Nel delicato scenario economico attuale, segnato dall’instabilità dei costi energetici, la Commissione europea ha varato un aggiornamento delle linee guida sul trasporto aereo. Per i professionisti e le PMI, che vedono nei viaggi d’affari una voce di costo rilevante e una necessità logistica, le nuove direttive portano maggiore trasparenza e tutele rafforzate in caso di disservizi.
L’obiettivo di Bruxelles è duplice: garantire che il prezzo dei voli resti bloccato dopo l’acquisto e semplificare l’accesso a rimborsi e assistenza in caso di ritardi o cancellazioni.
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Prezzo finale bloccato: stop ai supplementi post-acquisto
Una delle novità più rilevanti per la gestione dei budget aziendali riguarda la trasparenza tariffaria. Secondo il nuovo regolamento, i vettori sono obbligati a mostrare il prezzo finale del biglietto fin dall’inizio della prenotazione.
A differenza del passato, le compagnie non potranno più applicare rincari successivi all’acquisto basandosi su circostanze straordinarie, come l’impennata dei costi del carburante (jet-fuel). Una volta emesso il biglietto, il costo è bloccato: una misura che permette alle PMI una pianificazione delle trasferte più sicura e priva di imprevisti.
Ritardi e cancellazioni: quando scatta il diritto all’assistenza
Le nuove linee guida chiariscono i parametri temporali e chilometrici necessari per attivare le tutele. Il diritto all’assistenza (che comprende pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasferimenti e comunicazioni via email o telefono) è modulato sulla lunghezza della tratta:
- per i voli fino a 1.500 km l’assistenza è obbligatoria dopo 2 ore di ritardo;
- per i voli intra UE oltre 3.500 km (o voli tra 1.500 e 3.500 km) la tutela scatta dopo 3 ore;
- per i voli intercontinentali (extra UE) oltre 3.500 km, l’assistenza deve essere garantita dopo 4 ore.
Il diritto al rimborso dopo 5 ore
Per i ritardi più gravi, le tutele diventano ancora più stringenti. Se il volo subisce un ritardo di almeno cinque ore, il passeggero ha la facoltà di rinunciare al viaggio senza pagare alcuna penale, ottenendo il rimborso integrale della parte di biglietto non utilizzata. È importante sottolineare che, nel momento in cui si sceglie il rimborso rinunciando al volo, decadono gli obblighi di assistenza (vitto e alloggio) da parte del vettore.
Voli in coincidenza e tratte extra UE: cosa cambia
Per i professionisti che operano su mercati internazionali, il regolamento specifica che se il passeggero perde una coincidenza a causa di un ritardo del volo precedente operato dallo stesso vettore, la compagnia deve garantire un volo alternativo o il rimborso del prezzo pieno con ritorno allo scalo di partenza.
Le tutele si applicano a tutti i voli in partenza da aeroporti comunitari. Per i voli verso l’UE provenienti da Paesi terzi, le regole valgono solo se la compagnia aerea è comunitaria e se non sono già stati erogati benefici locali.
Risarcimenti per cancellazione del volo e “circostanze straordinarie”
Un punto dibattuto riguarda l’esenzione dal risarcimento per cancellazione. Le compagnie possono evitare il pagamento solo dimostrando l’esistenza di circostanze straordinarie.
La commissione ha chiarito un punto fondamentale: il generico rincaro del cherosene non è una circostanza straordinaria. Al contrario, una carenza locale di approvvigionamento di carburante in uno scalo specifico potrebbe essere considerata tale, esentando il vettore dal risarcimento ma non dagli obblighi di assistenza.
Operatività e slot aeroportuali
Infine, per evitare la cancellazione di massa dei collegamenti in fasi di crisi, l’UE ha introdotto flessibilità operative. Le compagnie potranno essere esentate dagli obblighi sull’utilizzo degli slot (le finestre temporali di decollo/atterraggio) in caso di problemi di approvvigionamento e non saranno obbligate a decollare con il serbatoio pieno al 90%, garantendo così una maggiore continuità dei servizi aerei anche in contesti critici.










Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it