punto si è. Nel forfettario, però, vale il principio di cassa. Contano solo le somme effettivamente entrate in banca entro il 31 dicembre, non quelle fatturate.
La conseguenza pratica è concreta e spesso salvifica. Un professionista può aver emesso fatture per 95.000 euro ma, se i clienti gli hanno pagato solo 80.000 euro entro fine anno, è ancora dentro il regime: i 15.000 euro fatturati ma non incassati concorreranno alla soglia dell’anno in cui verranno effettivamente pagati.
Funziona anche al contrario, ed è qui che si nascondono le sorprese: una fattura emessa a dicembre 2025 e incassata a gennaio 2026 pesa sul 2026. Chi a fine anno è vicino alla soglia ha quindi un margine di manovra legittimo sui tempi di incasso, ma deve monitorare gli accrediti bancari, non il registro delle fatture.
Le voci accessorie che fanno cumulo (e quelle che no)
Nel calcolo non entra solo l’onorario. Alcune voci addebitate in fattura gonfiano il progressivo verso gli 85.000 euro, altre no, e la distinzione non è intuitiva:
- L’imposta di bollo da 2 euro riaddebitata al cliente concorre ai ricavi e alla soglia. Se invece resta a carico del professionista, non conta;
- La rivalsa INPS del 4% della Gestione Separata concorre, perché è una maggiorazione del compenso concordata col cliente;
- Il contributo integrativo alle casse professionali (il 4% di avvocati, geometri e simili) non concorre: non è ricavo e non pesa sulla soglia.
Chi naviga vicino al limite e riaddebita il bollo su ogni fattura può ritrovarsi sopra soglia per poche decine di euro di marche da bollo. Vale la pena tenerne conto già a novembre.
Sforamento tra 85.001 e 100.000 euro: l’uscita differita
È lo scenario più gestibile. Chi incassa oltre 85.000 euro ma resta entro i 100.000 mantiene il forfettario fino al 31 dicembre: nessuna comunicazione da inviare, nessuna fattura da rettificare, imposta sostitutiva su tutto l’anno come sempre. Il cambiamento arriva dal 1° gennaio successivo, quando si passa automaticamente al regime semplificato o ordinario.
Da quel momento la gestione cambia radicalmente. Ecco cosa comporta il passaggio:
- IVA in fattura. Su ogni fattura emessa dal 1° gennaio va addebitata l’IVA in rivalsa. Per chi lavora con clienti privati significa alzare il prezzo finale del 22%, o comprimere il proprio margine per restare competitivi;
- Ritenuta d’acconto del 20%. I compensi verso committenti che sono sostituti d’imposta subiscono la ritenuta alla fonte;
- Reddito analitico. Finisce il coefficiente di redditività: il reddito si calcola per differenza tra ricavi e costi realmente documentati. Diventa fondamentale conservare e registrare ogni spesa;
- Registri IVA e contabilità. Vanno attivati i registri di vendite e acquisti e le scritture contabili richieste dall’attività.
C’è però un’opportunità di cassa da non perdere nel passaggio, valida per le transizioni operative nel 2026: chi ha merce in magazzino può recuperare, tramite la rettifica della detrazione, l’IVA non detratta al momento dell’acquisto delle scorte ancora invendute. Per un negozio con stock importante è un rimborso significativo, ma va gestito in dichiarazione con il commercialista.
Sforamento oltre 100.000 euro: la decadenza immediata
Qui la situazione è più delicata, perché gli effetti scattano nell’anno in corso e toccano l’operazione stessa che ha fatto superare la soglia. Con la circolare 32/E del 2023 l’Agenzia ha chiarito i tempi: l’IVA si applica a partire dall’incasso che supera i 100.000 euro, e l’intera fattura sconta l’aliquota ordinaria, senza possibilità di spezzarla tra la parte sotto e quella sopra il limite.
La gestione delle fatture a cavallo dello sforamento è il punto più tecnico:
- Fatture già emesse senza IVA e non ancora incassate: restano senza IVA, perché l’emissione in regime forfettario ha “cristallizzato” l’operazione. Ma se l’incasso avviene dopo lo sforamento, quel compenso concorre al reddito IRPEF ordinario e subisce la ritenuta;
- La fattura che fa sforare, se emessa provvisoriamente senza IVA: obbliga a emettere una nota di variazione in aumento per la sola IVA, addebitandola al cliente e versandola.
Dallo stesso momento il professionista diventa sostituto d’imposta: subisce la ritenuta del 20% sui propri incassi e deve operarla sui pagamenti a terzi, versarla con F24 e certificarla. È un cambio di ruolo che richiede assistenza immediata, perché gli errori qui generano le contestazioni più pesanti.
Il caso della risposta 68/2026: i compensi incassati per errore
C’è una situazione che sembra una condanna e invece non lo è, grazie a un chiarimento recente dell’Agenzia. Il principio di cassa, applicato in modo rigido, rischiava di penalizzare chi sforava la soglia per un errore altrui.
Il caso esaminato riguarda un medico di medicina generale in regime forfettario, inquadrato per errore dalla propria ASP come se fosse un pediatra: nel 2024 aveva così incassato compensi che facevano superare gli 85.000 euro. L’errore è emerso nel 2025 e le somme non dovute sono state restituite integralmente, in parte con bonifico e in parte con trattenute. La Certificazione Unica, però, non era stata rettificata e continuava a riportare l’importo lordo.
Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026 l’Agenzia ha ribaltato una propria posizione precedente (la risposta n. 26 di poche settimane prima, di segno opposto) e stabilito che i compensi percepiti per errore e restituiti non concorrono alle soglie di 85.000 e 100.000 euro. Contano solo i compensi effettivamente spettanti in base al contratto.
Le condizioni per far valere questo principio sono precise:
- l’errore deve essere del committente o comunque non imputabile al contribuente;
- la restituzione deve essere documentata con bonifici, note di credito o trattenute, anche se avviene l’anno successivo;
- la mancata rettifica della CU da parte del committente non è un ostacolo: si può far prevalere la prova sostanziale con la documentazione bancaria.
Chi si trova in questa situazione, quindi, non deve dare per scontata la fuoriuscita: deve conservare tutto e documentare la restituzione. È esattamente il tipo di posizione in cui una verifica con un professionista, prima di rassegnarsi, evita di perdere il regime per un errore altrui.
Il paradosso della soglia: perché 86.000 può rendere meno di 85.000
C’è un effetto controintuitivo che vale la pena conoscere prima di accettare l’ultima commessa di dicembre. Il salto dall’imposta sostitutiva all’IRPEF progressiva è così brusco che incassare qualche migliaio di euro in più oltre gli 85.000 può far diminuire il netto in tasca.
Un esempio con un professionista in Gestione Separata, coefficiente di redditività al 78%, rende l’idea. A 85.000 euro di incassi nel forfettario, tra contributi e imposta sostitutiva al 15%, restano in tasca circa 60.000 euro netti. Passando al regime ordinario con un fatturato di poco superiore, l’IRPEF a scaglioni (fino al 43% oltre i 50.000 euro), le addizionali e i contributi calcolati sul reddito analitico riducono il netto in una forbice che, a seconda dei costi reali sostenuti, va dai 37.000 ai 42.000 euro.
Il risultato è una “zona morta”: superata di poco la soglia, per tornare al potere d’acquisto che si aveva a 85.000 euro nel forfettario bisogna arrivare a un fatturato ordinario stimato tra i 120.000 e i 125.000 euro. Chi si trova appena sopra il limite, quindi, ha davanti una scelta economica reale, non solo fiscale: a volte conviene dilazionare un incasso all’anno successivo, altre volte spingere con decisione ben oltre la soglia. Dipende dai costi che si sostengono, ed è una valutazione da fare con i numeri alla mano.
Oltre i 100.000: quando conviene passare a SRL
Chi supera stabilmente i 100.000 euro non ha come unica strada la ditta individuale in contabilità ordinaria. La SRL diventa un’alternativa efficiente, perché scinde il reddito della società da quello personale: l’utile aziendale sconta l’IRES fissa al 24% e l’IRAP, mentre la tassazione personale colpisce solo il compenso dell’amministratore e i dividendi effettivamente distribuiti. Si può trattenere utile in azienda per reinvestirlo, pagando la sola imposta fissa.
La SRL aggiunge anche la protezione del patrimonio personale, assente nella ditta individuale. Ha però costi di costituzione e gestione più alti (contabilità ordinaria, notaio, collegio in certi casi) che la rendono conveniente solo sopra una certa soglia di ricavi, indicativamente oltre gli 80.000-100.000 euro annui. Sotto quel livello i costi di struttura si mangiano i vantaggi.
Cosa fare adesso: la checklist
Se gli incassi si stanno avvicinando alla soglia o l’hanno già superata, questi sono i passaggi concreti, nell’ordine giusto:
- Conta gli incassi reali, non le fatture. Somma quello che è entrato in banca dal 1° gennaio, incluse bollo riaddebitato e rivalsa INPS 4%;
- Individuare lo scenario. Sotto 85.000 nessun problema; tra 85 e 100 si esce l’anno successivo; oltre 100 bisogna agire subito;
- In prossimità della soglia, valutare i tempi di incasso. Rinviare l’accredito di una fattura al 1° gennaio è legittimo e può salvare l’anno, ma va deciso guardando anche la “zona morta”;
- In caso di sforamento per errore del committente, non darsi per vinti. Va raccolta la documentazione della restituzione e verificata l’applicabilità della risposta 68/2026;
- In presenza di magazzino, predisporre la rettifica IVA a favore. È un recupero di cassa che nel 2026 è ancora pieno;
- Parla con un commercialista entro ottobre-novembre. La transizione si pianifica prima del 31 dicembre, non a gennaio a giochi fatti.
Sei vicino alla soglia e non sai se ti conviene fermarti o come gestire il passaggio? I commercialisti di PartitaIva.it possono analizzare la posizione specifica: incassi, costi, coefficiente e scenario di uscita.
Domande frequenti
No, se resti entro i 100.000 euro. In questo caso mantieni il regime forfettario fino al 31 dicembre, senza IVA e senza ritenuta, e passi al regime ordinario solo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’IVA immediata scatta solo se superi i 100.000 euro: in quel caso si applica a partire dalla fattura il cui incasso fa scavalcare la soglia.
Conta esclusivamente l’incassato, perché il forfettario applica il principio di cassa. Rilevano solo le somme effettivamente entrate in banca entro il 31 dicembre. Si può quindi aver emesso fatture per 95.000 euro ed essere ancora nel regime, se una parte non è stata pagata entro fine anno: quei compensi conteranno nell’anno in cui verranno incassati.
Sì. Il superamento della soglia di 85.000 euro, anche di un solo euro, determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo. Fa eccezione il caso dei compensi incassati per errore del committente e restituiti, che grazie alla risposta 68/2026 non concorrono al calcolo della soglia se la restituzione è documentata.
No, la soglia degli 85.000 euro va ragguagliata ai giorni effettivi di attività. Chi apre il 15 marzo, per esempio, ha circa 291 giorni di attività e una soglia che scende a circa 67.700 euro. La soglia dei 100.000 euro, invece, non si ragguaglia mai e resta fissa in valore assoluto qualunque sia la data di apertura.
Non sempre. A causa del salto verso l’IRPEF progressiva esiste una zona morta in cui incassare poco sopra gli 85.000 euro riduce il netto rispetto a fermarsi appena sotto. Per recuperare lo stesso netto serve arrivare a un fatturato ordinario di 120.000-125.000 euro circa. La scelta tra fermarsi, dilazionare un incasso o spingere oltre dipende dai costi reali e va fatta con i numeri della propria attività.
Sì, se in seguito si tornano a rispettare tutti i requisiti e non sussistono cause di esclusione. Il rientro va verificato anno per anno sulla base della normativa vigente e degli incassi dell’anno precedente. Non c’è un periodo di esclusione fisso legato alla semplice uscita per superamento della soglia.
















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