La gestione dei congedi parentali nelle piccole e medie imprese si evolve. Con il recente messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Il focus principale riguarda l’estensione del periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito, una misura che impatta direttamente sulla fruizione degli sgravi contributivi.
Indice
Le norme sul contratto di sostituzione per maternità e incentivo
La disciplina cardine rimane l’articolo 4 del D.lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità). Questa norma permette ai datori di lavoro di assumere personale con contratto a tempo determinato o in somministrazione per colmare l’assenza di lavoratori in congedo.
Il sostituto può essere inserito fino a un mese prima dell’inizio del congedo (termine estendibile dalla contrattazione collettiva). Lo sgravio contributivo del 50% è riservato ai datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti e si applica fino al compimento di un anno di età del bambino (o un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Le aziende devono possedere il requisito dimensionale al momento dell’assunzione e richiedere all’INPS il codice “9R”.
La novità della legge di Bilancio 2026: l’affiancamento post rientro
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha segnato una svolta inserendo il comma 2-bis all’articolo 4 del Testo unico. La novità principale risiede nella flessibilità del periodo di affiancamento.
A differenza del passato, ora è possibile prolungare il contratto del sostituto anche dopo il rientro in servizio del titolare. Questa sovrapposizione è finalizzata a garantire un passaggio di consegne fluido e il reinserimento ottimale del lavoratore rientrante dal congedo.
L’INPS chiarisce che la misura è pienamente operativa per gli eventi decorrenti dal 1° gennaio 2026. L’affiancamento è ammesso anche nella fase successiva al rientro. Lo sgravio contributivo del 50% continua a operare anche durante questo periodo aggiuntivo.
Estensione dello sgravio: codici, requisiti e decorrenza
L’operatività del beneficio è subordinata al rispetto di criteri precisi dettagliati dall’istituto. Il prolungamento del contratto del sostituto non fa perdere l’agevolazione, a patto che il datore di lavoro mantenga il requisito dimensionale (meno di 20 dipendenti) e l’estensione resti entro il limite del primo anno di vita del bambino.
Gestione del codice “9R”
Le sedi INPS competenti, a seguito di istruttoria, provvederanno a prolungare la validità del codice di autorizzazione “9R” per coprire i mesi di affiancamento post-rientro. L’INPS specifica inoltre che non è necessaria l’esatta corrispondenza tra la qualifica del sostituto e quella del sostituito e che feve essere garantita l’equivalenza oraria delle prestazioni.
Le nuove disposizioni si applicano a tutte le assunzioni e ai periodi di affiancamento iniziati dal 1° gennaio 2026.
| Elemento | Previsione normativa 2026 |
| Tipologia assunzione | Tempo determinato o somministrazione |
| Finalità | Sostituzione lavoratori in congedo parentale |
| Sgravio contributivo | 50% dei contributi a carico datore |
| Datori beneficiari | Aziende con meno di 20 dipendenti |
| Durata beneficio | Fino a 1 anno di età del figlio (anche in affiancamento) |
| Codice autorizzazione | “9R” INPS |
| Novità 2026 | Affiancamento ammesso anche dopo il rientro del titolare |












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it