Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori e attesi chiarimenti in merito alla detassazione degli aumenti retributivi e delle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni inseriti in busta paga. Questo documento si allinea alle novità introdotte nel 2026 e, di fatto, fornisce precise indicazioni per la corretta elaborazione dei cedolini.
Indice
Detassazione aumenti e lavoro notturno in busta paga, come funziona nel 2026
La manovra 2026 (articolo 1, comma 7) ha stabilito che agli aumenti di stipendio pagati nel corso del 2026, dovuti ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) firmati nel triennio 2024-2026, non si applicano le normali aliquote IRPEF, ma un’imposta sostitutiva agevolata del 5%.
Una tassazione agevolata è stata stabilita, per il solo anno 2026, anche per le maggiorazioni e le indennità destinate a chi lavora di notte, nei giorni festivi, durante i turni o nei giorni di riposo settimanale. In questo caso, i commi 10 e 11 della legge di bilancio prevedono un’imposta sostitutiva del 15%.
I beneficiari
La circolare n. 3/2026 specifica che la tassazione al 5% degli aumenti retributivi spetta ai dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, a meno che il lavoratore non decida di rinunciarvi per iscritto. Inoltre, lo stesso trattamento si applica agli incrementi retributivi derivanti da: indennità fisse e variabili, superminimo assorbibile, gratifiche, quattordicesima e arretrati (se il contratto prevede aumenti che partono da periodi precedenti alla firma – ad esempio dal 2023 – l’aliquota ridotta si applica sulle quote pagate nel 2026). Restano invece del tutto esclusi i bonus pagati una tantum.
L’aliquota al 15% riguarda invece chi ha avuto un reddito nel 2025 fino a 40.000 euro e si applica su un importo massimo di 1.500 euro all’anno. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione viene riconosciuta alle stesse condizioni in caso di reperibilità e pernottamento (anche se il lavoratore non viene chiamato a intervenire), lavoro domenicale e straordinari notturni e festivi.
Per chi ha un contratto a tempo parziale verticale, la tassa al 15% si applica solo sulle ore lavorate nel giorno di riposo stabilito dal contratto. Non si applica, invece, per il lavoro supplementare svolto in giorni diversi o in caso di variazioni dell’orario (clausole elastiche).
Limiti e casi particolari
La circolare n. 3/2026 specifica che se un’azienda non applica nessun contratto collettivo nazionale di lavoro, non è possibile accedere alle tasse agevolate del 5% e del 15%. Gli accordi puramente aziendali o territoriali, separati da un CCNL, non bastano.
Inoltre, chi è rientrato in Italia dall’estero e gode già del regime fiscale di favore si trova davanti a una scelta. Poiché le nuove tasse del 5% e del 15% sono imposte sostitutive, si applicano sull’intero importo dell’aumento o dell’indennità, senza poter sfruttare lo sconto sulla base imponibile previsto per gli impatriati. Il lavoratore può comunque rinunciare per iscritto a queste nuove agevolazioni: in questo modo le somme correranno alla formazione del reddito normale e godranno dello sconto previsto dal proprio regime di impatrio.
Cosa cambia per le buste paga
A livello operativo, la Circolare n. 3/2026 impone una vera e propria riprogrammazione dei software di payroll e una mappatura dettagliata delle voci che compongono il cedolino. Per chi elabora le buste paga di professionisti e PMI, il lavoro si divide in tre fasi: controlli preliminari, gestione del codice tributo/imposta al 5% e gestione del codice al 15%.
I controlli preliminari
Prima di applicare qualsiasi detassazione, il software o il consulente deve verificare due requisiti soggettivi basati sull’anno precedente (2025), ovvero:
- per l’aliquota al 5% sugli aumenti contrattuali, il lavoratore deve avere un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;
- per l’aliquota al 15% (notturno/festivo/turni), il lavoratore deve avere un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.
L’azienda deve applicare un CCNL nazionale e verificare che il dipendente non abbia presentato rinuncia scritta all’applicazione delle imposte sostitutive.
Controlli all’interno del cedolino
All’interno della busta paga, devono essere assoggettati al 5% i soli incrementi derivanti dai rinnovi del triennio 2024-2026 corrisposti nel 2026, calcolati su:
- retribuzione diretta e indennità mensili;
- incrementi della quota a carico del datore di lavoro per malattia, infortunio, maternità e paternità;
- incrementi corrisposti durante i giorni di ferie, ex festività, ROL e PAR, oltre alla gratifica feriale;
- superminimi assorbibili e arretrati.
L’aliquota agevolata al 15% si applica fino a un tetto massimo di 1.500 euro all’anno (oltre questa soglia, si torna alla tassazione ordinaria), limite nel quale rientrano:
- l’intero importo della prestazione (paga oraria base + maggiorazione) dello straordinario notturno, mentre quello feriale diurno resta invece tassato normalmente;
- maggiorazione domenicale, anche se la domenica per quel lavoratore è un giorno lavorativo ordinario (e il riposo cade in settimana);
- reperibilità “passiva”, ovvero l’indennità di reperibilità notturna/festiva anche se il dipendente non si è mai alzato dal divano (zero ore di intervento effettivo);
- indennità speciali, come quella di pernottamento (es. art. 117 CCNL credito).












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Il team editoriale di Partitaiva.it